Common use of Indennità condizioni di lavoro Clause in Contracts

Indennità condizioni di lavoro. Dal 01.01.2018 al 21.05.2018 trova applicazione la disciplina degli istituti giuridici contrattuali INDENNITÀ DI RISCHIO, INDENNITÀ DI DISAGIO e INDENNITÀ MANEGGIO VALORI come disciplinati dai previgenti CC.NN.LL Comparto Regioni/EE.LL. e secondo le condizioni ed i criteri di cui al CCDI 2017 di questo Ente, sottoscritto in data 20.12.2017, vigente in ultravigenza ed al quale si fa espresso rinvio. Dal 22.05.2018 trova applicazione il nuovo istituto giuridico contrattuale INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO, come previsto dal nuovo CCNL 2016/2018 Comparto funzioni locali e secondo le condizioni di cui al presente CCDI 2018/2020. 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità per particolari posizioni di lavoro, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, costituiscono, una percentuale pari al 2,50% del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’indennità di direzione per dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali. 2. L’indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività disagiate, esposte a rischi (pertanto, pericolose o dannose per la salute) o implicanti il maneggio di valori. 3. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività. 4. La misura dell’indennità è calcolata attraverso un processo di pesatura che tiene conto della seguente graduazione: A. Espletamento di attività esposta a rischio: B. Espletamento di attività disagiata: C. Espletamento di maneggio valori: 5. La misura del rischio viene effettuata dal RSPP di concerto con il RLS. Si tiene conto del rischio al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei DPI. Ai fini della corresponsione dell’indennità si applica la pesatura corrispondente all’attività svolta per più di sei mesi nel corso dell’anno, anche non consecutivi. 6. Il maneggio valori diviene rilevante ai fini della corresponsione di tale indennità unicamente nel caso di nomina ad economo, o agente contabile o sub-agente. Per la misura dell’indennità si tiene conto della media mensile come risultante dal rendiconto dell’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sottoconti, la media mensile è calcolata dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. Per la Polizia locale gli importi sono ricostruiti dai verbali delle sanzioni che comportano il pagamento immediato in contanti. 7. La misura del disagio viene determinata dalla conferenza dei Responsabili tenendo conto che il disagio è una condizione riconducibile a fattori che connotano in modo peculiare e differenziato la prestazione di alcuni dipendenti sotto il profilo spaziale (luogo di lavoro), temporale (modalità di espletamento della prestazione tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale del dipendente, i normali ritmi di vita, i tempi di recupero psico-fisico), strumentali e relazionali. Ai fini della corresponsione dell’indennità si considera continuativa l’attività svolta per più di sei mesi nel 8. A seguito della fase di valutazione si calcola la somma di tutti i pesi causali delle singole fattispecie. Il valore unitario del singolo peso causale è determinato dividendo l’intera somma destinata all’indennità di cui al presente articolo per la somma di tutti i pesi causali divisa per 267. 9. Per determinare il valore dell’indennità si procede a moltiplicare il valore monetario del peso causale, in precedenza ricavato, per la somma dei pesi causali ottenuti da ciascun dipendente interessato. Se tale valore risultante è inferiore a 1,00 € non si attribuisce alcuna indennità, sopra tale soglia invece viene erogata l’indennità giornaliera risultante dall’applicazione dei precedenti commi tenuto conto del limite massimo giornaliero individuato, pari a € 1,71 10. La pesatura è sempre effettuata a consuntivo. La liquidazione di tale indennità è effettuata in unica soluzione entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo. 11. Per il personale di Polizia Locale l’esposizione al rischio è remunerata con l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 10 del presente contratto, stante il divieto di cumulo delle due indennità stabilito dall’art. 56 quinquies del CCNL 2016/2018.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Indennità condizioni di lavoro. Dal 01.01.2018 al 21.05.2018 trova applicazione la disciplina degli istituti giuridici contrattuali INDENNITÀ DI RISCHIO, INDENNITÀ DI DISAGIO e INDENNITÀ MANEGGIO VALORI come disciplinati dai previgenti CC.NN.LL Comparto Regioni/EE.LL. e secondo le condizioni ed i criteri di cui al CCDI 2017 di questo Ente, sottoscritto in data 20.12.2017, vigente in ultravigenza ed al quale si fa espresso rinvio. Dal 22.05.2018 trova applicazione il nuovo istituto giuridico contrattuale INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO, come previsto dal nuovo CCNL 2016/2018 Comparto funzioni locali e secondo le condizioni di cui al presente CCDI 2018/2020. 