INDICE
risparmio
Easy Plan
ASSICURAZIONE SULLA VITA A PRESTAZIONI RIVALUTABILI E UNIT LINKED
INDICE
Easy Plan – Codice Tariffa: L757
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI 5
Art. 1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO 5
Art. 1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO 5
Art. 1.3 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA 6
Art. 1.4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO 6
Art. 1.6 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 6
Art. 1.7 LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO 7
Art. 1.8 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO E REVOCA DELLA PROPOSTA 7
Art. 1.9 INSERIMENTO DI NUOVI FONDI 7
Art. 1.10 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ 8
Art. 1.11 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO 8
Art. 1.14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 8
Art. 1.15 MODIFICHE AL CONTRATTO 8
SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI 9
Art. 2.1 DURATA DEL CONTRATTO 9
Art. 2.2 LIMITI DI ETÀ DELL’ASSICURATO 9
Art. 2.4 FONDI A DISPOSIZIONE PER GLI INVESTIMENTI 11
Art. 2.5 PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE 12
Art. 2.9 COMUNICAZIONE PERIODICA 15
Art. 2.11 TITOLARITÀ DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI 16
Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestiriv Plus” 17
Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni 19
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Allegato: Informativa Generale Sul Trattamento dei Dati Personali
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente.
Benchmark
Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario
Persona, fisica o giuridica, designata dal Contraente cui sono erogate le prestazioni previste dal Contratto in caso di morte dell’Assicurato.
Capitale Caso Morte
Prestazione in forma di capitale che l’Impresa corrisponde ai Beneficiari designati in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della Durata del Contratto.
Capitale Assicurato
La somma dei Premi Unici Ricorrenti e degli eventuali Versamenti Integrativi ad una certa data al netto dei Costi applicati. Può essere investito sia nei Fondi Assicurativi Interni sia nella Gestione Interna Separata.
Conclusione del Contratto
Coincide con la Data di Decorrenza del Contratto.
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse dell’Impresa può collidere con quello del Contraente
Contraente
Persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto con l’Impresa e si impegna al versamento dei relativi Premi.
Contratto (o Polizza)
Il presente Contratto di assicurazione denominato “Easy Plan”.
Il Contratto fornisce la prova dell’esistenza del rapporto contrattuale di assicurazione con l’Impresa.
Costi
Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi o, laddove previsto dal Contratto, sulle prestazioni assicurative dovute dall’Impresa.
Costi di Riscatto
Il Costo contrattualmente previsto in capo al Contraente nell’ipotesi di esercizio della facoltà di Riscatto Totale o Parziale.
Data di Decorrenza
Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; coincide con le ore 24.00 del primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Premio sia stato corrisposto. Qualora la data di Decorrenza del Contratto sia un Giovedì, il Contratto decorre dalle ore 24.00 del Giovedì della settimana successiva.
Data di Disinvestimento
Il giorno in cui vengono disinvestiti gli attivi dei Fondi Assicurativi Interni e/o della Gestione Interna Separata, al fine di consentire il pagamento delle prestazioni richieste all’Impresa. Tale data corrisponde al primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di pagamento delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione. Per le richieste pervenute di Giovedì, la Data di Disinvestimento sarà il Giovedì immediatamente successivo.
Data di Investimento
Il giorno in cui l’Impresa investe il Premio Unico Ricorrente o i Versamenti Integrativi nei Fondi Assicurativi Interni e/o li attribuisce alla Gestione Interna Separata.
Diritti dei Beneficiari
Diritto dei Beneficiari alle prestazioni del Contratto dovute dall’Impresa; è acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Documento Unico di Rendicontazione
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di Assicurazione.
Durata del Contratto
Periodo che intercorre tra la data di Decorrenza ed il decesso dell’Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall’Impresa, elencati in apposite clausole del Contratto di assicurazione.
ESG
Environmental, Social, Governance acronimo utilizzato in ambito economico/finanziario per indicare tutte quelle attività legate all’investimento responsabile (IR) che perseguono gli obiettivi tipici della gestione finanziaria tenendo in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di governance, per l’appunto.
Fondi Assicurativi Interni
Fondi costituiti dall’Impresa, che raccolgono riserve monetarie e le investono in attività finanziarie di mercato (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ecc.). Sono dotati di autonomia gestionale e patrimoniale. Sono a disposizione del Contraente per l’investimento dei Premi ed il cui valore è espresso in Quote.
Gestione Interna Separata
Forma di gestione degli investimenti, separata ed autonoma dalle altre attività dell’Impresa e denominata “GESTIRIV PLUS”.
Impresa (o Compagnia)
AXA Assicurazioni S.p.A., con la quale viene stipulato il Contratto.
Intermediario
L’incaricato del collocamento e della distribuzione della Polizza, tramite il quale il Contraente sottoscrive la Proposta di Assicurazione.
OICR
Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi Comuni di Investimento e SICAV) che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/98 - Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria.
Perfezionamento del Contratto
Coincide con la Data di Decorrenza/Conclusione del Contratto sempre a condizione che il Contraente abbia sottoscritto la Proposta di Assicurazione e versato il Premio Iniziale.
Periodo di Durata del Pagamento Premi
Periodo concordato nella Proposta di Assicurazione per il quale il Contraente si impegna a versare, a partire dalla Data di Decorrenza del Contratto, i Premi Unici Ricorrenti. Non può essere inferiore a dieci anni.
Premio Iniziale
Il Premio Unico Ricorrente versato dal Contraente all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.
Premi Investiti
I Premi Versati al netto dei Costi previsti sui Premi.
Premio Unico Ricorrente
Il Premio Unico che il Contraente si impegna a versare alle ricorrenze pattuite su base annua in una o più soluzioni (mensile, trimestrale, semestrale) all’Impresa dalla Data di Decorrenza del Contratto e per tutto il Periodo di Durata del Pagamento Premi.
Premi Versati
L’insieme degli importi versati dal Contraente in relazione al Contratto. Rappresenta la somma ad una certa data dei Premi Unici Ricorrenti e degli eventuali Versamenti Integrativi.
Proposta di Assicurazione
E’ il modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel Set Informativo del Contratto e manifesta all’Impresa la volontà di concludere il Contratto. E’ soggetto all’approvazione dell’Impresa.
Quota
E’ la singola porzione di uguale valore in cui il Fondo Assicurativo Interno è virtualmente suddiviso, e sulla quale vengono investiti i Premi Versati in tutto o in parte, al netto dei Costi e delle eventuali garanzie di puro rischio. Il valore della Quota è determinato settimanalmente, precisamente ogni Giovedì.
Recesso dal Contratto
Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti. Tale diritto è da comunicarsi all’Impresa entro 30 giorni dalla Conclusione del Contratto.
Revoca della Proposta di Assicurazione
Diritto del Contraente di revocare la Proposta Contrattuale prima del perfezionamento del Contratto. E’ possibile esercitare tale diritto per tutto il periodo antecedente alla Conclusione del Contratto.
