Common use of Indennità di reperibilità Clause in Contracts

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art. 38 lettera “e” del vigente CCNL, previo accordo con la RSU/RSA o in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napoli, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna. La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale, Contratto Integrativo Provinciale

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art. 38 lettera “e” del vigente CCNLPer le aree di pronto intervento individuate dagli enti, previo accordo con la RSU/RSA o può essere istituito il servizio di pronta reperibilità; in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napolicaso di chiamata l’interessato deve, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richiedadi norma, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario raggiungere il posto di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità assegnato nell’arco di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna30 minuti. La reperibilità obbliga l’operaio è prevista per un massimo di n. 6 giorni al mese, elevabili a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla 7. L’indennità di reperibilità è prevista all’art. 24 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ed è remunerata con la somma di € 10,50 per 12 ore al giorno e, in caso di particolare necessità, fino a 17 ore massime; per la relativa spesa si fa fronte in ogni caso con le risorse di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2018. Il compenso è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. In caso di chiamata, fatto salvo il tempo necessario le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario; per recarsi sul luogole stesse ore è esclusa la percezione dell’indennità. Fermo restando il possesso Anche questa indennità viene corrisposta ai lavoratori individuati dai Dirigenti responsabili dei necessari requisiti tecniciServizi autorizzati. Questi ultimi predispongono mensilmente un prospetto preventivo e, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti successivamente, un consuntivo, mediante apposito applicativo, nei quali sono indicati la data e l’entità delle prestazioni rese dai singoli dipendenti. Tali prospetti sono autorizzati dall’Area Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Strumentali, che ne facciano richiestaconvalida la trasmissione ai Servizi Finanziari per la liquidazione. Nel caso I Settori autorizzati sono i seguenti: Servizi Generali Polizia Metropolitana Protezione Civile Istituzione Idroscalo Sistemi informativi e di Supporto presenti nell’Area Infrastrutture – Affari Generali - Risorse Umane Edilizia scolastica (tecnici) Personale tecnico del Settore Strade, personale cantoniere e capocantonieri in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale categoria D (ad esaurimento) Risorse idriche ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici attività estrattive Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali L’elenco dei servizi è suscettibile di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’interventoadeguamento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli relazione alle eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolomutate esigenze organizzative.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art1. 38 lettera “e” Al personale preposto allo svolgimento di attività caratterizzate dall’eventuale necessità di un pronto intervento da assicurare fuori dell’orario di servizio, compete l’indennità di cui all’articolo 24 del vigente CCNLCCNL del 21 maggio 2018. 2. Le attività di cui al comma 1, previo accordo nell’ambito del Consiglio regionale, sono individuate nelle seguenti: a) assistenza informatica e tecnica di supporto, indispensabile allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione; b) addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 3. L’indennità di reperibilità è determinata nella misura massima di 10,33 euro lordi per 12 ore al giorno. 4. Il dipendente, in caso di chiamata in servizio, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti dalla chiamata stessa, secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall’Amministrazione. 5. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per un numero superiore a sei giornate nell’arco del mese ed è garantita la RSU/RSA rotazione tra più dipendenti, anche su base volontaria. 6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate sono retribuite come lavoro straordinario o in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napolicompensate, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscrittoa richiesta, ai lavoratori sensi degli articoli 38, comma 7 o 38-bis del CCNL 14 settembre 2000, con equivalente recupero orario. Per le stesse ore è esclusa la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre percezione dell’indennità di cui al presente articolo. 7. L’importo di cui al comma 3, è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale, secondo il turno assegnato. 8. L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l’orario ordinario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturnaprevisto. La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamatafruizione del riposo compensativo non comporta, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnicicomunque, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio alcuna riduzione dell’orario di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno lavoro settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. 9. Il personale direttivo che svolge le attività di cui al comma 1 è escluso dall’applicazione individuato, con proprio atto motivato, dal direttore del servizio della presente struttura presso la quale lo stesso è assegnato, su proposta del dirigente responsabile della struttura interessata, nel limite delle disponibilità finanziarie del fondo del salario accessorio del comparto, destinate a tale indennità. In attuazione , fissato annualmente in sede di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolocontrattazione collettiva integrativa.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art. 38 lettera “e” del vigente CCNL, previo accordo con la RSU/RSA o in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napoli, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna1. La reperibilità obbliga l’operaio è una prestazione di carattere strumentale ed accessorio che consiste nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciabile, fuori dall’ordinario orario di servizio, per poter eseguire in un breve lasso di tempo la prestazione richiesta, qualora si presenti un’effettiva ragione di necessità. 2. La reperibilità è pertanto collegata alla particolare natura dei servizi che possono richiedere interventi d’urgenza, ed è finalizzata a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario la continuità degli stessi a fronte di esigenze/eventi imprevedibili. 3. La reperibilità si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro soltanto per recarsi sul luogoessenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario. 4. