Common use of Innovazione tecnologica Clause in Contracts

Innovazione tecnologica. Nell’ambito dell’osservatorio provinciale, l’associazione imprenditoriale di competenza informerà preventivamente Fiom su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle singole unità produttive con più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi conseguenze significative sull’orga- nizzazione del lavoro. La presente funzione dell’osservatorio sarà attivata dall’associazione imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere entro cinque giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti. In tale ambito l’esame, a carattere preventivo, si articolerà in una informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni da parte sindacale, e potrà con- cludersi con un parere finale comune o disgiunto. L’esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni sulle con- dizioni di lavoro. I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all’obbligo della riservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate tali. Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da parte delle organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché l’esame sia sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.entebilateralemetalmeccanici.it

Innovazione tecnologica. Nell’ambito dell’osservatorio provinciale, l’associazione imprenditoriale di competenza informerà preventivamente Fiom le rispettive organizzazioni sindacali stipulanti su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle singole unità produttive con più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi conseguenze significative sull’orga- nizzazione sull’organizzazione del lavoro. La presente funzione dell’osservatorio sarà attivata dall’associazione imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere entro cinque giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti. In tale ambito l’esame, a carattere preventivo, si articolerà in una informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni da parte sindacale, e potrà con- cludersi concludersi con un parere finale comune o disgiunto. L’esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni sulle con- dizioni condizioni di lavoro. I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all’obbligo della riservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate tali. Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da parte delle organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché purché‚ l’esame sia sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.

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Samples: www.reteomeo.it

Innovazione tecnologica. Nell’ambito dell’osservatorio provinciale, l’associazione imprenditoriale di competenza informerà infor- merà preventivamente Fiom le rispettive organizzazioni sindacali stipulanti su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle singole sin- gole unità produttive con più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi conseguenze significative sull’orga- nizzazione sull’organizzazione del lavoro. La presente funzione dell’osservatorio sarà attivata dall’associazione imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere entro cinque giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti. In tale ambito l’esame, a carattere preventivo, si articolerà in una informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni da parte sindacale, e potrà con- cludersi concludersi con un parere finale comune o disgiunto. L’esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni sulle con- dizioni condizioni di lavoro. I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all’obbligo della riservatezza e della segretezza segre- tezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate tali. Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da parte delle organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché purché‚ l’esame sia sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro