Common use of Indennità condizioni di lavoro Clause in Contracts

Indennità condizioni di lavoro. 1. Gli enti corrispondono un’unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori. 2. Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di disagio: a) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni; b) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni; c) prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all’espletamento di servizi urgenti “su chiamata” al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità, per fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall’ordinamento dello stato civile; garantire il servizio di polizia mortuaria. 3. Si stabilisce che la presente indennità venga erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese. 4. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.); non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento; è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari, non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. 5. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: 1. dal sistema di rilevazione presenze/assenze o elencati: a) utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa) b) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata, rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 6. Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di rischio: a) utilizzo di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici; d) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni. 7. Si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l’integrità personale. 8. Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. 9. L’individuazione del personale beneficiario avviene con apposito provvedimento ricognitivo del Responsabile cui afferisce la competenza in materia di sicurezza del lavoro, sulla base delle indicazioni del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, tenendo conto di quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi. 10. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: a) dal sistema di rilevazione presenze/assenze b) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 11. Si individuano a titolo esemplificativo i fattori implicanti maneggio valori come segue: - ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l’espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di “agenti contabili”, per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa. 12. È fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto previsto al presente articolo e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile di Settore. 13. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene in via posticipata: - trimestralmente per l’indennità legata al rischio e al disagio - annualmente, in unica soluzione, per l’indennità legata al maneggio valori sulla base dei dati desunti: a) dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili b) dal sistema di rilevazione presenze/assenze c) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 14. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: € 1,00 - € 10,00 come segue: Condizione di lavoro Importo al giorno A personale esposto a rischio € 1.00 B personale esposto a disagio € 1,00 C personale con funzioni di agente contabile C1) media mensile di valori di cassa maneggiati inferiore ad € 300.00 € 1,00

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Indennità condizioni di lavoro. 1. Gli enti corrispondono un’unica “indennità L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi elavoro che comportano rischio, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il disagio e maneggio di valorivalori ed è riconosciuta solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese rientranti nelle casistiche elencate al comma 2, non assumendo alcun rilievo, ai fini della individuazione dei beneficiari, il solo profilo professionale. 2. Si individuano a titolo esemplificativo i Le parti, tenuto conto delle caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali del Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx, stabiliscono quali criteri generali per l’attribuzione dell’indennità condizioni di lavoro il ricorrere di una o più delle seguenti fattori rilevanti di disagiocondizioni: a) prestazione richiesta svolgimento di attività che possono incidere negativamente in via immediata e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi diretta sulla salute e di modi, ai fini del recupero l’integrità psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione sfavorevole deve essere intensafisica del dipendente, derivanti da: • esposizione continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni; b) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni; c) prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all’espletamento di servizi urgenti “su chiamata” al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità, per fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall’ordinamento dello stato civile; garantire il servizio di polizia mortuaria. 3. Si stabilisce che la presente indennità venga erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese. 4. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.); non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento; è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari, non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. 5. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: 1. dal sistema di rilevazione presenze/assenze o elencati: a) utilizzo di materiali (quali: ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa) b) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata, rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 6. Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di rischio: a) utilizzo ; • impiego di attrezzature e strumenti con azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti, potenzialmente atti a determinare lesioni, traumi o malattie; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, • esposizione a rischi di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la saluteprecipitazione; b) attività la persistenza di oggettive condizioni di disagio, che comportano una costante - pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e significativa esposizione al rischio l’integrità personale del lavoratore - possono risultare rilevanti per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di contrarre malattie infettivevita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale; c) incarico formalmente attribuito di maneggio valori di importo superiore a € 500,00 mensili. 3. Ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2 spetta una indennità giornaliera di € 7,00. 4. Ai lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 l’indennità giornaliera è attribuita per lo svolgimento delle seguenti attività che, e nell’importo indicato: I. disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una continuativa e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per gravosità ed intensità delle energie richieste nell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute almeno 4 ore al giorno e benessere psico-fisici20 ore settimanali: € 1,00; d) prestazione II. prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio da parte dei messi comunali e degli istruttori socio-educativi: € 1,00; III. improgrammabilità dell'orario di servizio, riconducibile a prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni. 7. Si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute orari notturni e/o festivi: € 2,00; IV. ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi educativi e scolastici, articolato in modo da coprire un arco orario simile a quello per l’integrità personaleil quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che prevede entrate ed uscite diversificate nei giorni della settimana, necessità di rendere prestazioni per attività che si protraggono oltre l'orario di chiusura del servizio: € 6,00. 85. Si conviene che il rischio rappresenta Ai lavoratori di cui alla lettera c) del comma 2 spetta una situazione o condizione lavorativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni indennità giornaliera negli importi di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. 9. L’individuazione del personale beneficiario avviene con apposito provvedimento ricognitivo del Responsabile cui afferisce la competenza in materia di sicurezza del lavoro, sulla base delle indicazioni del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, tenendo conto di quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi. 10. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene mensilmente, sulla base dei dati desuntiseguito indicati: a) dal sistema di rilevazione presenze/assenze b) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 11. Si individuano a titolo esemplificativo i fattori implicanti I. maneggio valori come seguedi importo mensile superiore a € 500,00: - ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il € 1,00 II. maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l’espletamento delle mansioni importo mensile superiore a € 5.000,00 € 1,50 III. maneggio valori di competenza importo mensile superiore a € 50.000,00 € 2,00 6. L’indennità è erogata mensilmente e formalmente incaricati della funzione di “agenti contabili”, per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto non si computano tutte le giornate compete in caso di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa. 12. È fatta salva dal servizio; la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto previsto al presente articolo e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono e della misura dell’indennità è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Settore.U.O.A.. 137. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene in via posticipata: - trimestralmente per l’indennità legata al rischio e al disagio - annualmente, in unica soluzione, per l’indennità legata al maneggio valori sulla base dei dati desunti: a) dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili b) dal sistema di rilevazione presenze/assenze c) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 14. L’indennità La disciplina di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: € 1,00 - € 10,00 come segue: Condizione di lavoro Importo al decorre dal 1° giorno A personale esposto a rischio € 1.00 B personale esposto a disagio € 1,00 C personale con funzioni di agente contabile C1) media mensile di valori di cassa maneggiati inferiore ad € 300.00 € 1,00del mese successivo alla sottoscrizione del presente contratto decentrato.