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. Ciascun dipendente, di norma, è collocato in reperibilità sulla base di fasce mensili ovvero per non più di sei volte in un mese e per non più di due volte in giorni festivi nell’arco di un mese. In caso di chiamata in servizio, durante il maggior numero possibile periodo di lavoratori dando priorità ai reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore alle 6 ore. 5. La richiesta del responsabile di Struttura, presentata al competente Ufficio dell’Amministrazione, deve contenere le seguenti indicazioni: ⮚ natura del servizio erogato dalla Struttura per cui si ritiene necessaria l’individuazione di una persona reperibile e i motivi che rendono il servizio stesso ascrivibile alla tipologia prevista dal comma 2; ⮚ elenco sommario degli interventi straordinari che si sono resi necessari nella Struttura nel biennio precedente. In caso di nessun intervento, quali innovazioni tecniche rendono attualmente necessaria la designazione di un dipendente reperibile; ⮚ elenco degli specifici interventi d’urgenza che il reperibile è tenuto a compiere in caso di chiamata; ⮚ competenze professionali del reperibile in relazione agli interventi richiesti; ⮚ modalità predisposte per rintracciare il reperibile (telefono cellulare, cerca-persone, ecc.); ⮚ generalità del dipendente di cui si richiede la reperibilità. 6. Il dipendente, contestualmente alla richiesta del responsabile di Struttura, deve presentare al medesimo Ufficio di cui al comma precedente una dichiarazione formale di accettazione. 7. Le modalità di effettuazione delle prestazione di reperibilità (fasce orarie di reperibilità, tempi massimi in cui il dipendente è tenuto ad intervenire a seguito della richiesta di intervento, ecc.) sono definiti dal Responsabile della Struttura. 8. Ogni Struttura può nominare al massimo quattro persone reperibili nell’arco di un mese, ma non può nominare più di una persona per la stessa fascia, giornata o periodo di reperibilità. Considerata la complessità e la vastità dell’organizzazione della sede centrale, all’interno della stessa possono essere individuate al massimo due persone per la stessa fascia, giornata o periodo di reperibilità, fino a un massimo di otto persone reperibili nell’arco di un mese. Considerate, altresì, le esigenze connesse alla tutela e al salvataggio dei dati informatici archiviati nei server di Ateneo (c.d. “disaster recovery”) disciplinate del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) così come modificato dal D.lgs. 179/2016, nonché delle esigenze di mantenimento operativo dei principali sistemi informativi di Ateneo, l’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA può individuare fino a un massimo di venti persone nell’arco di un mese e fino a un massimo di cinque persone per la stessa fascia, giornata o periodo di reperibilità, prevedendo così il presidio di cinque ambiti di attività che necessitano di continuità operativa con una turnazione di massimo quattro dipendenti che ne facciano richiestaper ogni ambito. 9. Nel caso in cui non presso la Struttura sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici assegnata un’unità di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso Personale con mansioni di custode, questa è individuata automaticamente come reperibile, senza maturazione del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto diritto a quelle previste percepire l’indennità disciplinata dal presente articolo; è possibile l’individuazione di una persona reperibile diversa dal custode solo qualora gli interventi richiedano competenze professionali specifiche e, comunque, non possedute dal custode stesso. 10. Nel caso in cui più dipendenti della medesima Struttura si rendano disponibili alla reperibilità, il Responsabile della Struttura procede all’individuazione dei reperibili sulla base delle competenze professionali in relazione agli interventi richiesti. Nel caso di parità di condizioni, deve essere garantito il principio della rotazione, su base semestrale, tra il Personale interessato. Per le strutture assistenziali la reperibilità può essere organizzata su base mensile. 11. Nell’ipotesi di impossibilità a vario titolo per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione al responsabile della Struttura, mediante nota scritta che indichi le specifiche ragioni della temporanea ed occasionale limitazione alla prestazione di reperibilità. La mancata comunicazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Durante tale periodo l'onere di reperibilità grava su altro dipendente della Struttura, individuato dal Responsabile, che percepisce un'indennità proporzionale alla durata della sostituzione. 12. La prestazione non deve di norma comportare l’espletamento di mansioni superiori a quelle proprie della categoria cui appartiene il dipendente reperibile. 13. Al dipendente che effettua prestazioni lavorative in regime di reperibilità spetta la retribuzione prevista per le prestazioni orarie aggiuntive ovvero riposo compensativo, quest'ultimo da effettuarsi obbligatoriamente il primo giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prestazione, nel caso in cui questa abbia avuto durata superiore alle quattro ore e/o sia stata svolta durante le ore notturne. 14. Al termine di ogni anno, i responsabili di Struttura che abbiano richiesto per un proprio dipendente l’attribuzione dell’indennità di reperibilità, devono presentare al Dirigente del Personale una breve relazione finale contenente l’elenco degli interventi effettuati nel corso dell’anno. Nel caso in cui nessun intervento venga segnalato, l’Amministrazione effettua controlli al fine di verificare la reale ed effettiva necessità della permanenza della designazione di Personale reperibile. 15. L'importo dell'indennità è di € 45,00 lordo dipendente per fascia mensile di reperibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Di Lavoro

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’artViene istituita ,a decorrere dal 1.05.2007,il servizio di reperibilità ,che è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa ,in cui il lavoratore si pone a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti. 38 lettera “e” Le ore di reperibilità non debbono considerarsi ai fini del vigente CCNL, previo accordo con la RSU/RSA o in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napoli, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario computo dell’orario di lavoro ordinariolegale e xxxxxxxxxxxx.Xx lavoratore dovrà comunicare tempo per tempo l’esatto recapito telefonico, agli stessi spetta una indennità al fine di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri poter essere immediatamente rintracciabile,qualora non fosse in possesso di cellulare fornito dalla azienda. Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità far fronte all'intervento richiesto in giornate festive o per la disponibilità notturna. La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il chiamata - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per recarsi giungere sul luogoluogo ove è chiamato ad intervenire,quando non sarà possibile intervenire in questo lasso di tempo (es. Fermo restando il possesso per la distanza del luogo di intervento).Per l’effettivo svolgimento dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio turni di reperibilità si riconoscerà al lavoratore uno specifico compenso,avendo natura retributiva,non inferiore ai valori espressi nella sottostante xxxxxxx.Xx trattamento di reperibilità è dovuto per il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed periodo nel quale il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici è in attesa di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono un’eventuale chiamata da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articoloparte dell’azienda.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del Contratto Integrativo Provinciale

