Common use of Informazione e comunicazione Clause in Contracts

Informazione e comunicazione. 1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Questa norma non è stata impugnata ed è tuttora vigente, come il Contratto sottoscritto nel 2007. Anche la Cassazione ha confermato la validità della contrattazione collettiva siciliana Da questo orientamento si deducono due aspetti: Esiste un livello della definizione della vicenda che riguarda l’applicazione della Contrattazione per le Regioni che sono dotate di potestà legislativa, ed in particolar modo per quelle a Statuto Speciale che sono nettamente avvantaggiate dalla loro autonomia legislativa, cosa per altro prevista anche nel D. Lgs. 165/2001. Questo livello va valutato Regione per Regione in base alla normativa regionale vigente, ma va sempre confermata da una contrattazione collettiva su base regionale. D'altronde che sia possibile applicare il CNLG, a seguito di una contrattazione collettiva lo ribadisce anche la sezione Lavoro del Tribunale di Roma. L’altro livello riguarda gli Enti Locali e gli Enti Pubblici in generale che invece devono assoggettarsi alla contrattazione collettiva che vede l’obbligatorietà della presenza dell’ARAN. Ad oggi, quindi, non essendo stato sottoscritto dalla FNSI alcun contratto e non avendo l’Aran definito nei contenuti l’aspetto normativo ed economico del lavoro giornalistico, questo potrebbe consentirebbe il mantenimento dell’applicazione del CNLG ai soggetti che già ne fruiscono, anche se il tenore dell’artt. 18 bis, 13, 59 e 95 succitati dei nuovi contratti 2018 lascia intuire che, invece, si arrivi al più presto all’eliminazione del CNLG negli Enti Locali e nelle Regioni e si ritorni alla vecchia classificazione in categoria D. Occorre che la FNSI sia vigile e il ricorso al Tribunale di Roma va nella giusta direzione. La FNSI si impegni a ribadire l’applicazione del CNLG e che, in ogni caso, vengano previste delle norme di salvaguardia contrattuale che evitino la reformatio in peius per i colleghi che hanno il CNLG. Serve qui accennare alcuni aspetti che riguardano la Costituzione e le leggi vigenti in materia di lavoro giornalistico nella P.A. ed il lavoro giornalistico all’interno della P.A. . La Corte Costituzionale nella sentenza 85/2016 nelle motivazioni ha affermato che: “d’altra parte, il riferimento − contenuto nel primo comma del medesimo art. 11 − al trattamento giuridico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti è ricorrente per le prestazioni rese da giornalisti in favore di pubbliche amministrazioni. Esso, lungi dal costituire un indice della natura subordinata del rapporto, appare destinato a stabilire uno specifico parametro oggettivo al quale commisurare il compenso da corrispondere ai giornalisti addetti a tali uffici, tenuto conto della loro possibile composizione «eterogenea”, in quanto comprensiva di rapporti di collaborazione autonoma. Sulla questione della disparità di trattamento vietata dagli arti. 3 e 36 della Costituzione e sventolata dalla Magistratura Civile e Contabile occorre ricordare che applicare il CNLG comporta oneri e prestazioni professionali differenti in capo al giornalista che rimane sempre un Pubblico Dipendente, mentre l’inquadramento della categoria D degli Enti Locali (Laurea di accesso) comporta, tra le altre cose, il rispetto di un rigido orario di lavoro e una scarsa flessibilità della prestazione. Esiste anche una questione etica. L’applicazione del contratto Aran attuale, per intenderci, sottopone il giornalista ad essere condizionabile dal vertice politico amministrativo che potrà muovere le leve del salario accessorio per gratificare o penalizzare il suo lavoro, mente questo pericolo non si corre con il CNLG. Ecco perché finché esistono questi strumenti normativi si deve lottare per potere assicurare il CNLG anche ai pubblici dipendenti.