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità per particolari posizioni L’indennità di condizioni di lavoro, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettdi cui all’art. a) 70 bis del CCNL 21.5.2018, costituiscono, una percentuale pari è corrisposta al 2,50% del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’indennità di direzione per dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali. 2. L’indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività attività: a. disagiate, ; b. esposte a rischi (e, pertanto, pericolose o dannose per la salute) o ; c. implicanti il maneggio di valori. 2. Viene definita attività disagiata una particolare articolazione di orario in momenti giornalieri non usuali e differenziati e/o con pause diverse, rispetto al normale orario del servizio di appartenenza. Non sussiste tale condizione se l’orario è determinato su richiesta del dipendente. Nel Comune di Cavagnolo si ritiene sussistere tale condizione di disagio per il profilo di necroforo. L’indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento della particolare articolazione oraria entro i seguenti valori: - 1,00 € al giorno. 3. Ai dipendenti che svolgono prestazioni Vengono definite attività esposte a rischio e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, le attività riportate dalle condizioni di rischio indicate nel Piano di Valutazione dei Rischi, ai sensi della Legge 81/08 recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. Possono darvi titolo le attività che comportano continua una esposizione diretta e diretta esposizione a rischicontinua: a. Con sostanze chimiche e biologiche; b. Con catrame – bitume – oli e loro derivati; c. Lavori di Necrofori fossori e necrofori esumatori; d. Attività svolte prevalentemente in particolari e pesanti e insalubri condizioni ambientali; e. Nonché, attività disagiate in generale, i lavori di manutenzione stradale e maneggio segnaletica in presenza di valori, viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai traffico e l’attività dei conduttori di macchine complesse I profili professionali individuati sono collaboratori e operai dell’area tecnica (n. 3) L’indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività., entro i seguenti valori: - 1,50 € al giorno 4. La misura dell’indennità Al personale addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori* di denaro contante, dai quali possano derivare rilevanti danni patrimoniali. L’indennità di cui al presente comma è calcolata attraverso un processo erogata solo per i giorni di pesatura che tiene conto della seguente graduazione: A. Espletamento di effettivo svolgimento delle attività esposta entro i seguenti valori: Valori trattati Importi maneggiati annualmente Indennità €/giorno Fino a rischio: B. Espletamento di attività disagiata: C. Espletamento di maneggio valori:€ 500,00 - da € 500,01 a € 3000,00 1,00 Oltre € 3000,01 1,50 5. La misura L’individuazione del rischio viene effettuata dal RSPP personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento motivato del Responsabile di concerto Servizio, sentito il Segretario Comunale e con il RLSla verifica della previsione delle risorse economiche nel fondo di produttività. Il provvedimento sarà trasmesso in copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi. Si tiene conto del rischio al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei DPI. Ai fini della corresponsione dell’indennità si applica la pesatura corrispondente all’attività svolta per più concorda di sei mesi nel corso dell’anno, anche non consecutivifar decorrere tale disciplina dal 1° gennaio 2020. 6. Il maneggio valori diviene rilevante ai fini della corresponsione di tale indennità unicamente nel caso di nomina ad economo, o agente contabile o sub-agente. Per la misura dell’indennità si tiene conto della media mensile come risultante dal rendiconto dell’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti svolgimento in contemporanea nella stessa giornata delle attività così come previste ai commi 2, 3 e di mancanza di sottoconti, la media mensile 4 è calcolata dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. Per la Polizia locale gli importi sono ricostruiti dai verbali delle sanzioni che comportano il pagamento immediato in contantipossibile cumulare i 3 valori sopra riportati. 