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art. 38 lettera “e” del vigente CCNLPer le aree di pronto intervento individuate dagli enti, previo accordo con la RSU/RSA o può essere istituito il servizio di pronta reperibilità; in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napolicaso di chiamata l’interessato deve, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richiedadi norma, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario raggiungere il posto di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità assegnato nell’arco di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna30 minuti. La reperibilità obbliga l’operaio è prevista per un massimo di n. 6 giorni al mese, elevabili a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla 7. L’indennità di reperibilità è prevista all’art. 24 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ed è remunerata con la somma di € 12,00 per 12 ore al giorno e, in caso di particolare necessità, fino a 17 ore massime; per la relativa spesa si fa fronte in ogni caso con le risorse di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2018. Il compenso è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. In caso di chiamata, fatto salvo il tempo necessario le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario; per recarsi sul luogole stesse ore è esclusa la percezione dell’indennità. Fermo restando il possesso Anche questa indennità viene corrisposta ai lavoratori individuati dai Dirigenti responsabili dei necessari requisiti Servizi autorizzati. Questi ultimi predispongono mensilmente un prospetto preventivo e, successivamente, un consuntivo, mediante apposito applicativo, nei quali sono indicati la data e l’entità delle prestazioni rese dai singoli dipendenti. Tali prospetti sono autorizzati dal Settore Risorse umane e organizzazione, che ne convalida la trasmissione ai Servizi Finanziari per la liquidazione. I Servizi autorizzati sono i seguenti: - Servizi Generali - Polizia Metropolitana e Vigilanza Ittico-venatoria - Protezione Civile - Istituzione Idroscalo - Edilizia scolastica e istituzionale (tecnici) - Personale tecnico del Settore Strade, l’azienda provvederà personale cantoniere e capo cantonieri in categoria D (ad avvicendare esaurimento) - Risorse idriche ed attività estrattive - Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali L’elenco dei servizi è suscettibile di adeguamento, in relazione alle eventuali mutate esigenze organizzative. Qualora per particolari esigenze i dipendenti individuati nelle task force dei servizi sopra indicati siano coinvolti nel servizio di reperibilità di altro Settore, previa adesione, permane il maggior numero possibile limite massimo di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolo7 giorni al mese.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art1. 38 lettera “e” del vigente CCNLL'istituto della reperibilità è attivato per le aree di pronto intervento individuate dall’Ente, previo accordo con in relazione alle esigenze che richiedano la RSU/RSA necessità di far entrare in servizio una o in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napoli, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna. La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento più unità lavorative entro 30 minuti dalla chiamata. 2. L’istituto della reperibilità va riferito ai servizi pubblici essenziali, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industriatali definiti dal C.C.N.L. 3. Il personale direttivo posto in reperibilità è escluso dall’applicazione nel numero definito dai Direttori di Direzione, sentiti i dirigenti di servizio, con il Piano di Reperibilità elaborato in ossequio a criteri di efficienza, efficacia ed economicità gestionale; il Piano è approvato dalla conferenza dei Coordinatori d’Area. Il personale deve rimanere a disposizione dell'Ente ed essere sempre rintracciabile per poter entrare in servizio in qualsiasi momento del periodo di durata della presente indennitàreperibilità, entro 30 minuti dall'attivazione, recandosi nel luogo convenuto a questo fine. 4. In attuazione Il lavoratore non può essere posto in reperibilità per più di quanto previsto dal secondo comma dell’artsei volte in un mese. 5. 2120 Le Direzioni o le Aree assicurano la rotazione tra più soggetti, anche volontari e anche nell’ambito dell’Area. 6. L'indennità è riconosciuta nella misura e alle condizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali vigenti. 7. L’approvazione del Codice civile, le Parti convengono Piano di Reperibilità deve avvenire entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento ed è presupposto per l’erogazione dell’ indennità di reperibilità. 8. I profili professionali che il presente trattamento economico sia escluso dalla base possono percepire l’indennità di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.reperibilità sono quelli indicati

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art1. 38 lettera “e” del vigente CCNL, previo accordo Può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la RSU/RSA somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. 2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti. 3. Ciascun dipendente non può essere messo in assenza delle stesse reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari. Il numero massimo di reperibilità mensile può essere incrementato con specifico accordo della durata massima di un anno. 4. L’indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale. 5. In caso di chiamata, le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napoliore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscrittoa richiesta, ai lavoratori sensi dell’art.38, comma 7, e dell’art.38-bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario percezione del compenso di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità cui al comma 1. 6. Nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna. La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso cadente nella giornata del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno riposo settimanale, per fasce secondo il turno assegnato trova applicazione, la disciplina di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da cui all’art.24, comma 1, del CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolo14.9.2000.

