Inserimento di nuovi Fondi Clausole campione

Inserimento di nuovi Fondi. L’Impresa ha la facoltà di istituire nuovi Fondi. In tale caso, il Contraente verrà opportunamente informato dell’intervenuta istituzione di un nuovo Fondo, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento previste dal presente Contratto. Il nuovo Fondo verrà disciplinato da apposito Regolamento. Se in corso di Contratto l’Impresa intende proporre ai Contraenti la possibilità di effettuare operazioni di investimento in nuovi Fondi o Gestioni Separate istituiti successivamente, si impegna a comunicare ai Contraenti la documentazione contrattuale aggiornata.
Inserimento di nuovi Fondi. 17 Regolamenti Gestione Separata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Regolamenti Fondi Interni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Allegato 1 - Tabella Fondi Esterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Informativa Generale Sul Trattamento dei Dati Personali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Inserimento di nuovi Fondi. La Compagnia si riserva la facoltà di modificare la composizione e il numero dei Fondi esterni e Fondi interni disponibili, ivi inclusi quelli nei quali sono stati investiti i premi dal Contraente, coerentemente con le politiche di investimento, i profili di rischio e gli obiettivi di rendimento originariamente prescelti, fatta eccezione per l’Attività di gestione e clausola di salvaguardia del contratto, come descritta agli Artt. 2.16 e 2.17 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente tale modifica al Contraente, pubblicando sul sito internet della compagnia xxx.xxxxxx.xx.
Inserimento di nuovi Fondi. L’Impresa ha la facoltà di istituire nuovi Fondi. In tale caso, il Contraente verrà opportunamente informato dell’intervenuta istituzione di un nuovo Fondo, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento previste dal presente Contratto. Il nuovo Fondo verrà disciplinato da apposito Regolamento. Se in corso di Contratto l’Impresa intende proporre ai Contraenti la possibilità di effettuare operazioni di investimento in nuovi Fondi o Gestioni Separate istituiti successivamente, si impegna a comunicare ai Contraenti la documentazione contrattuale aggiornata.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

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