Indicazioni generali sul fondo a ombrello Clausole campione

Indicazioni generali sul fondo a ombrello. Il Raiffeisen Futura è un fondo a ombrello su base contrattuale di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (il «fondo a ombrello»). Il contratto del fondo è stato allestito dalla Vontobel Fonds Services AG in qualità di direzione del fondo, sottoposto con il consenso della Bank Vontobel AG, in qualità di banca depositaria, all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, FINMA, che l’ha approvato per la prima volta il 9 maggio 2001. Il fondo a ombrello si basa su un contratto d'investimento collettivo (contratto del fondo), con il quale la direzione si impegna a far partecipare l'investitore1 al rispettivo comparto, proporzionalmente alle quote acquistate, nonché a gestire il comparto in modo autonomo e in suo nome, conformemente alle disposizioni di legge e del contratto del fondo. RBC Investor Services Bank S.A., Xxxx-sur-Alzette, succursale di Zurigo, in veste di banca depositaria, è parte contraente conformemente ai compiti che le sono conferiti dalla legge e dal contratto del fondo. Conformemente al contratto del fondo, la direzione del fondo ha il diritto, previo consenso della banca depositaria e dell'autorità di vigilanza, di creare ulteriori comparti, nonché di chiudere o raggruppare quelli esistenti. Il fondo a ombrello è formato dai comparti seguenti: – Raiffeisen Futura Swiss Stock – Raiffeisen Futura Swiss Xxxxx Xxxx – Raiffeisen Futura Global Stock – Raiffeisen Futura Global Bond L’investitore ha diritto solamente al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipa. Ogni comparto risponde soltanto dei propri impegni. Attualmente sono disponibili le seguenti classi di quote per i comparti: la classe A si rivolge all’intero pubblico degli investitori ed effettua distribuzioni. Gli investimenti della classe A possono beneficiare di copertura valutaria nei confronti del franco svizzero;la classe R1 si rivolge esclusivamente a determinati investitori ed effettua distribuzioni. Per investitori autorizzati si intendono, relativamente alla classe R1, gli investitori che hanno stipulato un contratto di gestione patrimoniale, di consulenza, di cooperazione o simili con una società assoggettata alla vigilanza bancaria consolidata attraverso il Gruppo Vontobel. Gli investimenti della classe R1 possono beneficiare di copertura valutaria nei confronti del franco svizzero; la classe I si rivolge esclusivamente a de...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).