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Samples: Contratto Integrativo Decentrato

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art1. 38 lettera “e” del vigente CCNLIn relazione alle esigenze di servizio, previo accordo l’azienda può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con la RSU/RSA o l’obbligo, in assenza delle stesse con tal caso, di fornire all’impresa le XX.XXnotizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. Territoriali L’obbligo della reperibilità deve sempre risultare da sottoscriversi presso l’ANCE Napoliprecedente disposizione scrit- ta e l’azienda, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richiedanel richiederla, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario seguirà di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturnanorma il criterio della rotazione tra il per- sonale interessato. 2. La reperibilità obbliga l’operaio può essere richiesta per turni giornalieri o plurigiornalieri. Ai la- voratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari: 3. Sono a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamatacarico delle aziende le spese per l’eventuale installazione e comunque per l’uso di telefoni e/o apparecchiature atte a reperire i dipendenti per le esigen- ze del servizio. 4. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il trattamento equivalente a quello previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogoa seconda delle ipotesi nelle quali si ricade, e comunque non inferiore a tre ore. Fermo Xxxxx restando il possesso dei necessari requisiti tecnicitrattamento retributivo minimo equivalente a tre ore, l’azienda provvederà ad avvicendare le sole ore effettivamente lavorate concorrono alla formazione del monte ore di lavoro straordinario. 5. Nelle prestazioni superiori alle 3 ore, le frazioni di ore verranno sommate nell’arco del mese in corso ed i residui nel servizio mese successivo. 6. Per prestazioni svolte nell’ambito del turno di reperibilità il maggior numero possibile si intendono gli in- terventi riferiti a: 7. L’arco temporale di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiestareperibilità ha inizio dalla cessazione del turno e termina all’inizio del turno successivo. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto Per turno si intende quello normalmente praticato dall’azienda. 8. A livello aziendale, per raggiungere il luogo dell’interventoparticolari esigenze, le spese parti potranno individuare forme di viaggio saranno rimborsatereperibilità diverse, nel rispetto della disponibilità espressa individualmente dal lavoratore. 9. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali Sono fatti salvi accordi aziendali possono prevedere condizioni esistenti contenenti disposizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolomiglior fa- vore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art1) Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. 38 lettera “e” del vigente CCNL, previo accordo Esso è remunerato con la RSU/RSA o somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in assenza delle stesse ogni caso con le XX.XXrisorse previste dall’art. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napoli, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità 67. Tale importo è raddoppiato a € 20.65 in caso di reperibilità pari cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. 2) Il dipendente chiamato a € 10,00 (dieci/00rientrare per le suddette ragioni, di xxxxx, deve raggiungere il luogo dell’intervento assegnato in tempi compatibili con l’emergenza, comunque non superiori a 30 minuti. Dal momento della chiamata il dipendente è considerato in servizio a tutti gli effetti e la relativa autorizzazione, con attestazione della durata e delle motivazioni dell’intervento, deve essere regolarizzata entro tre giorni lavorativi successivi alla chiamata. Alla liquidazione del compenso si procede a consuntivo, dopo la valutazione delle prestazioni lavorative del personale interessato e il compenso spetta solamente al personale che risulti in servizio effettivo. 3) giornalieri Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese intendendo per turno una prestazione continuativa ed ininterrotta di servizio in reperibilità; gli enti assicurano la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00rotazione tra più soggetti anche volontari. 4) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna. La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo Il dipendente può essere chiamato durante il tempo necessario per recarsi sul luogo. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità per i casi previsti dal sevizio, per i quali è richiesto un intervento urgente ed imprevisto che richieda la messa in sicurezza dei luoghi o l’eliminazione di un pericolo per il maggior numero possibile cittadino. Il dipendente in reperibilità non può essere chiamato per attività ordinarie, o di lavoratori dando priorità supplenza del personale in caso di assenza. 5) L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l’orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale. 6) In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai dipendenti che ne facciano richiestasensi dell’art. 38, comma 7, e dell’art.38-bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso. 7) La disciplina del comma 5 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000. 8) Il servizio è gestito dal Dirigente/Posizione Organizzativa, organizzando il personale individuato anche tenendo conto degli indirizzi regolamentari interni all’Ente fissati dall’Amministrazione. 9) Nel caso in cui si richieda l’estensione del servizio per più di sei volte/turni al mese, si applica il comma 4 dell’art.24 e il compenso è elevato ad € 13.00 per dodici ore al giorno. 10) Per quanto non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della previsto dal presente indennitàpunto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In attuazione caso di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono indisposizione o altri motivi che il presente trattamento economico sia escluso dalla base non permettano la disponibilità al pronto intervento l’indennità di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articoloreperibilità non è corrisposta.