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Informazione e comunicazione. 1Per quanto attiene agli obblighi informativi in capo ai soggetti realizzatori in relazione al FSE+, come previsto dagli artt. Nell'ambito 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060, i principali sono: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'AdG eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Regione siciliana si applicano Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi. Durante l’attuazione di un’operazione il soggetto realizzatore informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell’operazione, compresi gli articoli 1obiettivi, 2i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenzaed esponendo, in osservanza un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e nel rispetto sul co-finanziamento dell'Unione Europea. In attesa dell'approvazione del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Questa norma non è stata impugnata ed è tuttora vigente, come il Contratto sottoscritto nel 2007. Anche la Cassazione ha confermato la validità Programma regionale da parte della contrattazione collettiva siciliana Da questo orientamento si deducono due aspetti: Esiste un livello Commissione europea e della definizione della vicenda nuova immagine coordinata del Piemonte relativa alla Programmazione 2021-2027, il soggetto realizzatore assolve tali obblighi utilizzando, in testa o al piede ad ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei tre loghi dei soggetti finanziatori dei PR (Unione Europea, Stato e Regione Piemonte), cui può aggiungersi, in posizione subordinata il logo del soggetto attuatore, accompagnato dalla scritta "Intervento realizzato da". Il logo del soggetto attuatore non può superare per dimensione i loghi dei soggetti co-finanziatori dei programmi. Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, all'indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx.xxxxx nella sezione dedicata alla Programmazione Fse+ 2021-2027. L’Autorità di gestione ha provveduto a normare, all’interno delle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni co-finanziate dal PR FSE Plus 2021/2027 della Regione Piemonte di cui alla DD. n. 319/A1500A/2023 del 29 giugno 2023 (par. 1.2.1.1) quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060 in merito al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui agli artt. 47 e 50 par. 1-2, che riguarda l’applicazione della Contrattazione per le Regioni che sono dotate di potestà legislativa, ed in particolar modo per quelle a Statuto Speciale che sono nettamente avvantaggiate dalla loro autonomia legislativa, cosa per altro prevista anche nel D. Lgs. 165/2001. Questo livello va valutato Regione per Regione in base alla normativa regionale vigente, ma va sempre confermata da una contrattazione collettiva su base regionale. D'altronde che sia possibile applicare il CNLG, a seguito di una contrattazione collettiva lo ribadisce anche la sezione Lavoro del Tribunale di Roma. L’altro livello riguarda gli Enti Locali e gli Enti Pubblici in generale che invece devono assoggettarsi alla contrattazione collettiva che vede l’obbligatorietà della presenza dell’ARAN. Ad oggi, quindi, non essendo stato sottoscritto dalla FNSI alcun contratto e non avendo l’Aran definito nei contenuti l’aspetto normativo ed economico del lavoro giornalistico, questo potrebbe consentirebbe il mantenimento dell’applicazione del CNLG ai soggetti che già ne fruiscono, anche prevede sanzioni se il tenore dell’arttbeneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non siano poste in essere azioni correttive, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 1% del sostegno dei fondi all'operazione interessata. 18 bis, 13, 59 e 95 succitati dei nuovi contratti 2018 lascia intuire che, invece, si arrivi al più presto all’eliminazione del CNLG negli Enti Locali e nelle Regioni e si ritorni alla vecchia classificazione in categoria D. Occorre che la FNSI sia vigile e il ricorso al Tribunale Il sito di Roma va nella giusta direzione. La FNSI si impegni a ribadire l’applicazione del CNLG e che, in ogni caso, vengano previste delle norme di salvaguardia contrattuale che evitino la reformatio in peius riferimento per i colleghi che hanno il CNLGsoggetti realizzatori, previsto dall'art. Serve qui accennare alcuni aspetti che riguardano 49 del citato Regolamento, è xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxx/xxxx/xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxx Con specifico riferimento alle attività finanziate a valere sul PNRR, verrà inoltre assicurata la Costituzione e le leggi vigenti necessaria coerenza con quanto previsto in