Riscatto Parziale
Diritto del Contraente di chiedere la liquidazione di una parte della prestazione contrattuale. È possibile esercitare tale diritto dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto.
Riscatto Totale
Diritto del Contraente di interrompere in ogni momento il Contratto e riscuotere il Valore di Riscatto. È possibile esercitare tale diritto dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto.
Set Informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Dip Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale); KID (Key Information Document); Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestiriv Plus”, del Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni e del Glossario; Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali; Modulo di proposta.
Società di Gestione
La società che si occupa di decidere e gestire nel rispetto delle norme di legge e del rispettivo regolamento del Fondo Assicurativo Interno e/o della Gestione Interna Separata i prodotti finanziari sui quali investire i Premi attribuiti ai Fondi Assicurativo Interni e/o alla Gestione Interna Separata. Opera direttamente gli investimenti, i disinvestimenti, ritira cedole, incassa dividendi e deduce le commissioni di gestione.
Switch
Operazione con la quale, su richiesta del Contraente, la composizione degli investimenti dei Premi nei Fondi Assicurativi Interni e/o nella Gestione interna Separata viene modificata in tutto o in parte.
Valore Unitario delle Quote
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Assicurativo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al Fondo Assicurativo Interno alla stessa data. Rappresenta il valore di mercato delle singole Quote dei Fondi Assicurativi Interni, e viene determinato settimanalmente e pubblicato sul sito xxx.xxx.xx.
Versamento Integrativo
L’importo versato dal Contraente all’Impresa in qualsiasi momento (fino a quando il prodotto sarà in collocamento) in aggiunta ai Premi Unici Ricorrenti dietro presentazione del relativo modulo.
Easy Plan – Codice Tariffa: L757
ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E UNIT LINKED
Edizione Gennaio 2024
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI
Art. 1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Le presenti Condizioni Generali disciplinano la Polizza a vita intera e a Premio Unico Ricorrente, denominata Easy Plan (di seguito il “Contratto”), le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Interna Separata denominata “GESTIRIV PLUS” e/o ai Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked.
È altresì offerta la possibilità al Contraente di effettuare in qualsiasi momento dei Versamenti Integrativi.
L’Impresa, a fronte del pagamento del Premio Unico Ricorrente e degli eventuali Versamenti Integrativi, corrisponde le prestazioni previste al successivo articolo 2.5 “PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE”.
Art. 1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Nel caso di dichiarazioni inesatte del Contraente e/o dell’Assicurato, troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.
Antiriciclaggio
Il contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini dell’antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. e al Regolamento IVASS 44/2019). In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (“ONU”), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)
La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l’evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l’effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all’autorità fiscale locale, tramite l’Agenzia delle Entrate.
L’identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l’acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti.
Ogni Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione.
La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni.
In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di residenza ai fini fiscali oppure residenza formale in America o residenze fiscali estere nelle informazioni in
suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (“ONU”), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 1.3 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA
Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla Proposta di Assicurazione, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Regolamento della Gestione Interna Separata, dai Regolamenti dei Fondi Assicurativi Interni e dalle eventuali Appendici firmate dall’Impresa stessa.
Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di Legge.
Art. 1.4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il Contratto si intende concluso e decorre il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Contraente abbia corrisposto il Premio. Qualora la data di sottoscrizione della Proposta Contrattuale sia un Giovedì, il Contratto si conclude e decorre il Giovedì della settimana successiva.
L’Impresa invierà al Contraente una lettera di conferma che includerà, tra le altre, le seguenti informazioni:
- l’importo del Premio Versato e di quello Investito;
- la data di Decorrenza del Contratto;
- il numero di polizza;
- la data di ricevimento della Proposta di Assicurazione; relativamente ai Fondi Assicurativi Interni:
- il controvalore dei Premi Investiti espresso in Quote;
- il numero delle Quote attribuite ai Premi Investiti ed il relativo Valore Unitario;
- il giorno a cui tale ultimo Valore Unitario delle Quote si riferisce; relativamente alla Gestione Interna Separata
- la parte di Premio investita in tale gestione.
Il Contraente designa i Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato nella Proposta di Assicurazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione con comunicazione scritta all’Impresa, oppure mediante disposizione testamentaria.
La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell’Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Nel primo caso, le operazioni di Riscatto, pegno e vincolo richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Art. 1.6 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno e comunque vincolare il Capitale Assicurato. La Compagnia deve essere informata della costituzione del pegno o del vincolo, tramite invio da parte del Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, con lettera raccomandata o mail PEC con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove, esistente, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Xxxx atti diventano efficaci solo quando l’Impresa ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.
Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di Riscatto Totale o Parziale richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 1.7 LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
L’Impresa provvederà alla liquidazione delle prestazioni dovute previa ricezione di tutti i documenti necessari per dar corso alla liquidazione.
L’Impresa, al solo fine di agevolare l’effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l’Intermediario e nel proprio sito istituzionale (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.
L’Impresa eseguirà il pagamento delle prestazioni derivanti dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione prevista. Decorso tale termine, sono dovuti dall’Impresa gli interessi moratori al tasso legale, a favore dei Beneficiari, a partire dal termine stesso fino alla data dell’effettivo pagamento.
Alla data di redazione del presente Set Informativo, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive.
Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.
Xxxxx e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Ogni pagamento da Parte dell’Impresa viene effettuato in Italia, presso la sede dell’Impresa o dell’Intermediario.
Art. 1.8 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO E REVOCA DELLA PROPOSTA
Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso. Il Recesso deve essere comunicato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, precisando gli estremi identificativi del Contratto, ed inviato all’Impresa (rif. Ufficio “Business L&S Accounting Support”, Xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx –TO) anche tramite l’Intermediario.
L’Impresa rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso, il Premio Versato maggiorato o diminuito, per quanto concerne la parte investita nei Fondi Assicurativi Interni, della differenza fra il Valore Unitario delle Quote alla Data di Disinvestimento ed il Valore Unitario delle stesse alla data di Decorrenza del Contratto, al netto delle spese sostenute per l’emissione del Contratto.
La Data di Disinvestimento coinciderà con il primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui l’Impresa riceva tale richiesta di Giovedì, la Data di Disinvestimento sarà il Giovedì successivo.
Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell’efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata o PEC da parte della Compagnia.
Art. 1.9 INSERIMENTO DI NUOVI FONDI
L’Impresa ha la facoltà di istituire nuovi Fondi.
In tale caso, il Contraente verrà opportunamente informato dell’intervenuta istituzione di un nuovo Fondo, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento previste dal presente Contratto.
Il nuovo Fondo verrà disciplinato da apposito Regolamento.