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Samples: Decentrato Integrativo

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art1. 38 lettera “e” Le parti danno atto che le aree di pronta reperibilità rimangono individuate nell’ambito dei seguenti settori operativi d’intervento e pertanto sono: Polizia Municipale Servizi Demografici Cimitero Comunale Farmacia 2. A ciascuna struttura viene annualmente assegnato un budget con il quale il Dirigente dovrà garantire l’applicazione del vigente CCNLpredetto istituto contrattuale. 3. Soltanto per comprovata insufficienza numerica dell’organico, previo accordo con la RSU/RSA o il dipendente può essere messo in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napolireperibilità, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richiedanell’ambito di ciascuna giornata, per iscrittoun numero di ore superiore a 12 e non oltre 24; in tal caso il compenso, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario commisurato alle ore effettive di lavoro ordinarioreperibilità prestata, agli stessi spetta una sarà determinato moltiplicando l’importo orario (ordinario o festivo) per il numero di ore di reperibilità. 4. Il compenso per l’anzidetta indennità di reperibilità pari non compete durante l’orario di servizio a € 10,00 qualsiasi titolo prestato dal dipendente (dieci/00) giornalieri per la orario ordinario, prestazioni di lavoro straordinario, ecc). 5. I turni di pronta reperibilità, con l’individuazione dei dipendenti che debbono assicurare il servizio, saranno fissati mensilmente dal Responsabile di area. 6. Ogni turno di reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la domicilio sarà costituito da unità di personale scelte prioritariamente sulla base della disponibilità individuale ed in giornate festive o per la disponibilità notturnamodo ciclico in modo che venga comunque assicurato il servizio. 7. La reperibilità obbliga l’operaio predetta indennità viene liquidata, con cadenza mensile, previa certificazione a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamatafirma del Dirigente del Servizio e/o Ufficio ovvero, fatto salvo in mancanza, del responsabile della struttura che attesti che il tempo necessario per recarsi sul luogopersonale indicato è stato utilizzato in regime di pronta reperibilità. 8. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecniciLe parti assumono formale impegno ad operare, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiestacon cadenza semestrale, la verifica relativa all’utilizzo dell’istituto sopra citato. 9. Nel caso il turno giornaliero di reperibilità sia frazionato sia frazionato in misura non inferiore a 4 ore, l’indennità di cui al comma precedente, è corrisposta con la maggiorazione del 10%. 10. L’importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. 11. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. 12. In caso di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’interventochiamata, le spese ore di viaggio saranno rimborsatelavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta del lavoratore, ai sensi dell'art. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale38, comma 7 o dell'art. 38-bis CCNL, con equivalente recupero orario; per fasce le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolocui ai commi 2 e 3.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art1. 38 lettera “e” del vigente CCNLL'istituto della reperibilità è attivato per le aree di pronto intervento individuate dall’Ente con propri atti d’indirizzo, previo accordo con in relazione alle esigenze che richiedano la RSU/RSA necessità di far entrare in servizio una o in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napoli, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna. La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento più unità lavorative entro 30 minuti dalla chiamata. 2. L’istituto della reperibilità va riferito ai servizi pubblici essenziali, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industriatali definiti dal C.C.N.L. 3. Il personale direttivo posto in reperibilità è escluso dall’applicazione nel numero definito dai Direttori delle Direzioni interessate, sentiti i dirigenti di servizio, con il Piano di reperibilità elaborato in ossequio a criteri di efficienza, efficacia ed economicità gestionale; il piano è approvato dalla conferenza dei coordinatori d’ Area. Il personale deve rimanere a disposizione dell'Ente ed essere sempre rintracciabile per poter entrare in servizio in qualsiasi momento del periodo di durata della presente indennitàreperibilità, entro 30 minuti dall'attivazione, recandosi nel luogo convenuto a questo fine. 4. In attuazione Il lavoratore non può essere posto in reperibilità per più di quanto previsto dal secondo comma dell’artsei volte in un mese. 5. 2120 Le Direzioni o le Aree assicurano la rotazione tra più soggetti, anche volontari e anche nell’ambito dell’Area. 6. L'indennità è riconosciuta nella misura e alle condizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali vigenti. 7. L’ approvazione del Codice civilePiano di Reperibilità deve avvenire entro il 30 novembre dell’ anno precedente a quello di riferimento ed è presupposto per l’ erogazione dell’ indennità di reperibilità, le Parti convengono previo monitoraggio degli interventi effettuati nel corso dell’ anno precedente . 8. I profili professionali che il presente trattamento economico sia escluso dalla base possono percepire l’ indennità di calcolo del trattamento reperibilità sono quelli che rientrano nel piano e che effettivamente ne svolgano l’ attività nel rispetto delle norme di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articololegge e in considerazione della specificità dell’ intervento.