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Samples: Decentralized Integrative Contract 2019/2021

Indennità condizioni di lavoro. 1. ) Gli enti corrispondono un’unica una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: : a) disagiate; ; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; ; c) implicanti il maneggio di valori. 2. ) Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di disagio: a) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria; b) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansionidi analoga categoria; bc) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansionidi analoga categoria; cd) prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all’espletamento di servizi urgenti “su chiamata” al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità, per necessità per: fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall’ordinamento dello stato civile; garantire il servizio di polizia mortuaria. 3; A specificazione di quanto previsto al precedente art. Si 15 si stabilisce che la presente indennità venga è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese. 4. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.); ) non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento; , è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari, beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. 5. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivoindividuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: 1. desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze o assenze 3) Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati: a) utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa) b) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata, rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 6. Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di rischio: a) utilizzo di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici; d) prestazione richiesta fisici e resariconosciute in materia previdenziale come attività usuranti; A specificazione di quanto previsto al precedente art. 15, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni. 7. Si si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l’integrità personale. 8. Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, individuata in sede di contrattazione integrativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. 9. L’individuazione del personale beneficiario avviene con apposito provvedimento ricognitivo del Responsabile cui afferisce la competenza in materia di sicurezza del lavoro, sulla base delle indicazioni del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, tenendo conto di quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi. 10. L’erogazione dell’indennità al personale interessato interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: a) desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze b) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 11. 4) Si individuano a titolo esemplificativo i fattori implicanti maneggio valori come segue: - ai Ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto e similari) per l’espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di “agenti contabili”, per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa. 12. È E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto previsto al presente articolo e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Settore. 13. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivoindividuato, avviene in via posticipata: - trimestralmente per l’indennità legata al rischio e al disagio - annualmente, in unica soluzione, per l’indennità legata al maneggio valori in via posticipata, sulla base dei dati desunti: a) desunti dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili b) Contabili e dal sistema di rilevazione presenze/assenze c5) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 14. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - € – Euro 10,00 come segue: Condizione di lavoro Importo al giorno A : a) personale esposto a rischio € 1.00 B 1,50/giorno b) personale esposto a disagio € 1,00 C 1,00/giorno c) personale con funzioni di agente contabile C1) contabile, sulla base della media mensile di dei valori di cassa maneggiati maneggiati: c.1) inferiore ad € 300.00 500,00: nessuna indennità c.2) compresi tra € 500,01 ed € 1.000,00: € 1,00/giorno c.3) oltre € 1000.00: € 1,50/giorno qualora competa l’indennità di cui alla lettera a) e b) € 2,50/giorno qualora competa l’indennità di cui alla lettera a) b) c.1) € 2,50/giorno qualora competa l’indennità di cui alla lettera a) b) c.2) € 3,50/giorno qualora competa l’indennità di cui alla lettera a) b) c.3) € 4,00/giorno

