INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel perio- do contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 5 anni dalla cessazione dell’Assicurazione. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto; La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre: 2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- mosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la xxxxxxxx verrà prestata solo a favore del Contraente; La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- zioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. 3.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multi Rischi, Contratto Di Assicurazione Multi Rischi, Contratto Di Assicurazione Multi Rischi
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto insorto, e quindi verificato verificato, nel momento in cui l'Assicuratol’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel perio- do periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 5 anni dalla cessazione dell’Assicurazione. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto; Inoltre:
1. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre:manifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto;
2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (artArt. 376 del Codice di Procedura Penale); ;
3. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- mosse promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ;
4. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-evento fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; ;
5. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la xxxxxxxx garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente; ;
6. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- zioni obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti disdettati o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. 3.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Ramo Danni, Appendice Al Capitolato Di Gara
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel perio- do contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 5 anni dalla cessazione dell’Assicurazione. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto; La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre:
21. già state chieste da uno degli stipulanti. già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero zioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero La garanzia opera non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- xxxxxxxx verrà prestata solo a favore del Contraente; In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la coinvolte una o più persone assicurate; anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di Procedura Penale)procedimenti, o connesse; mosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- mosse di Procedura Penale);
2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- zione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Co- dice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice
5. se il veicolo è usato in difformità da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesseimmatricolazione. se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti 60 giorni successivi al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contrattosinistro, la xxxxxxxx verrà prestata solo garanzia diventa operante; di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla della presente Sezione; ed Assicurato fatto salvo quanto previsto alla lett. d) del precedente Art. 2 vertenze tra persone assicurate con la stessa Polizza e tra Contraente procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa grave; vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; acquisto di beni mobili registrati; precedente Art. 2 della presente Sezione; tuali propri o di controparte fatto salvo quanto previsto alla lett. d) del controversie di diritto civile nascenti da presunti inadempimenti contrat- operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili; cedente Art. 2 della presente Sezione; veicoli a favore del Contraentemotore, aerei ed imbarcazioni, fatto salvo quanto previsto al pre- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di Art. 2 della presente Sezione; materia fiscale e amministrativa, fatto salvo quanto previsto al precedente danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- zioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulantiè esclusa per: • 6. 3.• •
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INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto; La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel perio- do contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 5 anni dalla cessazione dell’Assicurazione. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto; La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre:
21. già state chieste da uno degli stipulanti. già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero zioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero La garanzia opera non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- xxxxxxxx verrà prestata solo a favore del Contraente; In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la coinvolte una o più persone assicurate; anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di Procedura Penale)procedimenti, o connesse; mosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- mosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la xxxxxxxx verrà prestata solo a favore del Contraente; Procedura Penale);
2. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da pattiopera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- zione di Garanzia, accordinei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Co- dice di Procedura Penale), obbliga- zioni contrattuali che, al momento della stipulazione di Invito a presentarsi (art. 375 del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulantiCodice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 3376 del Codice
4. 5.
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INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicuratol’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono insorgono: ‐ dalle ore 24 del giorno di decorrenza stipulazione del contratto. La garanzia , se si estende ai sinistri insorti nel perio- do contrattualetratta di controversia relativa a risarcimento di danni ex- tracontrattuali, ma manifestatisi e denunciati entro 5 di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative; ‐ trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi; ‐ trascorsi tre anni dalla cessazione dell’Assicurazionedecorrenza della polizza per gli atti di volontaria giurisdizione previsti all’art. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto44; La ‐ la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre:
2. La manifestatisi e denunciati entro 24 ( ventiquat- tro) mesi dalla cessazione del contratto; ‐ la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Pe- nale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- mosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, ‐ la xxxxxxxx verrà prestata solo a favore del Contraente; La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- zioni obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. 3; ‐ il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per ogget- to domande identiche o connesse; ‐ il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo even- to-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente; In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripar- tito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per L’abitazione E La Famiglia
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicuratol’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: › trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nei casi di controversia di diritto civile di natura contrattuale; › dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi. Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza stipulazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel perio- do contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 5 anni dalla cessazione dell’Assicurazione. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto; La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre:
2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- mosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la xxxxxxxx verrà prestata solo a favore del Contraente; La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- zioni obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contrattodell’assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. 3La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di pre- sentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Co- dice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: › dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risar- cimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale; › trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza stipu- lazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel perio- do contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 5 anni dalla cessazione dell’Assicurazione. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto; La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre:
2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- mosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la xxxxxxxx verrà prestata solo a favore del Contraente; La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- zioni obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione riso- luzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. 3La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Pro- cedura Penale). › vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; › procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coin- volte una o più persone assicurate. In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/ Contraente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel perio- do periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 5 anni dalla cessazione dell’Assicurazionedell'Assicurazione. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto; Inoltre:
1. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre:manifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto;
2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- Procedura Penale) e all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea37, di Invito a presentarsi38e di Accompagnamento coattivo (artcoattivo39;
3. 376 del Codice di Procedura Penale); Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- mosse promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ;
4. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-evento fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; ;
5. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito nell'ambito dello stesso contratto, la xxxxxxxx garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente; ;
6. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- zioni obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. 3.
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Samples: Insurance Conditions
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel perio- do periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 5 anni dalla cessazione dell’Assicurazione. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto; Inoltre:
1. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre:manifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto;
2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- Procedura Penale) e dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea37, di Invito a presentarsi38e di Accompagnamento coattivo (artcoattivo39;
3. 376 del Codice di Procedura Penale); Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- mosse promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ;
4. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-evento fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; ;
5. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la xxxxxxxx garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente; ;
6. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- zioni obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. 3.
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Samples: Assicurazione
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicuratol’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono insorgono: ‐ dalle ore 24 del giorno di decorrenza stipulazione del contratto. La garanzia , se si estende ai sinistri insorti nel perio- do contrattualetratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, ma manifestatisi e denunciati entro 5 di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative; ‐ trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi; ‐ trascorsi tre anni dalla cessazione dell’Assicurazionedecorrenza della polizza per gli atti di volontaria giurisdizione previsti all’art. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto44; La ‐ la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre:
2. La manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto; ‐ la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- mosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, ‐ la xxxxxxxx verrà prestata solo a favore del Contraente; La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- zioni obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti; ‐ il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ‐ il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento- fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. 3In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente. In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per L’abitazione E La Famiglia
INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel perio- do periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 5 anni dalla cessazione dell’Assicurazione. nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto; Inoltre:
1. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma- Inoltre:manifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto;
2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa- dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); ;
3. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- mosse promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ;
4. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; ;
5. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la xxxxxxxx garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente; ;
6. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- zioni obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. 3.
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Samples: Polizza Assicurativa