materia di lavoro giornalistico nella P.A. ed il lavoro giornalistico all’interno della P.A. comunicazione e informazione e pubblicità dall’art. La Corte Costituzionale nella sentenza 85/2016 nelle motivazioni ha affermato che: 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché con quanto indicato dalla Circolare RGS-IGRUE n. 21 del 10 ottobre 2021 - Allegato 1, Punto 3.4.1 d’altra parte, il riferimento − contenuto nel primo comma del medesimo art. 11 − al trattamento giuridico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale Obblighi di lavoro dei giornalisti è ricorrente per le prestazioni rese da giornalisti in favore comunicazione a livello di pubbliche amministrazioni. Esso, lungi dal costituire un indice della natura subordinata del rapporto, appare destinato a stabilire uno specifico parametro oggettivo al quale commisurare il compenso da corrispondere ai giornalisti addetti a tali uffici, tenuto conto della loro possibile composizione «eterogeneaprogetto, in quanto comprensiva di rapporti di collaborazione autonoma. Sulla questione della disparità di trattamento vietata dagli arti. 3 e 36 della Costituzione e sventolata dalla Magistratura Civile e Contabile occorre ricordare che applicare il CNLG comporta oneri e prestazioni professionali differenti in capo al giornalista che rimane sempre un Pubblico Dipendente, mentre l’inquadramento della categoria D degli Enti Locali (Laurea di accesso) comporta, tra le altre cose, il rispetto di un rigido orario di lavoro e una scarsa flessibilità della prestazione. Esiste anche una questione etica. L’applicazione del contratto Aran attuale, per intenderci, sottopone il giornalista ad essere condizionabile dal vertice politico amministrativo che potrà muovere le leve del salario accessorio per gratificare o penalizzare il suo lavoro, mente questo pericolo non si corre con il CNLG. Ecco perché finché esistono questi strumenti normativi si deve lottare per potere assicurare il CNLG anche ai pubblici dipendenti.

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Samples: bandi.regione.piemonte.it

Informazione e comunicazione. 1Per quanto attiene agli obblighi informativi in capo ai beneficiari, come previsto dagli artt. Nell'ambito 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060, i principali sono: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'AdG eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Regione siciliana si applicano Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi. Durante l’attuazione di un’operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell’operazione, compresi gli articoli 1obiettivi, 2i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenzaed esponendo, in osservanza un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e nel rispetto sul co-finanziamento dell'Unione Europea. In attesa dell'approvazione del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Questa norma non è stata impugnata ed è tuttora vigente, come il Contratto sottoscritto nel 2007. Anche la Cassazione ha confermato la validità Programma regionale da parte della contrattazione collettiva siciliana Da questo orientamento si deducono due aspetti: Esiste un livello Commissione europea e della definizione della vicenda nuova immagine coordinata del Piemonte relativa alla Programmazione 2021-2027, il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando, in testa o al piede ad ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei tre loghi dei soggetti finanziatori dei PR (Unione Europea, Stato e Regione Piemonte), cui può aggiungersi, in posizione subordinata il logo del soggetto attuatore, accompagnato dalla scritta "Intervento realizzato da". Il logo del soggetto attuatore non può superare per dimensione i loghi dei soggetti co-finanziatori dei programmi. Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, all'indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx.xxxxx nella sezione dedicata alla Programmazione Fse+ 2021-2027. L’Autorità di gestione provvederà a normare quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50, che riguarda l’applicazione della Contrattazione per le Regioni che sono dotate di potestà legislativa, ed in particolar modo per quelle a Statuto Speciale che sono nettamente avvantaggiate dalla loro autonomia legislativa, cosa per altro prevista anche nel D. Lgs. 165/2001. Questo livello va valutato Regione per Regione in base alla normativa regionale vigente, ma va sempre confermata da una contrattazione collettiva su base regionale. D'altronde che sia possibile applicare il CNLG, a seguito di una contrattazione collettiva lo ribadisce anche la sezione Lavoro del Tribunale di Roma. L’altro livello