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Samples: Decentrato Integrativo

Indennità condizioni di lavoro. 1. Gli enti corrispondono un’unica una unica indennità indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: attività: a) disagiate; ; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; ; c) implicanti il maneggio di valori. 2. Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di disagio: a) : • prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria; • prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni; b) di analoga categoria; • prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni; c) di analoga categoria; • prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività attività connotate dal particolare disagio connesso all’espletamento di servizi urgenti “su chiamata” al di fuori della reperibilità. reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità, per necessità per: fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumitàincolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall’ordinamento dello stato civile; garantire il servizio di polizia mortuaria. 3; A specificazione di quanto previsto al precedente art. Si 15 si stabilisce che la presente indennità venga indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese. 4. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.); ) non può può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento; è , è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari, beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. 5. L’erogazione dell’indennità dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivoindividuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: 1. : - dal sistema di rilevazione presenze/assenze o assenze 3. Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati: a) : − utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa) b) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata, rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 6. Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di rischio: a) utilizzo di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività ; − attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività ; − attività che, per gravosità gravosità ed intensità intensità delle energie richieste nell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici; d) prestazione richiesta fisici e resariconosciute in materia previdenziale come attività usuranti; A specificazione di quanto previsto al precedente art. 15, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni. 7. Si si stabilisce che la presente indennità è indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l’integrità l’integrità personale. 8. Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, individuata in sede di contrattazione integrativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. 9. L’individuazione del personale beneficiario avviene con apposito provvedimento ricognitivo del Responsabile cui afferisce la competenza in materia di sicurezza del lavoro, sulla base delle indicazioni del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, tenendo conto di quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi. 10. appartenenza L’erogazione dell’indennità dell’indennità al personale interessato interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: a) : - dal sistema di rilevazione presenze/assenze b) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 11. Si assenze 0.Xx individuano a titolo esemplificativo i fattori implicanti maneggio valori come segue: - ai Ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto e similari) per l’espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di “agenti contabili”, per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività attività che non comportano maneggio di valori di cassa. 12. È E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto previsto al presente articolo e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Settore. 13. L’erogazione dell’indennità dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivoindividuato, avviene in via posticipata: - trimestralmente per l’indennità legata al rischio e al disagio - annualmente, in unica soluzione, per l’indennità legata al maneggio valori in via posticipata, sulla base dei dati desunti: a) : - dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili b) ; - dal sistema di rilevazione presenze/assenze c) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 144. L’indennità L’indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - € – Euro 10,00 come segue: Condizione di lavoro Importo al giorno A : a) personale esposto a rischio € 1.00 B 1.50/giorno b) personale esposto a disagio € 1,00 C 1.00/giorno c) personale con funzioni di agente contabile C1contabile: c.1) media mensile di valori di cassa maneggiati inferiore ad € 300.00 500.00: nessuna indennità c.2) media mensile di valori di cassa maneggiati compresi tra 1,00501.00 ed € 1000,00: € 1.00/giorno c.3) media mensile di valori di cassa maneggiati oltre € 1000.00: € 1.50/giorno qualora al personale competa l’indennità di cui alla lettera a) e b) € 2.50/giorno qualora al personale competa l’indennità di cui alla lettera a) b) c.1) € 2.50/giorno qualora al personale competa l’indennità di cui alla lettera a) b) c.2) € 3.50/giorno qualora al personale competa l’indennità di cui alla lettera a) b) c.3) € 4.00/giorno

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