Se in corso di Contratto l’Impresa intende proporre ai Contraenti la possibilità di effettuare operazioni di investimento in nuovi Fondi o Gestioni Separate istituiti successivamente, si impegna a comunicare ai Contraenti la documentazione contrattuale aggiornata.
Art. 1.10 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx.
Art. 1.11 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato possono non rientrare nell’asse ereditario.
Gli impegni contrattuali, i versamenti, il Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata ed il controvalore del numero di Quote relative ai Fondi Assicurativi Interni, sono regolati in Euro.
Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.
Art. 1.14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, Assicurato o Beneficiario previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n. 98, salvo eventuali modifiche successive.
Art. 1.15 MODIFICHE AL CONTRATTO
Per tutto il periodo di validità del Contratto, l’Impresa si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita.
SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI
La Durata del Contratto è l’arco di tempo che intercorre tra la data di Decorrenza ed il decesso dell’Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale. La Durata del Contratto, pertanto non è determinata, né determinabile al momento della sua Conclusione.
Il Contratto, pertanto, si risolve al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- in caso di esercizio del diritto di Recesso, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto;
- in caso di decesso dell’Assicurato;
- in caso di Riscatto Totale richiesto dal Contraente.
Art. 2.2 LIMITI DI ETÀ DELL’ASSICURATO
Perché il Contratto sia valido ed efficace al momento della Conclusione del medesimo l’Assicurato dovrà avere un’età compresa tra 18 e 70 anni.
Al momento della conclusione del Contratto l'età dell'Assicurato sommata alla Durata del Pagamento dei Premi non potrà superare i 80 anni.
L’età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di Decorrenza del Contratto e la data di nascita dell’Assicurato. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.
2.3.1 Premio Unico Ricorrente e modalità di investimento
Il presente Contratto prevede il versamento di Premi Unici Ricorrenti il cui importo è concordato all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.
Tale Premio Unico Ricorrente potrà avere cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale. L’importo minimo varia in base al frazionamento scelto:
- 75,00 Euro per i versamenti mensili;
- 300,00 Euro per i versamenti trimestrali;
- 600,00 Euro per i versamenti semestrali;
- 1.200,00 Euro per i versamenti annuali.
In ogni caso la somma dei premi versati (Premi Unici Ricorrenti ed eventuali Versamenti Integrativi) non potrà essere superiore a 300.000,00 Euro.
Il Contraente, all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione definisce il periodo di Durata del Pagamento dei Premi che non potrà risultare inferiore a 10 anni o superiore a 25 anni.
All’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione l’importo corrisposto dal Contraente dovrà essere almeno pari a 3 mensilità di Premio in caso di frazionamento mensile e pari alla prima rata di Premio in caso di differente scelta di frazionamento.
Il Contraente ha la facoltà di modificare sia la frequenza che l’importo dei Premi Unici Ricorrenti, fermo restando i limiti minimi previsti. Il Contraente potrà richiedere tale modifica in qualsiasi momento, Tale richiesta dovrà pervenire all’Impresa con un preavviso minimo di 90 giorni dalla rispettiva ricorrenza anniversaria della Decorrenza del Contratto. La variazione, pertanto, decorrerà a partire dalla prima ricorrenza anniversaria successiva.
Il Premio Unico Ricorrente potrà essere ripartito indifferentemente sia nei Fondi Assicurativi Interni che nella Gestione Interna Separata, in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Nella Gestione Interna Separata potrà essere investita una percentuale sino al 100% del Premio Unico Ricorrente. Qualora si investa contemporaneamente su più Fondi Assicurativi Interni, è prevista una percentuale minima di investimento del 10%.
Il Contraente ha la facoltà di modificare l’allocazione dei Premi Unici Ricorrenti nei Fondi Assicurativi Interni e nella Gestione Interna Separata, fermo restando i limiti sopra indicati. Il Contraente potrà richiedere tale modifica in qualsiasi momento, Tale richiesta dovrà pervenire all’Impresa con un preavviso minimo di 90
giorni dalla rispettiva ricorrenza anniversaria della Decorrenza del Contratto. La variazione, pertanto, decorrerà a partire dalla prima ricorrenza anniversaria successiva.
La Data di Investimento del Premio Unico Ricorrente nei Fondi Assicurativi Interni selezionati coincide con la data di Decorrenza del Contratto. Il Contratto si intende concluso e decorre il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Contraente abbia corrisposto il Premio pattuito e l’Impresa ne abbia la disponibilità (effettivo incasso dei premi) e sempre che abbia ricevuto la Proposta di Assicurazione sottoscritta.
Si precisa che la data di investimento dei premi unici ricorrenti successivo al primo pagati tramite SEPA Direct Debit (SDD) coincide con il primo giovedì successivo al ricevimento da parte dell’Impresa, dell’informazione dell’effettivo incasso dei versamenti.
Art. 2.3.2 Versamenti Integrativi e modalità di investimento
Rientra nella piena facoltà del Contraente, effettuare Versamenti Integrativi in qualsiasi momento fino a quando il prodotto sarà in collocamento.
Tali Versamenti Integrativi non potranno essere di importo inferiore a 250,00 Euro e dovranno essere corrisposti all’atto della sottoscrizione del relativo modulo, disponibile presso l’Intermediario. Il cumulo degli importi dei Versamenti Integrativi per ciascuna annualità di polizza non potrà essere superiore a 3 volte il Premio Unico Ricorrente annuo in vigore.
In ogni caso la somma dei premi versati (Premi Unici Ricorrenti ed eventuali Versamenti Integrativi) non potrà essere superiore a 300.000,00 Euro.
La Data di Investimento di ciascun Versamento Integrativo sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, del relativo modulo di Versamento Integrativo a condizione che il pagamento sia regolarmente pervenuto all’Impresa. Qualora la data di ricevimento coincida con un Giovedì, il Versamento Integrativo decorrerà il Giovedì della settimana successiva.
I Versamenti Integrativi potranno essere ripartiti indifferentemente sia nei Fondi Assicurativi Interni che nella Gestione Interna Separata, in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all’atto della sottoscrizione del relativo modulo. Sulla Gestione Interna Separata potrà essere investita una percentuale sino al 100% del Versamento Integrativo.
Qualora si investa su più Fondi Assicurativi Interni contemporaneamente, è prevista una percentuale minima di investimento del 10% per ognuno di essi.
A seguito della corresponsione del Versamento Integrativo e dell’avvenuto investimento, l’Impresa invierà al Contraente una lettera di conferma contenente le medesime informazioni previste al precedente articolo 1.4.
Art. 2.3.3 Modalità di pagamento
Il premio deve essere versato dal Contraente all’Impresa in via anticipata all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, degli eventuali Versamenti aggiuntivi all’atto della sottoscrizione dell’apposito modulo ed alle ricorrenze stabilite (annuale, semestrale, trimestrale e mensile) e comunque non oltre la morte dell’Assicurato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate:
− assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
− bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi;
− bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni
S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
− moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-);
− SDD (SEPA Direct Debit) per i premi ricorrenti successivi al primo (obbligatorio in caso di frazionamento mensile). In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare all’Impresa la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.
Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche). Si specifica che i versamenti aggiuntivi si intenderanno incassati salvo buon fine dei controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, in ottemperanza agli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e al Reg.IVASS 44/2019 e s.m.i
Art. 2.3.4 Sconti
Nell’ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l’ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l’entità nel medesimo. L’Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.
Art. 2.4 FONDI A DISPOSIZIONE PER GLI INVESTIMENTI
I Premi Versati dal Contraente nel corso del Contratto verranno investiti, al netto dei Costi di seguito indicati, nei Fondi Assicurativi Interni e/o nella Gestione Interna Separata che l’Impresa mette a disposizione per il presente Contratto, in base alle percentuali di investimento stabilite dal Contraente stesso. Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, le possibilità di investimento riguardano:
- 3 Fondi Assicurativi Interni, come meglio descritto al successivo articolo 2.4.1 “FONDI ASSICURATIVI INTERNI DISPONIBILI”;
- un patrimonio a Gestione Interna Separata denominato “GESTIRIV PLUS”, come meglio descritto al successivo articolo 2.4.2 “GESTIONE INTERNA SEPARATA GESTIRIV PLUS”.
Art. 2.4.1 Fondi Assicurativi Interni disponibili
Il Contraente ha la possibilità di allocare i Premi Versati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 2.3, in funzione del proprio profilo di rischio - rendimento - orizzonte temporale, nei 3 Fondi Assicurativi Interni che l’Impresa mette a disposizione per i sottoscrittori del presente Contratto, di seguito elencati:
- Easy Plan Azionario High Dividend
- Easy Plan Obbligazionario Dinamico
- Futuro Green
Tali Fondi Assicurativi Interni, gestiti secondo uno specifico Regolamento di seguito riportato e disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx, investono gli attivi in OICR organizzati in forma di Fondi Comuni di Investimento e SICAV, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria).
In particolare, i predetti Fondi Assicurativi Interni attuano una politica di investimento in OICR di tipo “multimanager”, in quanto vengono selezionati più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di ottimizzare ed aumentare la performance degli stessi.
Il Valore Unitario delle Quote di ogni Fondo viene determinato settimanalmente e precisamente ogni Giovedì, dividendo il patrimonio netto per il rispettivo numero di Quote in circolazione il medesimo giorno, entrambi relativi al giorno di riferimento.
Nel caso di Borse Valori chiuse o qualora sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati. Infine, le eventuali disponibilità liquide sono determinate in base al loro valore nominale.
Il Valore Unitario delle Quote viene pubblicato giornalmente sul sito della compagnia, al netto di qualsiasi onere previsto e riportato al successivo articolo 2.6.3 “COSTI GRAVANTI SUI FONDI ASSICURATIVI INTERNI”.
Il rendiconto annuale della gestione di ogni Fondo Assicurativo Interno sarà sottoposto al giudizio dalla Società di Revisione Contabile.
Art. 2.4.2 Gestione Interna Separata “GESTIRIV PLUS”
Il Contraente ha la facoltà di destinare i Premi Versati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 2.3, in una specifica gestione patrimoniale denominata “GESTIRIV PLUS”, separata dalle altre attività
dell’Impresa e disciplinata da apposito Regolamento di seguito riportato e disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx.
I premi versati nella Gestione Separata, al netto dei costi del contratto, sono rivalutati il 31/12 di ciascun anno in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata GESTIRIV PLUS. Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto annualmente al contratto è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario, di cui sopra, una commissione fissa dell’1,30%.
In caso di decesso dell’Assicurato e in caso di riscatto nel corso della durata contrattuale, il capitale maturato nella Gestione Separata, annualmente rivalutato con le modalità di cui sopra, sarà maggiorato degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra l’ultima rivalutazione annuale di polizza (ultimo 31/12) e la data di ricezione della richiesta, in base al tasso giornaliero equivalente all’ultimo tasso annuo di rivalutazione conseguito dalla Gestione Separata.
Il risultato di tale Gestione Interna Separata è certificato annualmente dalla Società di Revisione Contabile, che ne attesta la corretta determinazione. Detto risultato viene annualmente attribuito al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata - a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni - al netto di un’aliquota dedotta dal rendimento lordo della Gestione Interna Separata e trattenuta dall’Impresa, come meglio indicato al successivo articolo 2.6.4 “COSTI GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA”. Il beneficio finanziario così attribuito determina il Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata.
Art. 2.5 PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE
Le prestazioni a carico dell’Impresa consistono, alternativamente:
- in una prestazione in caso di decesso dell’Assicurato, come specificato al successivo articolo 2.5.1 “PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO”;
- in una prestazione in caso di vita dell’Assicurato, ottenibile mediante richiesta di Riscatto Totale o Parziale del Contratto, come specificato al successivo articolo 2.5.2 “PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO”.
Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla gestione Separata GESTIRIV PLUS è soggetta a specifici limiti deliberati dall’Organo Amministrativo dell’Impresa in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita appendice di contratto.
Art. 2.5.1 Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato l’Impresa corrisponde ai Beneficiari il Capitale Caso Morte, determinato come segue:
- il Capitale Caso Morte riferito ai fondi è pari al Controvalore del numero complessivo delle Quote, vale a dire al prodotto del Valore Unitario delle stesse alla Data di Disinvestimento per il numero delle Quote possedute alla medesima data, aumentato di un importo percentuale pari all’1,00% applicato allo stesso controvalore, per un massimo di 4.000,00 euro complessivi.
- il Capitale Caso Morte riferito alla Gestione Interna Separata è pari al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata rivalutato fino alla Data di Disinvestimento.
Relativamente alla Gestione Separata, il capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato è il risultato della rivalutazione dei premi versati, al netto dei costi e degli eventuali riscatti parziali.
In caso di decesso dell'Assicurato verrà comunque liquidato un capitale non inferiore ai premi netti investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli switch in entrata ed uscita verso e dalla Gestione stessa e degli eventuali riscatti parziali.
La Data di Disinvestimento coincide con il primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta della prestazione corredata dalla relativa documentazione prevista. Nel caso in cui tale richiesta arrivi all’Impresa di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo.
La richiesta di pagamento dovrà pervenire per iscritto all’Impresa.
sinistri) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.
Art. 2.5.2 Prestazione in caso di vita dell’Assicurato
La prestazione in caso di vita dell’Assicurato, a carico dell’Impresa, si ottiene mediante la richiesta di Riscatto Totale o Parziale del Contratto da parte del Contraente, come meglio indicato al successivo articolo 2.-8 “RISCATTO”.