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art. 38 lettera “e” del vigente CCNL, previo accordo con la RSU/RSA o in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napoli, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna1. La reperibilità obbliga l’operaio è una prestazione di carattere strumentale ed accessorio che consiste nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciabile, fuori dall’ordinario orario di servizio, e di poter raggiungere in un breve lasso di tempo il proprio luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta, qualora si presenti una effettiva ragione di necessità. 2. La reperibilità è pertanto collegata alla particolare natura dei servizi che possono richiedere interventi d’urgenza, ed è finalizzata a garantire l’intervento entro 30 minuti la continuità degli stessi a fronte di esigenze/eventi imprevedibili. 3. La reperibilità si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario. 4. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. Ciascun dipendente, di norma, è collocato in reperibilità sulla base di fasce mensili ovvero per non più di sei volte in un mese e per non più di due volte in giorni festivi nell’arco di un mese. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore alle 6 ore. 5. La richiesta del responsabile di Struttura, presentata al competente Ufficio dell’Amministrazione, deve contenere le seguenti indicazioni:  natura del servizio erogato dalla Struttura per cui si ritiene necessaria l’individuazione di una persona reperibile e i motivi che rendono il servizio stesso ascrivibile alla tipologia prevista dal comma 2 ;  elenco sommario degli interventi straordinari che si sono resi necessari nella Struttura nel biennio precedente. In caso di nessun intervento, quali innovazioni tecniche rendono attualmente necessaria la designazione di un dipendente reperibile;  elenco degli specifici interventi d’urgenza che il reperibile è tenuto a compiere in caso di chiamata;  competenze professionali del reperibile in relazione agli interventi richiesti;  modalità predisposte per rintracciare il reperibile (telefono cellulare, fatto salvo cerca-persone, ecc.);  generalità del dipendente di cui si richiede la reperibilità. 6. Il dipendente, contestualmente alla richiesta del responsabile di Struttura, deve presentare al medesimo Ufficio di cui al comma precedente una dichiarazione formale di assunzione di responsabilità. 7. Le modalità di effettuazione delle prestazione di reperibilità (fasce orarie di reperibilità, tempi massimi in cui il tempo necessario per dipendente deve recarsi sul luogoluogo di lavoro a seguito della richiesta di intervento, ecc.) sono definiti dal Responsabile della Struttura. 8. Fermo restando Ogni Struttura può nominare al massimo quattro persone reperibili nell’arco di un mese, ma non può nominare più di una persona per la stessa fascia, giornata o periodo di reperibilità. Considerata la complessità e la vastità dell’organizzazione della sede centrale, all’interno della stessa possono essere individuati al massimo due persone per la stessa fascia, giornata o periodo di reperibilità, fino a un massimo di otto persone reperibili nell’arco di un mese. Considerate, altresì, le esigenze connesse alla tutela e al salvataggio dei dati informatici archiviati nei server di Ateneo (c.d. “disaster recovery”), anche alla luce degli obblighi di salvaguardia dei dati imposti alle Amministrazioni Pubbliche dall’art. 50 bis del D.lgs. 85/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), il possesso dei necessari requisiti tecniciCentro per lo Sviluppo e Gestione Servizi Informatici d’Ateneo – CESIA può individuare fino a un massimo di venti persone nell’arco di un mese e fino a un massimo di cinque persone per la stessa fascia, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio giornata o periodo di reperibilità reperibilità, prevedendo così il maggior numero possibile presidio di lavoratori dando priorità ai cinque ambiti di attività che necessitano di continuità operativa con una turnazione di massimo quattro dipendenti che ne facciano richiestaper ogni ambito. 9. Nel caso in cui non presso la Struttura sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici assegnata un’unità di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso Personale con mansioni di custode, questa è individuata automaticamente come reperibile, senza maturazione del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto diritto a quelle previste percepire l’indennità disciplinata dal presente articolo; è possibile l’individuazione di una persona reperibile diversa dal custode solo qualora gli interventi richiedano competenze professionali specifiche e, comunque, non possedute dal custode stesso. 10. Nel caso in cui più dipendenti della medesima Struttura si rendano disponibili alla reperibilità, il Responsabile della Struttura procede all’individuazione dei reperibili sulla base delle competenze professionali in relazione agli interventi richiesti. Nel caso di parità di condizioni, deve essere garantito il principio della rotazione, su base semestrale, tra il Personale interessato. Per le strutture assistenziali la reperibilità può essere organizzata su base mensile. 11. Nell’ipotesi di impossibilità a vario titolo per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione al responsabile della Struttura, mediante nota scritta che indichi le specifiche ragioni della temporanea ed occasionale limitazione alla prestazione di reperibilità. La mancata comunicazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Durante tale periodo l'onere di reperibilità grava su altro dipendente della Struttura, individuato dal Responsabile, che percepisce un'indennità proporzionale alla durata della sostituzione. 12. La prestazione non deve di norma comportare l’espletamento di mansioni superiori a quelle proprie della categoria cui appartiene il dipendente reperibile. 13. Al dipendente che effettua prestazioni lavorative in regime di reperibilità spetta la retribuzione prevista per le prestazioni orarie aggiuntive ovvero riposo compensativo, quest'ultimo da effettuarsi obbligatoriamente il primo giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prestazione, nel caso in cui questa abbia avuto durata superiore alle quattro ore e/o sia stata svolta durante le ore notturne. 14. Al termine di ogni esercizio finanziario, i responsabili di Struttura che abbiano richiesto per un proprio dipendente l’attribuzione dell’indennità di reperibilità, devono presentare al Dirigente del Personale una breve relazione finale contenente l’elenco degli interventi effettuati nel corso dell’anno. Nel caso in cui nessun intervento venga segnalato, l’Amministrazione effettua controlli al fine di verificare la reale ed effettiva necessità della permanenza della designazione di Personale reperibile. 15. L'importo dell'indennità è di € 45,00 lordo dipendente per fascia mensile di reperibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Di Lavoro