riguarda gli Enti Locali e gli Enti Pubblici in generale che invece devono assoggettarsi alla contrattazione collettiva che vede l’obbligatorietà della presenza dell’ARAN. Ad oggi, quindi, non essendo stato sottoscritto dalla FNSI alcun contratto e non avendo l’Aran definito nei contenuti l’aspetto normativo ed economico del lavoro giornalistico, questo potrebbe consentirebbe il mantenimento dell’applicazione del CNLG ai soggetti che già ne fruiscono, anche prevede sanzioni se il tenore dell’artt. 18 bis, 13, 59 beneficiario non rispetta i propri obblighi e 95 succitati dei nuovi contratti 2018 lascia intuire che, invece, si arrivi al più presto all’eliminazione del CNLG negli Enti Locali e nelle Regioni e si ritorni alla vecchia classificazione qualora non siano poste in categoria D. Occorre che la FNSI sia vigile e il ricorso al Tribunale di Roma va nella giusta direzione. La FNSI si impegni a ribadire l’applicazione del CNLG e che, in ogni caso, vengano previste delle norme di salvaguardia contrattuale che evitino la reformatio in peius per i colleghi che hanno il CNLG. Serve qui accennare alcuni aspetti che riguardano la Costituzione e le leggi vigenti in materia di lavoro giornalistico nella P.A. ed il lavoro giornalistico all’interno della P.A. . La Corte Costituzionale nella sentenza 85/2016 nelle motivazioni ha affermato che: “d’altra parte, il riferimento − contenuto nel primo comma del medesimo art. 11 − al trattamento giuridico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti è ricorrente per le prestazioni rese da giornalisti in favore di pubbliche amministrazioni. Esso, lungi dal costituire un indice della natura subordinata del rapporto, appare destinato a stabilire uno specifico parametro oggettivo al quale commisurare il compenso da corrispondere ai giornalisti addetti a tali ufficiessere azioni correttive, tenuto conto della del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata. Le richiamate disposizioni verranno raccordate con quelle specifiche relative al periodo di programmazione 2021-2027. Nelle more di una loro possibile composizione «eterogenea”puntuale declinazione al livello nazionale e regionale, in quanto comprensiva sono recepiti i principi generali sopra descritti e indirizzati dagli artt. 49 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060. Il sito di rapporti di collaborazione autonomariferimento per i beneficiari, previsto dall'art. Sulla questione della disparità di trattamento vietata dagli arti. 3 e 36 della Costituzione e sventolata dalla Magistratura Civile e Contabile occorre ricordare che applicare il CNLG comporta oneri e prestazioni professionali differenti in capo al giornalista che rimane sempre un Pubblico Dipendente49 del citato Regolamento, mentre l’inquadramento della categoria D degli Enti Locali (Laurea di accesso) comporta, tra le altre cose, il rispetto di un rigido orario di lavoro e una scarsa flessibilità della prestazione. Esiste anche una questione etica. L’applicazione del contratto Aran attuale, per intenderci, sottopone il giornalista ad essere condizionabile dal vertice politico amministrativo che potrà muovere le leve del salario accessorio per gratificare o penalizzare il suo lavoro, mente questo pericolo non si corre con il CNLG. Ecco perché finché esistono questi strumenti normativi si deve lottare per potere assicurare il CNLG anche ai pubblici dipendenti.è xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxx/xxxx/xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxx

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Informazione e comunicazione. 1L’aggiudicatario dell’intervento realizza azioni di comunicazione e informazione finalizzate a rendere visibile il sostegno dell’Unione Europea, dello Stato membro e del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020, ai sensi di quanto previsto al punto 2.2 dell’Allegato XII del Reg. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1(UE) n. 1303/2013. L’aggiudicatario deve assicurare che il destinatario finale dell’intervento sia informato in merito al finanziamento ricevuto. Durante l’attuazione dell’intervento l’aggiudicatario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi: ✓ fornendo sul proprio sito web (ove questo esista), in una pagina che riporti il logo del Programma, una breve descrizione dell’intervento, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione Europea. ✓ collocando un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3 su modello fornito dall'Amministrazione Comunale), che indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, secondo quanto previsto al paragrafo 2.2, punto 2, 3lettera