L’ammontare della prestazione è pari al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata e rivalutato alla Data di Disinvestimento e/o al Controvalore, alla stessa data, del numero totale delle Quote dei fondi attribuite al Contratto (Riserve Matematiche) al netto dei Costi di Riscatto, ove previsti, indicati al successivo articolo 2.6.5 “Costi di Riscatto”.
Relativamente alla Gestione Separata, il capitale liquidabile in caso di riscatto parziale o totale, è il risultato della rivalutazione dei premi versati, al netto dei costi e degli eventuali riscatti parziali. Sulla parte di premi investiti nella Gestione Separata, il rendimento attribuito annualmente potrà essere positivo o negativo e non prevede un valore minimo di riferimento. Il capitale maturato annualmente potrà crescere, qualora il tasso di rivalutazione da attribuire risulti positivo, o decrescere, qualora esso risulti negativo.
In caso di richiesta di riscatto totale pervenuta nei 3 mesi successivi alla 5° ricorrenza annua, alla 10° ricorrenza annua e alla 15° ricorrenza annua, verrà comunque liquidato un capitale non inferiore ai premi netti investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli switch in entrata ed uscita verso e dalla Gestione stessa e degli eventuali riscatti parziali, ferma restando l’applicazione del costo di riscatto richiamato all’ art. 2.6.5.
La Data di Disinvestimento coinciderà con il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di Riscatto Totale corredata dalla relativa documentazione. Nel caso in cui tale richiesta arrivi all’Impresa di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo.
Il Riscatto Totale comporta la risoluzione del Contratto e sul capitale liquidato verranno applicate le imposte previste dalla Legge.
L’Impresa, al solo fine di agevolare l’effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l’Intermediario e nel proprio sito istituzionale (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx- sinistri) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.
Relativamente alle somme investite nei Fondi Assicurativi Interni, il Contratto non prevede alcun valore minimo garantito dall’Impresa. La prestazione in caso di Riscatto Totale o Parziale potrebbe risultare inferiore ai Premi Versati.
Art. 2.5.3 Bonus
In caso di vita dell’Assicurato al termine del periodo di Durata Pagamento Premi è previsto il riconoscimento al Contraente di un Bonus pari al 3,00% della somma dei Premi Unici Ricorrenti versati.
Qualora il Contraente modifichi l’importo del Premio Unico Ricorrente pattuito alla data di Decorrenza del Contratto, il Bonus verrà riconosciuto sul cumulo dei Premi Unici Ricorrenti effettivamente versati.
I Versamenti Integrativi non concorrono alla determinazione del Bonus.
Il Bonus verrà riconosciuto esclusivamente a condizione che siano state interamente pagate tutte le annualità di Premio previste dal piano.
Il Bonus sarà riconosciuto direttamente al Contraente, al netto delle imposte previste per Xxxxx e verrà liquidato alla ricorrenza annuale successiva al pagamento dell’ultima annualità di Premio prevista dal piano. Risulta chiaro che tale Bonus non verrà riconosciuto nei seguenti casi:
▪ in caso di Riscatto Totale del Contratto nel corso del periodo di Durata Pagamento Premi prima della ricorrenza annuale successiva al pagamento dell’ultima annualità di Premio prevista dal piano;
▪ in caso di decesso dell’Assicurato nel corso del periodo di Durata Pagamento Premi prima della ricorrenza annuale successiva al pagamento dell’ultima annualità di Premio prevista dal piano.
Art. 2.6.1 Costi gravanti su Premi Unici Ricorrenti
I Premi Versati in forma di Premio Unico Ricorrente sono investiti nella Gestione Interna Separata e/o nei Fondi Assicurativi Interni al netto di un Costo, in percentuale del Premio stesso, pari al 3,00%:
Costo sul Premio unico Ricorrente 3,00%
Art. 2.6.2 Versamenti Integrativi
Sui Versamenti Integrativi verrà applicato un Costo in percentuale pari al 2,00%.
Costo percentuale sui Versamenti Integrativi 2,00%
Art. 2.6.3 Costi gravanti sui Fondi Assicurativi Interni
Sui Fondi Assicurativi Interni gravano i seguenti Costi:
- Commissione di Gestione annuale, calcolata settimanalmente sul patrimonio netto di ciascun Fondo, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:
Fondo Assicurativo Interno | Commissione di Gestione Annuale |
Easy Plan Azionario High Dividend | 1,80% |
Easy Plan Obbligazionario Dinamico | 1,80% |
Futuro Green | 1,80% |
− Oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività di ogni Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
− Spese di amministrazione e custodia delle attività di ogni singolo Fondo, spese di pubblicazione del valore delle Quote, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul Rendiconto annuale di ogni singolo Fondo;
− Commissioni gravanti sui fondi/comparti sottostanti al Fondo Assicurativo Interno:
• commissioni per la gestione degli OICR applicata dalla Società di gestione, il cui costo annuo varia fino ad un massimo del 2,50% . Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, il Costo massimo previsto nel Regolamento potrà essere rivisto, previa comunicazione al Contraente dell’avvenuta variazione e concedendo allo stesso il Riscatto senza penalità;
• le eventuali commissioni di Overperformance applicate e percepite dalle società di gestione dei fondi/comparti.
Art. 2.6.4 Costi gravanti sulla Gestione Interna Separata
Sul rendimento annuale della Gestione Interna Separata l’Impresa tratterrà una percentuale fissa pari all’1,30%.
Costo percentuale annuo trattenuto 1,30%
Art. 2.6.5 Costi di Riscatto
Trascorsi 30 giorni dalla data di Decorrenza del Contratto, il Contraente potrà richiedere il riscatto totale o parziale della posizione con un costo per riscatto pari a 75€.
Trascorsi 30 giorni dalla data di Decorrenza del Contratto, il Contraente - senza alcun onere economico a suo carico - potrà variare la composizione degli investimenti effettuati, riallocando totalmente o parzialmente gli stessi tra la Gestione Interna Separata ed i Fondi Assicurativi Interni. Il numero massimo di richieste di Switch è di tre all’anno. In ogni caso, le possibilità di Switch non utilizzate nel corso di un anno non sono cumulabili con quelle degli anni successivi.
La richiesta del Contraente dovrà essere effettuata mediante la compilazione dell’apposito modulo disponibile presso la sede dell’Intermediario.
L’operazione di Switch sarà eseguita il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte dell’Impresa del relativo modulo. Qualora l’informazione arrivi all’Impresa di Giovedì, l’operazione di Switch verrà effettuata il Giovedì della settimana successiva.
Al termine dell’operazione di Switch, nella Gestione Interna Separata potrà essere investita una percentuale fino al 100% della somma dei seguenti valori:
- il capitale maturato nella Gestione Interna Separata alla Data di richiesta dello Switch, vale a dire la somma degli importi di Premio Investiti nella stessa, e rivalutati fino alla data della richiesta;
- il controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni in relazione al Contratto, calcolato come prodotto del Valore Unitario delle Quote alla Data di valorizzazione precedente alla data della richiesta dello Switch moltiplicato per il numero di quote possedute al momento della richiesta.