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art1. 38 lettera “e” L’indennità di reperibilità di cui all'art. 24 del vigente CCNLC.C.N.L. 21/05/218 viene riconosciuta ai dipendenti individuati dagli atti organizzative dell’ente. 2. Si prende atto che gli atti oggi vigenti prevedono: a) per il Settore Polizia Locale, previo accordo squadre composte da un numero non superiore a 3 unità; b) per il Servizio Stato Civile in numero di 1 operatore nel caso di chiusura del servizio per festività o ordinanza del Sindaco x almeno 2 gg. consecutivi. 3. L’indennità di reperibilità, è: - corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali; - quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato; - non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente; - se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%; - non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato; - non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo; - la RSU/RSA o corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità. 4. L’indennità viene riconosciuta ai dipendenti individuati dagli atti organizzativi dell’ente. Si prende atto che gli atti oggi vigenti prevedono squadre composte da appartenenti alla Polizia Locale, in assenza delle stesse con le XX.XXnumero variabile (ordinariamente di 3). 5. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE NapoliIl dipendente, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richiedadi norma, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario deve raggiungere il posto di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità assegnato nell’arco di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall’Amministrazione. 6. Per quanto non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità in giornate festive o al pronto intervento l’indennità per la disponibilità notturna. La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolocorrisposta.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art. 38 lettera “e” del vigente CCNL, previo accordo con la RSU/RSA o in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napoli, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna1. La reperibilità obbliga l’operaio è una prestazione di carattere strumentale ed accessorio che consiste nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciabile, fuori dall’ordinario orario di servizio, per poter eseguire in un breve lasso di tempo la prestazione richiesta, qualora si presenti un’effettiva ragione di necessità. 2. La reperibilità è pertanto collegata alla particolare natura dei servizi che possono richiedere interventi d’urgenza, ed è finalizzata a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario la continuità degli stessi a fronte di esigenze/eventi imprevedibili. 3. La reperibilità si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro soltanto per recarsi sul luogoessenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario. 4. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. Ciascun dipendente, di norma, è collocato in reperibilità sulla base di fasce mensili ovvero per non più di sei volte in un mese e per non più di due volte in giorni festivi nell’arco di un mese. In caso di chiamata in servizio, durante il maggior numero possibile periodo di lavoratori dando priorità ai reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore alle 6 ore. 5. La richiesta del responsabile di Struttura, presentata al competente Ufficio dell’Amministrazione, deve contenere le seguenti indicazioni:  natura del servizio erogato dalla Struttura per cui si ritiene necessaria l’individuazione di una persona reperibile e i motivi che rendono il servizio stesso ascrivibile alla tipologia prevista dal comma 2;  elenco sommario degli interventi straordinari che si sono resi necessari nella Struttura nel biennio precedente. In caso di nessun intervento, quali innovazioni tecniche rendono attualmente necessaria la designazione di un dipendente reperibile;  elenco degli specifici interventi d’urgenza che il reperibile è tenuto a compiere in caso di chiamata;  competenze professionali del reperibile in relazione agli interventi richiesti;  modalità predisposte per rintracciare il reperibile (telefono cellulare, cerca-persone, ecc.);  generalità del dipendente di cui si richiede la reperibilità. 6. Il dipendente, contestualmente alla richiesta del responsabile di Struttura, deve presentare al medesimo Ufficio di cui al comma precedente una dichiarazione formale di accettazione. 7. Le modalità di effettuazione delle prestazione di reperibilità (fasce orarie di reperibilità, tempi massimi in cui il dipendente è tenuto ad intervenire a seguito della richiesta di intervento, ecc.) sono definiti dal Responsabile della Struttura. 