Common use of Inizio e termine della garanzia Clause in Contracts

Inizio e termine della garanzia. L'Assicurazione vale per i Sinistri pervenuti all'Assicurato per la prima volta e notificati all’Assicuratore nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione o di retroattività riportato nel frontespizio della presente polizza e che non siano ancora note o conosciute al Contraente e/o Assicurato. Qualora si assicuri uno Studio Associato/STP (Società tra Professionisti), la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli professionisti associati indicati in polizza, anche se relative all’attività da loro svolta individualmente, sia con P. Iva personale o tramite precedente Studio Associato, antecedentemente la data di costituzione dello Studio stesso. Qualora si assicuri un singolo professionista, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate allo Studio Associato/STP presso il quale tale soggetto svolgeva la propria attività, relative all’attività svolta da tale professionista precedentemente allo scioglimento dello e/o all’ uscita dallo Studio Associato/STP stesso. Si precisa che, per quanto riguarda le STP, la copertura vale ovviamente solo per professionisti che svolgono attività di cui all’art. 1. Qualora il Sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

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Samples: Assicurazione Della Responsabilitá Civile Professionale Per Commercialisti Convenzione Cndcec, www.commercialistiitaliani.it, odcec.torino.it

Inizio e termine della garanzia. L'Assicurazione L’assicurazione vale per i Sinistri pervenuti all'Assicurato le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato e notificati all’Assicuratore da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti lievemente colposi posti in essere dopo la data di effetto dell'assicurazione. Nel caso il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, la garanzia sarà valida anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti del presente contratto relative a comportamenti lievemente colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione validità della Polizza sostituita. In tal caso la garanzia sarà prestata nel limite del massimale della Polizza sostituita,fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita. Nel caso di decesso dei Dipendenti di cui all'oggetto o di retroattività riportato nel frontespizio della presente polizza e che cessazione del rapporto di lavoro,purché non siano ancora note o conosciute al Contraente e/o Assicurato. Qualora si assicuri uno Studio Associato/STP (Società tra Professionisti)determinata da provvedimento di revoca individuale da parte dell'autorità preposta, la garanzia comprende l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento risarcimento, presentate ai singoli professionisti associati indicati per la prima volta al Contraente, nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti lievemente colposi posti in polizzaessere in tale periodo. In tal caso la massima esposizione della Società per l'intero periodo di garanzia, anche se relative all’attività da loro svolta individualmenteindipendentemente dal numero dei sinistri denunciati e dal numero dei soggetti beneficiari, sia con P. Iva personale o tramite precedente Studio Associato, antecedentemente la data di costituzione dello Studio stesso. Qualora si assicuri un singolo professionista, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate allo Studio Associato/STP presso non potrà superare il quale tale soggetto svolgeva la propria attività, relative all’attività svolta da tale professionista precedentemente allo scioglimento dello e/o all’ uscita dallo Studio Associato/STP stesso. Si precisa che, per quanto riguarda le STP, la copertura vale ovviamente solo per professionisti che svolgono attività massimale annuo di cui all’artall'art. 1. Qualora il Sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa5 – Massimale di garanzia.

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Inizio e termine della garanzia. L'Assicurazione L’assicurazione vale per i Sinistri pervenuti all'Assicurato le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato e notificati all’Assicuratore da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti lievemente colposi posti in essere dopo la data di effetto dell'assicurazione. Nel caso il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, la garanzia sarà valida anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti del presente contratto relative a comportamenti lievemente colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione validità della Polizza sostituita. In tal caso la garanzia sarà prestata nel limite del massimale della Polizza sostituita,fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita. Nel caso di decesso di Consigliere, Assessore, Sindaco o di retroattività riportato nel frontespizio della presente polizza e che non siano ancora note o conosciute al Contraente e/o Assicurato. Qualora si assicuri uno Studio Associato/STP (Società tra Professionisti)scioglimento dell'organo collegiale da parte dell'autorità preposta, la garanzia comprende l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento risarcimento, presentate ai singoli professionisti associati indicati per la prima volta al Contraente, nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti lievemente colposi posti in polizzaessere in tale periodo. In tal caso la massima esposizione della Società per l'intero periodo di garanzia, anche se relative all’attività da loro svolta individualmenteindipendentemente dal numero dei sinistri denunciati e dal numero dei soggetti beneficiari, sia con P. Iva personale o tramite precedente Studio Associato, antecedentemente la data di costituzione dello Studio stesso. Qualora si assicuri un singolo professionista, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate allo Studio Associato/STP presso non potrà superare il quale tale soggetto svolgeva la propria attività, relative all’attività svolta da tale professionista precedentemente allo scioglimento dello e/o all’ uscita dallo Studio Associato/STP stesso. Si precisa che, per quanto riguarda le STP, la copertura vale ovviamente solo per professionisti che svolgono attività massimale annuo di cui all’artall'art. 1. Qualora il Sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa5 – Massimale di garanzia.

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