Qualora il Contraente desideri investire contemporaneamente in più Fondi Assicurativi Interni è prevista una percentuale minima di investimento del 10% in ognuno dei Fondi prescelti.
A seguito dell’avvenuta operazione, l’Impresa invierà al Contraente una lettera di conferma nella quale fornirà le informazioni riguardanti la nuova composizione degli investimenti e, relativamente ai Fondi Assicurativi Interni, il nuovo numero delle Quote possedute ed il loro Valore Unitario riferito al giorno in cui è stata effettuata l’operazione.
Si precisa che l'operazione di Switch implica anche la variazione delle percentuali di allocazione dei Premi Unici Ricorrenti futuri.
In caso di Riscatto Totale o Parziale, possibile solo trascorsi 30 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto, l’Impresa corrisponderà al Contraente il Valore di Riscatto al netto di un costo fisso di 75€.
Il Valore di Riscatto si ottiene sommando il Capitale Investito e rivalutato nella Gestione Interna Separata e/o il controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni alla Data di Disinvestimento, ossia il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte dell’Impresa della richiesta di Riscatto Totale corredata dalla relativa documentazione, al netto del Costo di Riscatto sopra definito. Nel caso in cui tale richiesta arrivi all’Impresa di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo.
Con il Riscatto Totale il Contratto si estingue, mentre con il Riscatto Parziale il Contratto rimane in vigore per l’importo residuo che, su ciascun Fondo sottoscritto, non potrà essere inferiore a 500,00 Euro.
Per esercitare il Riscatto Totale, il Contraente dovrà effettuare la richiesta scritta corredata dalla relativa documentazione. L’Impresa corrisponderà al Contraente il valore di Riscatto Totale al netto delle imposte previste per Xxxxx.
L’Impresa, al solo fine di agevolare l’effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l’Intermediario e nel proprio sito istituzionale (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx- sinistri) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.
È possibile richiedere informazioni sul Valore di Riscatto direttamente sul sito internet xxx.xxx.xx compilando il form presente nella sezione “Clienti AXA/Servizio Clienti/Richiesta Informazioni”
È necessario tener presente, inoltre, che il Riscatto Totale o Parziale del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e che le prestazioni dell’Impresa potrebbero risultare inferiori ai Premi Versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Valore Unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni prescelti, sia per l’applicazione dei Costi previsti.
*****
Le disposizioni di post vendita come Versamento Integrativo, Switch tra Fondi Interni e tra Gestione Separata e Fondi Interni e riscatto totale o Parziale sono eseguite in ordine cronologico di presentazione, in esito al compimento di quella precedente.
Art. 2.9 COMUNICAZIONE PERIODICA
La Compagnia invierà al Contraente un Documento Unico di Rendicontazione Annuale della posizione assicurativa, entro il 31 Maggio di ogni anno.
Inoltre, al Contraente verrà tempestivamente informato dall’Impresa su eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, che possono avere rilevanza per il Contratto.
Infine, l’Impresa si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora nel corso di Contratto il controvalore delle Quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei Premi Investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
Il Contratto non permette l’erogazione di prestiti in dipendenza dello stesso.
Art. 2.11 TITOLARITÀ DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI
Fermo restando che i Premi Investiti sono convertiti in numero di Quote dei Fondi Assicurativi Interni, qualora sottoscritti, resta inteso che la titolarità degli stessi rimane di proprietà dell’Impresa.
Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestiriv Plus”
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia, contraddistinta con il nome Gestiriv Plus. La gestione separata è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con il Reg. n. 38/2011, con il Provv. n. 68/2018 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
La valuta di denominazione della gestione separata è l’Euro.
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 01 Ottobre e cessa al 30 Settembre dell’anno successivo.
La definizione delle politiche di investimento della Gestione Separata compete alla Compagnia che ne dà attuazione attraverso una gestione professionale degli attivi, definendo strategie disinvestimento che perseguono l’ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento del portafoglio, attraverso l’analisi della struttura del passivo, considerate anche le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
Nella selezione degli attivi viene perseguito il principio di adeguata diversificazione degli investimenti, nel rispetto dei limiti strategici in termini di composizione e rischiosità del portafoglio, al fine di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità del portafoglio attivi/passivi, coerentemente con le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dettate dalla vigente normativa. Di seguito sono descritte le tipologie di investimento maggiormente significative in cui possono essere investite le risorse della Gestione Separata, fatto salve le disposizioni recate dall’ art. 9, comma 2 del Reg. Isvap n. 38/2011 e successive modifiche:
- Titoli di debito ed altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati e non che investono nel comparto obbligazionario e i monetari
- Titoli di capitale e altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati e non che investono nel comparto azionario, gli ETF o altri strumenti equivalenti negoziati in un mercato regolamentato
- Comparto Immobiliare, ovvero investimenti in beni immobili ed in valori o fondi assimilabili
- Liquidità e altri strumenti monetari
- Altri strumenti finanziari
Al fine di contenere l’esposizione ai rischi, in tutte le diverse configurazioni, la Compagnia ha definito alcuni limiti compatibili con l’appetito al rischio deliberato tempo per tempo dall’organo amministrativo della Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti. A titolo indicativo vengono riportate le seguenti indicazioni.
L’esposizione complessiva nel comparto obbligazionario potrà raggiungere il 100% del totale del portafoglio, l’esposizione in titoli di tipo corporate è consentita fino ad un livello massimo del 70%. Tali titoli dovranno avere prevalentemente un rating della categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine; è comunque consentito l’investimento in titoli below investment grade fino ad un limite massimo compatibile con l’appetito al rischio deliberato tempo per tempo dall’organo amministrativo della Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti (attualmente 3,5%).
Esiste inoltre un sistema di monitoraggio e di gestione del rischio di concentrazione per Gruppo emittente che, distinguendo tra tipologia di emittente e rating attribuito, prevede specifici limiti di concentrazione, definiti tempo per tempo dalla Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti.
La Compagnia potrà cogliere le opportunità di investimento anche nel comparto azionario e nel comparto immobiliare fino ad un livello del 30% ciascuno, e comunque nel rispetto dell’appetito al rischio deliberato tempo per tempo dall’organo amministrativo della Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti.
E’ prevista inoltre la possibilità di investire in strumenti alternativi ed altre tipologie di attivi ammissibili dalla normativa entro il livello massimo compatibile con l’appetito al rischio deliberato tempo per tempo dall’organo amministrativo della Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti (attualmente 6%).
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
La Compagnia ha definito limiti ed ambito di applicazione nella Politica delle operazioni infragruppo deliberata dall’Organo Amministrativo della Compagnia in ottemperanza al Regolamento Ivass n.30 del 2016 e successive modifiche. Si precisa che le operazioni di investimento oggetto della politica sono da ricondurre ai soli strumenti finanziari per cui il rischio effettivo sottostante è da ricondurre ai soggetti definiti come “Controparti delle operazioni Infragruppo”. Nello specifico si intende una tipologia di rischio sopportabile di tipo azionario, e/o obbligazionario, e/o immobiliare, e/o derivato.
La gestione separata non è dedicata a specifiche tipologie di polizze e/o segmenti di clientela.
Il valore delle attività della gestione separata non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione delle polizze legata al rendimento della gestione stessa.
La Compagnia si riserva il diritto di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.
Sulla gestione separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione stessa. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Il tasso medio di rendimento della gestione separata è determinato utilizzando lo strumento del fondo utili così come previsto dal Reg. 38/2011 modificato e integrato dal Provv. 68/2018. Il tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione considerato è ottenuto rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione considerato è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili e dalle perdite realizzate, al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per la verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Le plusvalenze e le minusvalenze sono incluse nel risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata, pari al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. La Compagnia costituisce il fondo utili al fine di accantonare le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata. Il risultato finanziario è diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione considerato. I criteri di rilascio delle quote del fondo utili vengono definiti dall’Organo Amministrativo della Compagnia. Le quote del fondo utili concorrono alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata entro il tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette realizzate vengono accantonate.
La giacenza media delle attività della gestione separata nel periodo di osservazione considerato è pari alla somma delle giacenze medie dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione stessa. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
In deroga alla modalità di calcolo del rendimento sopra riportata e, fermo quanto disposto dalla normativa in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati, la Compagnia, come previsto dal Reg. 38/2011 modificato e integrato dal Provv. 68/2018, intende avvalersi della possibilità di rinviare l’attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura della complessiva operazione di copertura, qualora ricorra a strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata mediante strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori a quelle dei titoli oggetto di copertura.
La gestione separata è sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo speciale previsto dalla normativa vigente.
La Compagnia può effettuare sulla gestione separata operazioni di scissione o di fusione con altre gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. n. 14/2008. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni
Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Assicurativi Interni
AXA Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata Impresa, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti, ha costituito un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti e diversificati in Fondi Assicurativi Interni suddivisi in Quote.
Ogni Fondo Assicurativo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell’Impresa, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.
I Fondi Assicurativi Interni sono denominati come segue:
- Easy Plan Azionario High Dividend
- Easy Plan Obbligazionario Dinamico
- Futuro Green
L’Impresa, nell’interesse dei Contraenti e per esigenze di adeguatezza dimensionale del fondo o di efficienza gestionale, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di fusione o scissione dei Fondi Interni collegati al presente contratto. L’operazione di fusione potrà avvenire tra Fondi Interni aventi caratteristiche similari. L’Impresa provvederà a determinare il valore per l’attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno.
Tali operazioni verranno effettuate senza oneri o spese per i Contraenti con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. Isvap n. 14/08.
Art. 2 - Caratteristiche dei Fondi Assicurativi Interni e criteri degli investimenti
I Fondi Assicurativi Interni costituiti sono ad accumulazione di proventi e pertanto l’incremento del valore delle Quote di ciascun Fondo non viene distribuito ma reinvestito nello stesso.
Tali Fondi Assicurativi Interni, investono gli attivi in OICR, organizzati in forma di Fondi Comuni di Investimento e SICAV, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria).
Art. 3 – Gestione dei Fondi Assicurativi interni
La gestione di uno o più Fondi Assicurativi interni potrà, senza aggravio di costi per l’Assicurato, essere delegata ad uno o più intermediari abilitati alla prestazione del servizio di gestione patrimoni, anche del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
L’intermediario all’uopo delegato curerà la gestione nel rispetto del Regolamento e dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia.
La Compagnia, anche in caso di delega, risulta esclusivamente responsabile nei confronti dei soggetti assicurati in relazione all’attività di gestione dei Fondi Assicurativi Interni.
Art. 4 - Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni ed obiettivi d’investimento
I Fondi Assicurativi Interni predisposti per il presente Contratto attuano una politica di investimento in OICR di tipo “multimanager”: operano cioè selezionando più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di massimizzare la performance dei Fondi stessi rispetto al Benchmark di riferimento.
Qui di seguito vengono riportate le informazioni principali sulle caratteristiche di ciascun Fondo unitamente ad un richiamo sintetico sulla politica di investimento e sul livello di rischiosità che lo stesso presenta:
Easy Plan Azionario High Dividend
Finalità: Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l’investimento a livello globale in fondi che investono in società che distribuiscono dividendi in maniera superiore rispetto alla media del mercato, accettando una significativa fluttuazione del valore del proprio capitale.
Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dall’Impresa prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
COMPARTO | MINIMO | MASSIMO |
Azionario | 70% | 100% |
Obbligazionario | 0% | 30% |
Monetario | 0% | 30% |
Resta comunque ferma per l’Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all’operatività del Fondo.
L’Impresa non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Sicav promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.
Benchmark: il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito secondo le seguenti percentuali:
− 25% MSCI WORLD;
− 50% MSCI EMU Local;
− 25% MSCI NORTH AMERICA.
Profilo di rischio di investimento:
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:
Il rischio di investimento è alto. Euro.
Easy Plan Obbligazionario Dinamico
Finalità: Si rivolge ad investitori che intendono affacciarsi ai mercati azionari temperandone il rischio attraverso una significativa base obbligazionaria ed intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo periodo.
Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dall’Impresa prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo obbligazionario dell’area Europea, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
COMPARTO | MINIMO | MASSIMO |
Azionario | 0% | 30% |
Obbligazionario | 70% | 100% |
Monetario | 0% | 30% |
Resta comunque ferma per l’Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all’operatività del Fondo.
L’Impresa non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Sicav promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.
Benchmark: il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito secondo le seguenti percentuali:
− 20%JPM EMU Investment Grade – Unh;
− 60% JPM GBI Global Unhedged in USD;
− 20% MSCI EM.
Profilo di rischio di investimento:
Il rischio di investimento è medio-basso.
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:
Euro.
Futuro Green
Finalità: Si rivolge ad investitori che puntano alla potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo periodo con una strategia di investimento flessibile, realizzata prevalentemente tramite veicoli di investimento sensibili alle tematiche ambientali, sociali e di responsabilità, e bilanciando il rischio di investimento tramite un equilibrato mix di componenti azionarie ed obbligazionarie.
Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dall’Impresa prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario ed obbligazionario dell’area Europea, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
COMPARTO | MINIMO | MASSIMO |
Azionario | 0% | 80% |
Obbligazionario | 0% | 100% |
Monetario | 0% | 20% |
Resta comunque ferma per l’Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all’operatività del Fondo.
La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR (quote di fondi comuni di investimento o Sicav) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.