7. La misura L’indennità giornaliera maturata viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione del disagio viene determinata dalla conferenza dei Responsabili tenendo conto che Responsabile del Servizio competente. * non è da considerare valore il disagio è una condizione riconducibile a fattori che connotano in modo peculiare e differenziato la prestazione di alcuni dipendenti sotto il profilo spaziale (luogo di lavoro), temporale (modalità di espletamento della prestazione tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale del dipendente, i normali ritmi di vita, i tempi di recupero psico-fisico), strumentali e relazionali. Ai fini della corresponsione dell’indennità si considera continuativa l’attività svolta per più di sei mesi nel 8. A seguito della fase di valutazione si calcola la somma di tutti i pesi causali delle singole fattispecie. Il valore unitario del singolo peso causale è determinato dividendo l’intera somma destinata all’indennità di cui al presente articolo per la somma di tutti i pesi causali divisa per 267bancomat. 9. Per determinare il valore dell’indennità si procede a moltiplicare il valore monetario del peso causale, in precedenza ricavato, per la somma dei pesi causali ottenuti da ciascun dipendente interessato. Se tale valore risultante è inferiore a 1,00 € non si attribuisce alcuna indennità, sopra tale soglia invece viene erogata l’indennità giornaliera risultante dall’applicazione dei precedenti commi tenuto conto del limite massimo giornaliero individuato, pari a € 1,71 10. La pesatura è sempre effettuata a consuntivo. La liquidazione di tale indennità è effettuata in unica soluzione entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo. 11. Per il personale di Polizia Locale l’esposizione al rischio è remunerata con l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 10 del presente contratto, stante il divieto di cumulo delle due indennità stabilito dall’art. 56 quinquies del CCNL 2016/2018.

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Samples: Decentralized Integrative Contract

Indennità condizioni di lavoro. Dal 01.01.2018 al 21.05.2018 trova applicazione la disciplina degli istituti giuridici contrattuali INDENNITÀ DI RISCHIO, INDENNITÀ DI DISAGIO e INDENNITÀ MANEGGIO VALORI come disciplinati dai previgenti CC.NN.LL Comparto Regioni/EE.LL(art. e secondo le condizioni ed i criteri di cui al CCDI 2017 di questo Ente, sottoscritto in data 20.12.2017, vigente in ultravigenza ed al quale si fa espresso rinvio. Dal 22.05.2018 trova applicazione il nuovo istituto giuridico contrattuale INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO, come previsto dal nuovo CCNL 2016/2018 Comparto funzioni locali e secondo le condizioni di cui al presente CCDI 2018/2020.70-bis C.C.N.L.) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità per particolari posizioni di lavoro, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, costituiscono, una percentuale pari al 2,50% del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’indennità di direzione per dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali. 2. L’indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività disagiate, esposte a rischi (pertanto, pericolose o dannose per la salute) o implicanti il maneggio di valori. 3. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un’unica indennitàun’indennità compresa, ai sensi dell’art. 70-bis del C.C.N.L., tra euro 1,00 e 10,00, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività. 42. La misura dell’indennità è calcolata attraverso Quali attività disagiate devono intendersi le prestazioni lavorative del singolo dipendente svolte in condizioni del tutto peculiari (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) che non coincidono con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento. Trattasi, pertanto, di condizioni che si ravvisano in un processo numero limitato di pesatura che tiene conto della seguente graduazione: A. Espletamento di attività esposta a rischio: B. Espletamento di attività disagiata: C. Espletamento di maneggio valori: 5. La misura del rischio viene effettuata dal RSPP di concerto con il RLSpotenziali beneficiari. Si tiene conto del rischio al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei DPI. Ai fini della corresponsione dell’indennità si applica la pesatura corrispondente all’attività svolta individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio: - prestazione richiesta e resa, per più esigenze di sei mesi nel corso dell’annofunzionalità dell’Ufficio, anche non consecutivi. 6. Il maneggio valori diviene rilevante in condizioni sfavorevoli, ai fini della corresponsione del recupero psico-fisico, di tale indennità unicamente nel caso di nomina ad economoluogo, o agente contabile o sub-agente. Per la misura dell’indennità si tiene conto della media mensile come risultante dal rendiconto dell’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti tempi e di mancanza di sottocontimodi, la media mensile è calcolata dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. Per la Polizia locale gli importi sono ricostruiti dai verbali delle sanzioni che comportano il pagamento immediato in contanti. 