Indennità in caso di morte. 1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli articoli 63 e 64 devono corri- spondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuta dall'azienda. 2. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 64 del presente contratto. 3. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima. 4. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore del lavoro circa l'attribuzione e la ri- partizione delle indennità. 5. Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifi- ca natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defun- to in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbale
Appears in 1 contract
Indennità in caso di morte. 1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli articoli 63 artt. 49, 50 e 64 51 devono corri- spondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo gradolegge, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuta dall'azienda.
2compiuti dall'impresa. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 64 62 del presente contratto.
3. La ripartizione delle della indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima.
4. E' È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore del di lavoro circa l'attribuzione e la ri- partizione ripartizione delle indennità.
5. Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifi- ca natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defun- to in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbaleverbale In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro valuterà, per le anzianità inferiori a 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di fine rapporto dovuta a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o dei figli minori già conviventi a carico del lavoratore defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
Appears in 1 contract
Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie
Indennità in caso di morte. 1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli articoli 63 e 64 devono corri- spondersi corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuta dall'azienda.
2. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 64 del presente contratto.
3. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima.
4. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore del lavoro circa l'attribuzione e la ri- partizione riparti- zione delle indennità.
5. Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifi- ca natalizia gratifica na- talizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defun- to defunto in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbale
Appears in 1 contract
Indennità in caso di morte. 1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli articoli 63 artt. 72 e 64 73 devono corri- spondersi corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuta compiuti dall'azienda.
2. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 64 73 del presente contratto.
3. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima.
4. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore del lavoro circa l'attribuzione e la ri- partizione ripartizione delle indennità.
5. Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifi- ca gratifica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defun- to defunto in caso di normale licenziamento. Raccomandazione In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro valuterà, per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il t.f.r. dovuto a verbaletermini di contratto nell'ipotesi di sopravvivenza di coniuge o figli minori già conviventi a carico del lavoratore defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
Appears in 1 contract
Indennità in caso di morte. 1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli articoli 63 74 e 64 75 devono corri- spondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono percepi- scono per eventuali atti di previdenza compiuta dall'azienda.
2. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 64 75 del presente contratto.
3. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo se- condo le norme della successione legittima.
4. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore del lavoro circa l'attribuzione e la ri- partizione ripartizione delle indennità.
5. Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifi- ca gra- tifica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defun- to defunto in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbale.
Appears in 1 contract
Samples: Verbale Di Accordo
Indennità in caso di morte. 1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli articoli 63 69 e 64 70 devono corri- spondersi corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuta dall'azienda.
2. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 64 70 del presente contratto.
3. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima.
4. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore del lavoro circa l'attribuzione e la ri- partizione ripartizione delle indennità.
5. Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifi- ca gratifica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defun- to defunto in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbale.
Appears in 1 contract
Indennità in caso di morte. 1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli articoli 63 72 e 64 73 devono corri- spondersi corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuta dall'azienda.
2. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 64 73 del presente contratto.
3. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima.
4. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore del lavoro circa l'attribuzione e la ri- partizione ripartizione delle indennità.
5. Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifi- ca gratifica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defun- to defunto in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbale.
Appears in 1 contract
Indennità in caso di morte. 1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli articoli 63 72 e 64 73 devono corri- spondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono percepi- scono per eventuali atti di previdenza compiuta dall'azienda.
2. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 64 73 del presente contratto.
3. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo se- condo le norme della successione legittima.
4. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore del lavoro circa l'attribuzione e la ri- partizione ripartizione delle indennità.
5. Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifi- ca gra- tifica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defun- to defunto in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbale.
Appears in 1 contract
Indennità in caso di morte. 1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli articoli 63 72 e 64 73 devono corri- spondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuta dall'azienda.entro
2. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 64 73 del presente contratto.
3. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo se- condo le norme della successione legittima.
4. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore del lavoro circa l'attribuzione e la ri- partizione ripartizione delle indennità.
5. Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifi- ca gratifica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defun- to lavorato- re defunto in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbale.
Appears in 1 contract
Indennità in caso di morte. 1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli articoli 63 69 e 64 70 devono corri- spondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuta dall'azienda.
2. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 64 70 del presente contratto.
3. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo secon- do le norme della successione legittima.
4. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore del lavoro circa l'attribuzione e la ri- partizione ripartizione delle indennità.
5. Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifi- ca grati- fica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defun- to de- funto in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbale.
Appears in 1 contract