Common use of INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE Clause in Contracts

INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs 81/2008, fino alla relativa revoca. 2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause previste dai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 1.3.5 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 1.3.6, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 1.3.8, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1.3.9.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale, Capitolato Speciale Di Appalto

INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs 81/2008Lgs. 81/08, fino alla relativa revoca. 2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause previste dai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 1.3.5 15 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 1.3.616, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 1.3.818, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1.3.921.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non rappresentano costituiscono motivo di differimento proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolatoCapitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavoridalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs 81/2008Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non rappresentano, inoltre, costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause previste dai di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 1.3.5 o 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 1.3.616, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 1.3.818, né per l’eventuale possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1.3.921.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non rappresentano costituiscono giustificato motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore direttore dei Lavori lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; ed) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato; fe) le eventuali controversie tra l’appaltatore l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; gf) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore l’Appaltatore e il proprio personale dipendente; hg) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; ih) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs 81/2008Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non rappresentano, inoltre, costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause previste dai commi 1 e 2 di cui al presente articolo non possono essere invocate nemmeno costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 1.3.5 o proroghe, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 1.3.6lavori, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 1.3.8penali, né per l’eventuale non risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1.3.9per mancato rispetto dei termini.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Della Carpenteria Metallica E Altri Servizi Accessori

INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non rappresentano costituiscono motivo di differimento dell'inizio proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore direttore dei Lavori lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione direzione dei Lavori lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolatocapitolato o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs 81/200836-bis, fino alla relativa revocacomma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248. 2. Non rappresentano, inoltre, costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, ultimazione i ritardi riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause previste dai di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 1.3.5 o 17, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 1.3.618, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 1.3.820, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1.3.923.

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Samples: Appalto

INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non rappresentano costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavoridelle prestazioni, della loro mancata mancata, regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazionequanto stabilito dall’O.D.I.: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; eb) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolatoCapitolato Speciale; fc) le eventuali controversie tra l’appaltatore l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; gd) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore l’Appaltatore e il proprio personale dipendente; he) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Appaltante o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; if) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro Lavoro e della previdenza sociale Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs 81/2008Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca. 2. Non rappresentano, inoltre, costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavoridelle attivitài, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltanteAppaltante, se l’appaltatore l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause previste dai commi 1 e 2 di cui ai precedenti punti non possono essere invocate nemmeno costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 1.3.5 o proroghe, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 1.3.6, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 1.3.8penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1.3.9Contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria/Pronto Intervento Verde Pubblico

INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non rappresentano costituiscono motivo di differimento dell'inizio dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazioneultimazione o della sospensione dei lavori: a) il a. Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acquafunzionamento del cantiere; b) l’adempimento b. L’adempimento di prescrizioni, prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o od infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi Organi di vigilanza Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzioneSicurezza, se nominato; c) l'esecuzione c. L’esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse l’Appaltatore ritenga di dover effettuare per la esecuzione l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; d) il d. Il tempo necessario per l'esecuzione l’esecuzione di prove sui campioni, e di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il e. Il tempo necessario per l'espletamento l’espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore dell’Appaltatore comunque previsti dal presente capitolatoCapitolato Speciale; f) le f. Le eventuali controversie tra l’appaltatore e l’Appaltatore ed i fornitori, i subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né ed i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali g. L’eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore fra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le h. Le sospensioni disposte dalla Stazione appaltanteAppaltante, dal Direttore dei lavoriLavori, dal Coordinatore per la sicurezza Sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. RUP per inosservanza l’inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza od l’inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, contributivi previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs 81/2008, fino alla relativa revoca. 2. Non rappresentano, inoltre, motivo di costituisco altresì differimento dell'inizio dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altrifornitori ecc, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltanteAppaltante, se l’appaltatore l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima Appaltante medesima, le cause imputabili a dette ditte, imprese ditte o fornitori o tecnici. 3imprese. Le cause previste dai di cui ai commi precedenti 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 1.3.5 o e di sospensione dei lavori di cui all’articolo 1.3.6lavori, per la disapplicazione delle penali penali, per le iscrizioni di cui all’articolo 1.3.8riserve, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1.3.9contratto da parte dell’Appaltatore.

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Samples: Construction Contract

INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs 81/2008Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause previste dai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 1.3.5 1.3.3 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 1.3.61.3.4, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 1.3.81.3.6, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1.3.9.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non rappresentano costituiscono motivo di differimento proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione L’anticipazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acquaprezzo di cui all’art.26; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore direttore dei Lavori lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolatoCapitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; fd) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; ge) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; hf) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltanteAppaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; ig) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs 81/2008Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non rappresentano, inoltre, costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma degli interventi o della loro ritardata ultimazione, ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltanteAppaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause previste dai di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 1.3.5 o 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 1.3.616, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 1.3.818, né per l’eventuale possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1.3.955 e 19.

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Samples: Accordo Quadro