7. La misura del disagio viene determinata dalla conferenza dei Responsabili tenendo conto che il disagio è una condizione riconducibile a fattori che connotano in modo peculiare e differenziato la prestazione di alcuni dipendenti sotto il profilo spaziale (luogo di lavoro), temporale (modalità di espletamento della prestazione tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del dipendentesingolo; la condizione deve essere intensa, i normali ritmi continuativa nonché differenziata rispetto a quella di vitaaltri prestatori con analogo ruolo/mansioni; - prestazione richiesta e resa, i tempi per esigenze di recupero psico-fisico)funzionalità dell’Ufficio, strumentali e relazionali. Ai fini della corresponsione dell’indennità si considera continuativa l’attività svolta per più da chi ha un orario di sei mesi nel 8. A seguito della fase di valutazione si calcola la somma di tutti i pesi causali delle singole fattispecie. Il valore unitario del singolo peso causale è determinato dividendo l’intera somma destinata all’indennità di cui al presente articolo lavoro anticipato o posticipato rispetto a quello previsto per la somma generalità dei dipendenti e/o rientri pomeridiani in giornate diverse dal martedì o giovedì per apertura e chiusura della sede. Quale attività disagiata è riconosciuta attualmente quella svolta dai dipendenti (uscieri) che osservano un orario di tutti i pesi causali divisa lavoro anticipato o posticipato rispetto a quello previsto per 267la generalità dei dipendenti e/o rientri pomeridiani in giornate diverse dal martedì o giovedì per apertura e chiusura della sede. L’indennità, stabilita in euro 1,50 al giorno, viene erogata mensilmente sulla base dei giorni di effettivo svolgimento delle attività ed è corrisposta unicamente a personale appartenente alla categoria B. 3. Quale attività “maneggio valori” deve essere intesa quella svolta dai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa. Avente diritto all’indennità è l’Economo dell’Ente; in caso di sua assenza, l’indennità è corrisposta al dipendente che lo sostituisce. L’indennità è stabilita in € 3,00 al giorno e viene erogata mensilmente sulla base dei giorni di effettivo svolgimento delle attività. 94. Per determinare il valore dell’indennità si procede a moltiplicare il valore monetario del peso causale, in precedenza ricavato, per la somma dei pesi causali ottenuti da ciascun dipendente interessato. Se tale valore risultante è inferiore a 1,00 € non si attribuisce alcuna indennità, sopra tale soglia invece viene erogata l’indennità giornaliera risultante dall’applicazione dei precedenti commi tenuto conto del limite massimo giornaliero individuato, pari a € 1,71 10. La pesatura è sempre effettuata a consuntivo. La liquidazione In sede di tale indennità è effettuata in unica soluzione entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo. 11. Per il personale di Polizia Locale l’esposizione al rischio è remunerata con l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 10 prima applicazione del presente contratto, stante il divieto per l’anno 2018, vengono confermati tra i beneficiari dell’indennità coloro che, nell’anno 2017, hanno svolto le attività considerate nel presente articolo. Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione dei precedenti comma saranno portati in aumento alle somme destinate alla performance individuale di cumulo delle due indennità stabilito dall’artcui al successivo art. 56 quinquies del CCNL 2016/201813.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Indennità condizioni di lavoro. Dal 01.01.2018 al 21.05.2018 trova applicazione la disciplina degli istituti giuridici contrattuali INDENNITÀ DI RISCHIO, INDENNITÀ DI DISAGIO e INDENNITÀ MANEGGIO VALORI come disciplinati dai previgenti CC.NN.LL Comparto Regioni/EE.LL. e secondo le condizioni ed i criteri di cui al CCDI 2017 di questo Ente, sottoscritto in data 20.12.2017, vigente in ultravigenza ed al quale si fa espresso rinvio. Dal 22.05.2018 trova applicazione il nuovo istituto giuridico contrattuale INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO, come previsto dal nuovo CCNL 2016/2018 Comparto funzioni locali e secondo le condizioni di cui al presente CCDI 2018/2020. 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità per particolari posizioni L’indennità di condizioni di lavoro, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettdi cui all’art. a) 70 bis del CCNL 21.5.2018, costituiscono, una percentuale pari è corrisposta al 2,50% del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’indennità di direzione per dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali. 2. L’indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività attività: a. disagiate, ; b. esposte a rischi (e, pertanto, pericolose o dannose per la salute) o ; c. implicanti il maneggio di valori. 