Indennità di rischio. 1. La misura della indennità di rischio di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.
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Indennità di rischio. 1. La misura della indennità di rischio di cui all’artall'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata ridetermina- ta in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.
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