RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE Clausole campione

RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio destinatario della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso. Per i beni oggetto della presente gara il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile di Farmacia ospedaliero/territoriale interessato: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa. L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL Cagliari di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06.
RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio destinatario della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso. Per i beni oggetto della presente gara il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile della Farmacia interessata: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.
RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. Ai sensi dell’art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dell’esecuzione del contratto sarà un dirigente/funzionario che verrà individuato dall’Organo deliberante dell’ASL Lanusei. Per quanto concerne i compiti del direttore dell’esecutore del contratto, si fa espresso rinvio agli artt. 301, 302, 303, 304, 305 e seguenti, fino all’art. 325 del D.P.R. n. 207/2010, applicabili alla tipologia della presente gara d’appalto.
RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. Il responsabile dell'esecuzione contrattuale è il Responsabile del Servizio/Settore/U.O. destinatario del personale somministrato che si rapporterà con il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per quanto concerne la disciplina e l'operatività dei singoli contratti di somministrazione.
RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. ART. 15.2

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).