Inizio e durata Clausole campione

Inizio e durata. Il contratto delle assicurazioni speciali ha effetto a partire dalle date stabilite e si estingue senz’altro dopo la scadenza, rispettivamente la disdetta.
Inizio e durata. Il presente contratto entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione e terminerà i suoi effetti al momento della conclusione dello studio, la cui durata è prevista per …………..
Inizio e durata. 19.1 Il contratto decorre dall’apposizione della firma delle parti, a meno che nel documento contrattuale non sia specifi- cata una diversa data d’inizio. Il contratto è concluso per una durata determinata o indeterminata. 19.2 Se il contratto è concluso per una durata indeterminata, salvo accordo contrario il beneficiario lo può disdire per scritto e per la fine del mese, mentre il fornitore lo può disdire per la prima volta dopo un periodo di cinque anni. La disdetta può ri- guardare anche singole parti del contratto. Salvo accordo con- trario, il termine di disdetta è di 12 mesi per il fornitore e di tre mesi per il beneficiario. 19.3 Le parti possono disdire in qualsiasi momento il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare: • eventi o circostanze che non permettono più di pretendere dalla parte che dà la disdetta la continuazione del rapporto contrattuale, in particolare la violazione protratta o ripetuta di obblighi contrattuali essenziali; • la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o della moratoria concordataria concessa a una delle parti. Le parti disciplinano nel contratto quali mezzi d’esercizio, dati e documenti messi a disposizione nel quadro del rapporto con- trattuale devono essere restituiti all’altra parte o distrutti in caso di fine del rapporto contrattuale ed entro quale termine.
Inizio e durata. 19.1 Il contratto decorre dall’apposizione della firma delle parti, a meno che nel documento contrattuale non sia specificata una diversa data d’inizio. Il contratto è concluso per una durata determinata o indeterminata. 19.2 Se il contratto è concluso per una durata indeterminata, salvo accordo contrario il beneficiario lo può disdire per scritto e per la fine del mese, mentre il fornitore lo può disdire per la prima volta dopo un periodo di cinque anni. La disdetta può riguardare anche singole parti del contratto. Salvo accordo contrario, il termine di disdetta è di 12 mesi per il fornitore e di tre mesi per il beneficiario. 19.3 Le parti possono disdire in qualsiasi momento il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare: • eventi o circostanze che non permettono più di pretendere dalla parte che dà la disdetta la continuazione del rapporto contrattuale, in particolare la violazione protratta o ripetuta di obblighi contrattuali essenziali; • la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o della moratoria concordataria concessa a una delle parti.
Inizio e durata. 3.1 Il presente Contratto avrà inizio a partire dalla Data di efficacia e si protrarrà sino al completamento o sino a quando non sarà terminato in conformità alle disposizioni della sezione 17.0 seguente. 3.2 Il Comitato Etico preposto ha autorizzato la Sperimentazione nella seduta del 07/06/2016. L'Azienda, che dovrà avere ottenuto anche tutte le altre autorizzazioni necessarie da parte delle eventuali autorità competenti, acconsente a condurre la Sperimentazione presso il centro della sperimentazione U.O.C. Oncologia Medica (di seguito denominato “Centro della sperimentazione”), sotto la responsabilità scientifica dello Sperimentatore. Si stima che l'arruolamento dei pazienti inizi indicativamente alla data di sottoscrizione del contratto e sia ultimato entro Novembre 2016; si stima che l'intera Sperimentazione sarà portata a termine entro Maggio 2019. Si prevede l’arruolamento di circa 6 pazienti (indicativamente n.2 per Braccio) presso questa Azienda. Trattandosi di studio con arruolamento competitivo il numero di soggetti partecipanti potrebbe variare in funzione della capacità del centro. Nel caso in cui, durante lo svolgimento della Sperimentazione, l’Azienda non fosse in grado di completarla secondo quanto pianificato, l’Azienda stesso dovrà darne comunicazione scritta immediata a PPD, poiché ciò renderebbe necessarie disposizioni e azioni alternative. Inoltre l’Azienda fornirà tempestivamente allo Sponsor e a PPD le comunicazioni e i documenti relativi a un’eventuale revoca o sospensione dell’approvazione/opinione favorevole. L’Azienda attuerà tutti gli sforzi possibili per fornire un giudizio medico indipendente sulla compatibilità di ciascun paziente con i requisiti del Protocollo. 3.3 Alla conclusione o al termine della Sperimentazione, l'Azienda redigerà tutti gli eventuali report della Sperimentazione come specificato da PPD o dallo Sponsor. I pagamenti saranno effettuati all’Azienda in funzione dei report e/o dei dati forniti puntualmente a PPD o allo Sponsor.
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Inizio e durata. 20.1 Il contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti, salvo indicazioni diverse in proposito contenute nel medesimo. 20.2 Se il contratto è stipulato a tempo indeterminato, in assenza di accordi di tenore diverso, esso può essere rescisso con un preavviso scritto di tre mesi, per la fine di un mese civile. 20.3 Rimane sempre salvo il diritto di disdetta con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati gravi mo- tivi in particolare: • il verificarsi di eventi o di situazioni a seguito dei quali non si possa ragionevolmente pretendere dalla parte che ha dato la disdetta il proseguimento del rapporto contrattuale come, in particolare, vio- lazioni gravi o ripetute di obblighi contrattuali; • la pubblicazione ufficiale dell’avvio della procedura fallimentare o della moratoria concordataria nei confronti di una delle parti.
Inizio e durata a) Il presente Memorandum ha effetto a partire dalla data che le Parti determinano reciprocamente e si notificano l'un l'altra per iscritto attraverso il canale diplomatico. b) Il presente Memorandum d'Intesa rimarrà in vigore a meno che non venga denunciato conformemente al paragrafo 7(c). c) Un Parte può denunciare il presente Memorandum d'Intesa mediante notifica scritta inviata attraverso il canale diplomatico all'altra Parte, nel cui caso la data di denuncia sarà la data che segue di novanta (90) giorni la data in cui l'altra Parte riceve la notifica scritta. d) ▇▇▇▇▇ salva qualsiasi denuncia o sospensione del presente Memorandum d'Intesa o qualsiasi disposizione del presente Memorandum d'Intesa, una persona la quale (alla data di tale denuncia o sospensione) è già in possesso di un visto/permesso per "Vacanza e lavoro" valido o di un permesso di soggiorno temporaneo valido potrà entrare e/o rimanere nel territorio della Parte per la quale il visto/permesso è stato rilasciato conformemente ai termini di tale visto/permesso per tutta la durata di validità del visto, ai sensi delle leggi e dei regolamenti di detta Parte.
Inizio e durata. L’Assunzione decorre dal …………………………… ed ha durata indeterminata.
Inizio e durata. Inizio del contratto