b) dell’Allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013. Qualsiasi documento relativo all’attuazione dell’intervento e usato per il pubblico, 4deve contenere: ✓ il marchio del PON Inclusione, 6, 7, 8 il blocco istituzionale e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività il logo del Comune di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di Venezia; ✓ una dichiarazione da cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Questa norma non risulti che l’operazione è stata impugnata ed è tuttora vigentecofinanziata dal fondo nel quadro delle azioni del Programma Operativo Nazionale Inclusione, come realizzata secondo il Contratto sottoscritto nel 2007. Anche la Cassazione ha confermato la validità della contrattazione collettiva siciliana Da questo orientamento si deducono due aspetti: Esiste un livello della definizione della vicenda che riguarda l’applicazione della Contrattazione per le Regioni che sono dotate di potestà legislativa, ed in particolar modo per quelle a Statuto Speciale che sono nettamente avvantaggiate dalla loro autonomia legislativa, cosa per altro prevista anche nel D. Lgs. 165/2001. Questo livello va valutato Regione per Regione in base alla normativa regionale vigente, ma va sempre confermata da una contrattazione collettiva su base regionale. D'altronde che sia possibile applicare il CNLG, a seguito di una contrattazione collettiva lo ribadisce anche la sezione Lavoro del Tribunale di Roma. L’altro livello riguarda gli Enti Locali e gli Enti Pubblici in generale che invece devono assoggettarsi alla contrattazione collettiva che vede l’obbligatorietà della presenza dell’ARAN. Ad oggi, quindi, non essendo stato sottoscritto dalla FNSI alcun contratto e non avendo l’Aran definito nei contenuti l’aspetto normativo ed economico del lavoro giornalistico, questo potrebbe consentirebbe il mantenimento dell’applicazione del CNLG ai soggetti che già ne fruiscono, anche se il tenore dell’artt. 18 bis, 13, 59 e 95 succitati dei nuovi contratti 2018 lascia intuire che, invece, si arrivi al più presto all’eliminazione del CNLG negli Enti Locali e nelle Regioni e si ritorni alla vecchia classificazione in categoria D. Occorre che la FNSI sia vigile e il ricorso al Tribunale di Roma va nella giusta direzione. La FNSI si impegni a ribadire l’applicazione del CNLG e che, in ogni caso, vengano previste delle norme di salvaguardia contrattuale che evitino la reformatio in peius per i colleghi che hanno il CNLG. Serve qui accennare alcuni aspetti che riguardano la Costituzione e le leggi vigenti in materia di lavoro giornalistico nella P.A. ed il lavoro giornalistico all’interno della P.A. . La Corte Costituzionale nella sentenza 85/2016 nelle motivazioni ha affermato cheseguente stile: “d’altra parteIl progetto è stato cofinanziato dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo, il riferimento − contenuto nel primo comma nell’ambito del medesimo artProgramma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020”. 11 − al trattamento giuridico ✓ L'Amministrazione Comunale fornirà tutti i file grafici necessari (compresi loghi e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti è ricorrente modelli fac-simile in formato editabile) per le prestazioni rese da giornalisti in favore di pubbliche amministrazioni. Esso, lungi dal costituire un indice della natura subordinata del rapporto, appare destinato a stabilire uno specifico parametro oggettivo al quale commisurare il compenso da corrispondere ai giornalisti addetti a tali uffici, tenuto conto della loro possibile composizione «eterogenea”, in quanto comprensiva di rapporti di collaborazione autonoma. Sulla questione della disparità di trattamento vietata dagli arti. 3 e 36 della Costituzione e sventolata dalla Magistratura Civile e Contabile occorre ricordare che applicare il CNLG comporta oneri e prestazioni professionali differenti in capo al giornalista che rimane sempre un Pubblico Dipendente, mentre l’inquadramento della categoria D degli Enti Locali (Laurea di accesso) comporta, tra le altre cose, il rispetto di un rigido orario di lavoro e una scarsa flessibilità della prestazione. Esiste anche una questione etica. L’applicazione del contratto Aran attuale, per intenderci, sottopone il giornalista agevolare l'aggiudicatario ad essere condizionabile dal vertice politico amministrativo che potrà muovere le leve del salario accessorio per gratificare o penalizzare il suo lavoro, mente questo pericolo non si corre con il CNLG. Ecco perché finché esistono questi strumenti normativi si deve lottare per potere assicurare il CNLG anche ai pubblici dipendentiassolvere agli obblighi su indicati.

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