Inosservanza degli impegni Clausole campione

Inosservanza degli impegni. In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale, la Regione – ai sensi del regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e della D.G.R. n. 610 del 5/6/2023 - diffiderà il soggetto attuatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell’attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l’irregolarità. Durante il periodo di sospensione, la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto capofila abbia provveduto all’eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e il soggetto attuatore è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell’operazione. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento al regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 ed alla D.G.R. n. 610 del 5/6/2023 .
Inosservanza degli impegni. In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale, la Regione ai sensi delle Linee guida per la gestione e rendicontazione degli interventi finanziati sull’Avviso “Sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere” approvate con Decreto Dirigenziale n. 5587 del 20/03/2022, così come modificato con Decreto Dirigenziale n. 7245 del 21/04/2022 diffiderà il soggetto attuatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell’attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l’irregolarità. Durante il periodo di sospensione, la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto capofila abbia provveduto all’eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e il soggetto attuatore è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento al regolamento esecutivo.