8. Ogni Struttura può nominare al massimo quattro persone reperibili nell’arco di un mese, ma non può nominare più di una persona per la stessa fascia, giornata o periodo di reperibilità. Considerata la complessità e la vastità dell’organizzazione della sede centrale, all’interno della stessa possono essere individuate al massimo due persone per la stessa fascia, giornata o periodo di reperibilità, fino a un massimo di otto persone reperibili nell’arco di un mese. Considerate, altresì, le esigenze connesse alla tutela e al salvataggio dei dati informatici archiviati nei server di Ateneo (c.d. “disaster recovery”) disciplinate del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) così come modificato dal D.lgs. 179/2016, nonché delle esigenze di mantenimento operativo dei principali sistemi informativi di Ateneo, l’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA può individuare fino a un massimo di venti persone nell’arco di un mese e fino a un massimo di cinque persone per la stessa fascia, giornata o periodo di reperibilità, prevedendo così il presidio di cinque ambiti di attività che necessitano di continuità operativa con una turnazione di massimo quattro dipendenti che ne facciano richiestaper ogni ambito. 9. Nel caso in cui non presso la Struttura sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici assegnata un’unità di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso Personale con mansioni di custode, questa è individuata automaticamente come reperibile, senza maturazione del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto diritto a quelle previste percepire l’indennità disciplinata dal presente articolo; è possibile l’individuazione di una persona reperibile diversa dal custode solo qualora gli interventi richiedano competenze professionali specifiche e, comunque, non possedute dal custode stesso. 10. Nel caso in cui più dipendenti della medesima Struttura si rendano disponibili alla reperibilità, il Responsabile della Struttura procede all’individuazione dei reperibili sulla base delle competenze professionali in relazione agli interventi richiesti. Nel caso di parità di condizioni, deve essere garantito il principio della rotazione, su base semestrale, tra il Personale interessato. Per le strutture assistenziali la reperibilità può essere organizzata su base mensile. 11. Nell’ipotesi di impossibilità a vario titolo per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione al responsabile della Struttura, mediante nota scritta che indichi le specifiche ragioni della temporanea ed occasionale limitazione alla prestazione di reperibilità. La mancata comunicazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Durante tale periodo l'onere di reperibilità grava su altro dipendente della Struttura, individuato dal Responsabile, che percepisce un'indennità proporzionale alla durata della sostituzione. 12. La prestazione non deve di norma comportare l’espletamento di mansioni superiori a quelle proprie della categoria cui appartiene il dipendente reperibile. 13. Al dipendente che effettua prestazioni lavorative in regime di reperibilità spetta la retribuzione prevista per le prestazioni orarie aggiuntive ovvero riposo compensativo, quest'ultimo da effettuarsi obbligatoriamente il primo giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prestazione, nel caso in cui questa abbia avuto durata superiore alle quattro ore e/o sia stata svolta durante le ore notturne. 14. Al termine di ogni anno, i responsabili di Struttura che abbiano richiesto per un proprio dipendente l’attribuzione dell’indennità di reperibilità, devono presentare al Dirigente del Personale una breve relazione finale contenente l’elenco degli interventi effettuati nel corso dell’anno. Nel caso in cui nessun intervento venga segnalato, l’Amministrazione effettua controlli al fine di verificare la reale ed effettiva necessità della permanenza della designazione di Personale reperibile. 15. L'importo dell'indennità è di € 45,00 lordo dipendente per fascia mensile di reperibilità.

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Indennità di reperibilità. Con riferimento 1. In base all’art. 38 lettera “e” 24 del vigente CCNLCCNL 21/05/2018, previo accordo per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità remunerato con la RSU/RSA somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. 2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti. Ciascun dipendente non può essere messo in assenza delle stesse con le XX.XXreperibilità per più di 6 volte in un mese; l’ente deve assicurare 3. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE NapoliA decorrere dal 1 gennaio 2019 o dal mese successivo alla sottoscrizione del CCI, qualora l’azienda l’ente ritenga necessario garantire un servizio di pronta reperibilità senza tuttavia disporre di un numero adeguato di operatori, secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 4 del CCNL può essere elevato il limite dei servizi mensili di cui al comma 2, nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00. La maggiorazione della tariffa per esigenze tecnico produttive ogni turno di 12 ore viene elevata solo in relazione ai periodi che eccedono il limite “ordinario” dei sei servizi mensili in base alla graduazione intermedia indicata nella seguente tabella 4: Fino a 6 Fascia ordinaria 10,33 Da 7 a 9 Fascia extra 1 12,50 Dal 10° e oltre Fascia extra 2 13,00 4. L’indennità di reperibilità non straordinarie richiedacompete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale. 5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 7, e dell’art.38-bis, del CCNL del 14/09/2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione dell’indennità di reperibilità. 6. La disciplina del comma 5 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000. 7. In via transitoria, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri i servizi esistenti e che operano secondo i criteri stabiliti per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna. La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso si fa riferimento al corrispondente articolo del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articoloCCDI 2005.

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