Informazione ai lavoratori. Come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 già art. 21 del D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva un’informazione ade- guata e facilmente comprensibile per i lavoratori, sui rischi connessi all’attività lavorativa e alle misure di prevenzione e protezione adottate. Informazione che deve consentire ai lavoratori di acquisire le relative cono- scenze, nonché, ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua. Tale informativa andrà garantita a ciascun lavoratore dall’inizio del rapporto di lavoro. In particolare: Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adegua- ta informazione:
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Informazione ai lavoratori. Come previsto dall’artdallíart. 36 del D.Lgs. 81/2008 già gi‡ art. 21 del D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro provvede affinché affinchÈ ogni lavoratore riceva un’informazione ade- guata uníinformazione adeguata e facilmente comprensibile per i lavoratori, sui rischi connessi all’attività allíattivit‡ lavorativa e alle misure di prevenzione e protezione adottate. Informazione che deve consentire ai lavoratori di acquisire le relative cono- scenzeconoscenze, nonchénonchÈ, ove l’informazione líinformazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua. Tale informativa andrà andr‡ garantita a ciascun lavoratore dall’inizio dallíinizio del rapporto di lavoro. In particolare: Il datore di lavoro provvede affinché affinchÈ ciascun lavoratore riceva una adegua- ta adeguata informazione:
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