INIZIO DELL'ESECUZIONE. 1. L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all’art. 2 comma 2. 2. Nel caso di inizio dell’esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.
Appears in 2 contracts
Samples: Concessione Per Il Servizio Di Rimozione Forzata Dei Veicoli, Concessione Per Il Servizio Di Rimozione Forzata Dei Veicoli
INIZIO DELL'ESECUZIONE. 1. L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all’art. 2 comma 2.
2. Nel caso di inizio dell’esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.
Appears in 1 contract
INIZIO DELL'ESECUZIONE. 1. L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all’art. 2 all’articolo 3 comma 2.
2. Nel caso di inizio dell’esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale
INIZIO DELL'ESECUZIONE. 1. L'esecuzione L’esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all’art. 2 all’articolo 3 comma 2.
2. Nel caso di inizio dell’esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale