Restituzione dei Finanziamenti Clausole campione

Restituzione dei Finanziamenti. Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.1.2 (Efficacia della decadenza) del presente Contratto: (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
Restituzione dei Finanziamenti. Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.2.2 (Efficacia della risoluzione) del presente Contratto: (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore erogazione sarà dovuta ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno; (c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno; e (d) in caso di risoluzione del Contratto per: (i) inadempimento agli obblighi di cui agli Articoli 9.4 e 10.14 del presente Contratto e/o (ii) violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Finanziata ai sensi dell’Articolo 8.1.7 (D.lgs. 231/2001), fermo restando quanto previsto all’Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell’esercizio della risoluzione e/o in relazione a una Sanzione (come di seguito definita), in ogni caso debitamente documentato.
Restituzione dei Finanziamenti. Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.3.2 (Efficacia del Recesso) del presente Contratto: (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; e (c) in caso di recesso dal Contratto per il verificarsi di uno dei caso di cui al precedente Articolo 11.3.1 (vi), fermo restando quanto previsto all’Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso e/o in relazione a una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato.
Restituzione dei Finanziamenti. Alla data in cui il recesso diviene efficace ai sensi dell’Articolo 11.3.2 (Efficacia del recesso): (a) tutti i Finanziamenti saranno immediatamente revocati e ogni importo messo a disposizione cancellato; e (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione dei Finanziamenti non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e/o dei Contratti di Finanziamento Integrativi.
Restituzione dei Finanziamenti. 1. La restituzione dei Finanziamenti da parte dei Richiedenti viene regolata da un piano di ammortamento francese a rate mensili costanti. 2. I pagamenti delle rate mensili sono elaborati dall’Istituto tramite Addebito Diretto da parte dei Richiedenti. 3. L’Istituto, autorizzato dal Richiedente, eseguirà l’Addebito Diretto sul Conto Corrente di questo per accreditare sul Conto di Pagamento dello stesso la rata mensilmente dovuta a fronte dell’obbligo di rimborso del Finanziamento ottenuto. 4. Andato a buon fine l’Addebito Diretto sul Conto Corrente, l’Istituto provvederà ad addebitare sul Conto di Pagamento del Richiedente l’importo corrispondente alla rata dovuta e ad accreditare contestualmente le quote spettanti ai singoli Prestatori, titolari pro tempore del credito, sui rispettivi Conti di Pagamento. 5. L’eventuale ritardo o inadempimento nei pagamenti da parte di un Richiedente incide pro quota (tenuto conto dei rispettivi tassi per ogni quota del Finanziamento) su tutti i Prestatori del relativo Finanziamento e/o i soggetti che si siano resi cessionari del credito corrispondente. 6. Ogni Prestatore, salvo diverso accordo con l’Istituto, delega irrevocabilmente all’Istituto tutte le attività di sollecito e di recupero del credito in relazione ai pagamenti non effettuati e dovuti dai Richiedenti, anche tramite cessione del credito e inclusa l’attività di denuncia/querela di eventuali fatti penalmente rilevanti; tali attività sono meglio specificate nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, l’Istituto attiva autonomamente tutte le predette procedure di sollecito e recupero del credito. 7. Il ritardo con i pagamenti ai Prestatori verrà indicato nelle informazioni trasferite dall’Istituto ai Credit Bureau. I Richiedenti prendono atto che questo potrebbe avere conseguenze negative sulle loro capacità future di ottenere credito anche al di fuori della Piattaforma. 8. Il Richiedente che si trovi in difficoltà finanziarie o comunque in circostanze tali da nuocere potenzialmente alla sua capacità di pagare le rate dovute per i Finanziamenti, deve comunque contattare il prima possibile l’Istituto, che si riserva di valutare eventuali soluzioni alternative, prima di dar corso alle azioni di recupero. 9. Le revoche degli ordini di pagamento e le contestazioni, rettifiche e rimborsi di operazioni di pagamento già eseguite sono regolate nel Contratto Quadro.
Restituzione dei Finanziamenti. Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.2.2 del presente Contratto: (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato; (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno; e (c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno.
Restituzione dei Finanziamenti. Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.1.2 (“Efficacia della decadenza”) del presente Contratto:
Restituzione dei Finanziamenti. Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.2.2 del presente Contratto:

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Finanziamenti Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più Finanziamenti. I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.