2. Viene definita attività disagiata una particolare articolazione di orario in momenti giornalieri non usuali e differenziati e/o con pause diverse, rispetto al normale orario del servizio di appartenenza. Non sussiste tale condizione se l’orario è determinato su richiesta del dipendente. L’indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento della particolare articolazione oraria entro i seguenti valori: - 1,20 € al giorno 3. Ai dipendenti che svolgono prestazioni Vengono definite attività esposte a rischio e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, solamente le attività riportate dalle condizioni di rischio indicate nel Piano di Valutazione dei Rischi, ai sensi della Legge 81/08 recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. Possono darvi titolo le attività che comportano continua una esposizione diretta e diretta esposizione a rischi, attività disagiate continua: a. Con sostanze chimiche e maneggio biologiche; b. Con catrame – bitume – oli e loro derivati; c. Attività svolte prevalentemente in particolari e pesanti e insalubri condizioni ambientali; L’indennità di valori, viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività., entro i seguenti valori: - 1,30 € al giorno 4. La misura dell’indennità Al personale cui nel Provvedimento Quadro sia affidata la responsabilità del maneggio valori e che sia addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di denaro contante, dai quali possano derivare rilevanti danni patrimoniali è calcolata attraverso un processo riconosciuta l’indennità di pesatura che tiene conto della seguente graduazione: A. Espletamento cui al comma 1. Tale indennità è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento delle attività esposta entro i seguenti valori: Fino a rischio: B. Espletamento di attività disagiata: C. Espletamento di maneggio valori:€ 3.000,00 1,00 da € 3.001,00 2,00 5. La misura L’individuazione del rischio viene personale avente diritto alla predetta indennità dovrà essere effettuata dal RSPP di concerto con il RLS. Si tiene conto Dirigente nell’ambito del rischio al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei DPI. Ai fini della corresponsione dell’indennità si applica la pesatura corrispondente all’attività svolta per più di sei mesi nel corso dell’anno, anche non consecutiviProvvedimento Quadro. 6. Il maneggio valori diviene rilevante ai fini della corresponsione di tale indennità unicamente nel caso di nomina L’indennità giornaliera maturata viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione del Dirigente che provvede ad economo, o agente contabile o sub-agente. Per effettuare la misura dell’indennità si tiene conto della media mensile come risultante dal rendiconto dell’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sottoconti, la media mensile è calcolata dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. Per la Polizia locale gli importi sono ricostruiti dai verbali delle sanzioni che comportano il pagamento immediato in contantiliquidazione con disposizione dirigenziale. 7. La misura del disagio viene determinata dalla conferenza dei Responsabili tenendo conto che il disagio è una condizione riconducibile a fattori che connotano in modo peculiare e differenziato la prestazione di alcuni dipendenti sotto il profilo spaziale (luogo di lavoro), temporale (modalità di espletamento della prestazione tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale del dipendente, i normali ritmi di vita, i tempi di recupero psico-fisico), strumentali e relazionali. Ai fini della corresponsione dell’indennità si considera continuativa l’attività svolta per più di sei mesi nel 8. A seguito della fase di valutazione si calcola la somma di tutti i pesi causali delle singole fattispecie. Il valore unitario del singolo peso causale è determinato dividendo l’intera somma destinata all’indennità di cui al presente articolo per la somma di tutti i pesi causali divisa per 267. 9. Per determinare il valore dell’indennità si procede a moltiplicare il valore monetario del peso causale, in precedenza ricavato, per la somma dei pesi causali ottenuti da ciascun dipendente interessato. Se tale valore risultante è inferiore a 1,00 € non si attribuisce alcuna indennità, sopra tale soglia invece viene erogata l’indennità giornaliera risultante dall’applicazione dei precedenti commi tenuto conto del limite massimo giornaliero individuato, pari a € 1,71 10. La pesatura è sempre effettuata a consuntivo. La liquidazione di tale indennità è effettuata in unica soluzione entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo. 11. Per il personale di Polizia Locale l’esposizione al rischio è remunerata con l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 10 del presente contratto, stante il divieto di cumulo delle due indennità stabilito dall’art. 56 quinquies del CCNL 2016/2018.

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