Benchmark: Non previsto.
Profilo di rischio di investimento:
Il rischio di investimento è medio.
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:
Euro.
Art. 5 - Valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni e relativa pubblicazione
Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato con frequenza settimanale, ogni Giovedì.
Detto valore si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno, calcolato secondo quanto riportato al successivo articolo 6, per il numero complessivo delle Quote dello stesso Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o in caso di eventi tali da comportare la sospensione, l’eliminazione o la mancata rilevazione del valore di mercato degli attivi sottostanti ciascun Fondo Assicurativo Interno, il valore unitario delle Quote verrà calcolato sugli ultimi valori disponibili.
Art. 6 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Assicurativi Interni
Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività dello stesso al netto delle passività evidenziate nel successivo articolo 8.
Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all’ultimo valore reso noto al pubblico.
Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.
Le eventuali disponibilità liquide sono determinate in base al loro valore nominale.
Infine, i crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Assicurativo Interno vengono riconosciuti dalla Società al patrimonio degli stessi, con la stessa frequenza di valorizzazione della Quota. Analogamente verranno riconosciute, al Patrimonio del Fondo, eventuali commissioni di gestione finanziaria retrocesse dalle Società di Gestione del Risparmio e/o SICAV selezionate.
Art. 7 - Attribuzione delle Quote
Gli impegni dell’Impresa sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le Riserve Matematiche relative ai Contratti collegati ai Fondi Assicurativi Interni.
L’Impresa provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto, dividendo l’importo netto versato per il Valore Unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento.
Art. 8 - Regime delle spese dei Fondi Assicurativi Interni
Le spese relative a ciascun Fondo Assicurativo Interno sono rappresentate da:
- commissione di gestione annuale applicata dalla Compagnia per il servizio prestato per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti. Viene trattenuta settimanalmente dalla Compagnia (in ragione di 1/52) dal patrimonio netto di ciascun fondo e incide sul Valore Unitario della Quota, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:
Fondo Assicurativo Interno | Commissione di Gestione Annuale |
Easy Plan Azionario High Dividend | 1,80% |
Easy Plan Obbligazionario Dinamico | 1,80% |
Futuro Green | 1,80% |
Si precisa che tale commissione è applicata, in ragione dell’attività svolta dalla Compagnia, anche sulla parte dei Fondi Assicurativi Interni che dovesse risultare investita in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA;
- oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo;
- commissioni gravanti sui fondi/comparti sottostanti al Fondo Assicurativo Interno:
▪ commissioni per la gestione finanziaria, il cui Costo annuo varia da un minimo dello 0,20% ad un massimo del 2,50%. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, il Costo massimo previsto nel Regolamento potrà essere rivisto, previa comunicazione al Contraente dell’avvenuta variazione e concedendo allo stesso il Riscatto senza penalità;
▪ le eventuali commissioni di Overperformance applicate e percepite dalle società di gestione dei fondi/comparti.
- non sono previsti spese e diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR sottostanti;
- le imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Le spese a carico dell’Impresa sono rappresentate da:
- le spese di amministrazione e di funzionamento;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo Assicurativo Interno.
Art. 9 - Modifiche relative ai Fondi Assicurativi Interni
Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, con l’esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e/o secondaria o da mutati criteri gestionali finalizzati al conseguimento di una migliore amministrazione delle attività nell’interesse dei partecipanti, l’Impresa informerà tempestivamente questi ultimi, i quali potranno richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a loro carico.
Analogamente, se le spese relative di cui al precedente articolo 8 (nella loro componente fissa) dovessero risultare superiori a tre volte le commissioni di gestione annuali, l’Impresa informerà ciascun partecipante circa la necessità di chiudere il Fondo interessato e provvederà a trasferire la posizione, senza alcuna spesa, nel Fondo Assicurativo Interno meno difforme in termini di rapporto rischio rendimento. Tale verifica viene effettuata annualmente, successivamente al primo quinquennio di esercizio di ciascun Fondo Assicurativo Interno.
Art. 10 - Revisione contabile
Il rendiconto della gestione dei Fondi Assicurativi Interni, comprensivo di un confronto tra il Valore della Quota di ciascun Fondo con il relativo Benchmark (ove previsto), sarà sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 161 del Decreto legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58.
La Società di Revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote dello stesso alla fine di ogni esercizio.
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ultimo aggiornamento: maggio 2023
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1 La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l’assunzione e gestione dei rischi da parte dell’impresa di assicurazione che includono le
attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
Per svolgere adeguatamente l’attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall’impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti2), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici3 e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge4).
Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi dati personali nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
• prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
• adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i dati giudiziari;
• analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
• gestione e controllo interno;
• valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
• utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
• servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
• valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5.
Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l’utilizzo della cd. “black Box”, per il trattamento dei dati telematici non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l’erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).
Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati6, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti,
broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.
3 Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali
informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l’accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall’interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.
4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo
5 I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
6 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"7 effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso esplicito è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di contatto che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell’efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all’interno delle comunicazioni tramite posta elettronica (“e-mail”), avvisi di comunicazioni (“push notification”) e indirizzamenti verso fonti collegate (“landing page”) accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione (“click”), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto;
ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.
Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative
• Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
o l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
o Il consenso esplicito dell’interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di
salute).
• Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
• Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l’utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere
7 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e
all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto
esercitati?) o visitare la sezione del sito xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx dedicata al legittimo interesse.
b) Finalità commerciali e di marketing
Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.
Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
• comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
• effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
• attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
• realizzare ricerche di mercato;
• effettuare indagini statistiche;
• proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
• inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
• comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
• proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare, potremo:
• inviare materiale pubblicitario;
• promuovere la vendita diretta;
• compiere ricerche di mercato;
• proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
• invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione
Con il suo specifico e separato consenso, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l’analisi dei suoi dati personali non sensibili, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l’offerta dei nostri prodotti.
Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato
prima di esso.
Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:
• informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Xxxxxxx e i pubblici registri dell’Agenzia delle Entrate;
• informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.
Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
• informazioni sull’affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato. A seguito di ogni quotazione, se l’interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l’indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l’interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
• dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell’interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l’interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l’interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.
Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all’interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:
• di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
• di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all’interazione da lei avuta con il
messaggio ricevuto.
Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi.
A chi sono comunicati i dati?
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
• società partner, autonome titolari del trattamento:
o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d’Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules: xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx documentazione - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non
appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?)
Per quanto tempo i dati vengono conservati?
I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi 10 anni dall’ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in 20 anni dall’ultimo evento.
Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto).
I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx.xx
INFORMATIVA PRIVACY
SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: xxx.xxx.xx/xxxx legali/firma grafometrica) e, in particolare, per:
• garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
• contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
• ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometr ica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge 8 .
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
• società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
• società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00) 00.000000;xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
8 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.
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Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)