Contratto di Assicurazione multirischio per l’abitazione e la famiglia/
Contratto di Assicurazione multirischio per l’abitazione e la famiglia/
Habitas+
Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione e
il Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Contratto di Assicurazione multirischio per l’abitazione e la famiglia /Habitas+
NOTA INFORMATIVA
Habitas+/Mod. X2004.0 – edizione VP 04/2018
Assicurazione multirischio per l’abitazione e la famiglia/Habitas+
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A . INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con Assicuratrice Val Piave S.p.A., sede legale in Xxxxxxx - Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 Telefono 0000.000000 - xxx.xxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Assicuratrice Val Piave S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22/02/63), è iscritta all’albo IVASS delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n° 010 dell’apposito albo IVASS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto ammonta a 28,0 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 21 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave Spa è pari al 253%, e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ed il requisito di capitale regolamentare valutati secondo le regole Solvency II.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.
B . INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. La scelta effettuata risulta chiaramente indicata sul frontespizio del contratto.
AVVERTENZA
Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 59 del Fascicolo delle Condizioni).
Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo (cioè a scadenza automatica), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.
3 . Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il prodotto è riservato esclusivamente all’assicurazione della dimora abituale o dimora secondaria come definite nel glossario.
Il prodotto è strutturato in sei Sezioni:
• Sezione ‘A’ Incendio ed eventi speciali
• Sezione ‘B’ Danni da acqua
• Sezione ‘C’ Furto
• Sezione ‘D’ Impianti solari termici e fotovoltaici
• Sezione ‘E’ Responsabilità Civile
• Sezione ‘F’ Tutela legale
Le garanzie relative alle sezioni A e C possono essere prestate a valore intero o a primo rischio.
AVVERTENZA
Relativamente a ciascuna sezione sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative. Le esclusioni relative a ciascun Settore sono elencate nei seguenti articoli del Fascicolo delle Condizioni:
Art. 3 – Esclusioni relative alla Sezione Incendio eventi speciali Art. 11 – Esclusioni relative alla Sezione Furto
Art. 22 – Esclusioni relative alle sezioni Incendio e eventi speciali, Danni da Acqua e Furto Art. 33 – Esclusioni relative alla Sezione Responsabilità Civile
Art. 46 – Esclusioni relative alla Sezione Tutela Legale
AVVERTENZA
Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nelle CGA ai seguenti articoli:
Art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Incendio eventi speciali Art. 9 – Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Danni da acqua
Art. 19 – Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Furto
Art. 30 - Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Impianti solari termici e fotovoltaici Art. 36 – Franchigia relativa alla Sezione Responsabilità Civile
Illustrazione meccanismi di limitazioni all’indennizzo
• Franchigia fissa
Parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato. Indennizzo dovuto ai sensi di polizza 1.000,00 €
Franchigia fissa 100,00 € Indennizzo liquidato 900,00 €
• Scoperto
Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Danno indennizzabile ai sensi di polizza 1.000,00 €
Scoperto 20%
Indennizzo liquidato 800,00 €
• Assicurazione parziale
Nell’assicurazione a Valore Intero, se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 15%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato maggiorato del 15% e quello risultante al momento del sinistro come previsto dall’art. 21 del Fascicolo delle Condizioni.
4 . Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione come indicato all’art. 52 del Fascicolo delle Condizioni.
5 . Aggravamento e diminuzione del rischio
l’Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Assicuratrice Val Piave di ogni aggravamento e diminuzione del rischio come indicato gli artt. 55 e 56.
Esempio: Attraverso lavori di ampliamento dell’immobile vengono superate le tolleranze previste, nelle dichiarazioni del contraente, per le strutture portanti verticali in materiale combustibile. Questa incongruenza fra caratteristiche costruttive e dichiarazioni del contraente può comportare in caso di sinistro la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 52.
6 . Premi
Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato.
In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile“, bonifico, vaglia postale o similare, servizio SDD nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.
Presso gli intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.
AVVERTENZA
Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall’intermediario o dall’impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico.
7 . Rivalse AVVERTENZA
Assicuratrice Val Piave ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l’importo indennizzato all’Assicurato.
8 . Diritto di recesso AVVERTENZA
Diritto di recesso
In caso di contratto annuale o poliennale le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza.
Nel caso in cui il contratto poliennale superi i cinque anni, il Contraente/Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto , mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno trenta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
11. Regime fiscale
Al contratto vengono applicate le imposte sulle assicurazioni ed il contributo antiracket sui premi imponibili, come da tabella che segue:
ALIQUOTA IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRIBUTO ANTIRACKET
Sezione A - Incendio, escluse garanzie Terremoto e Alluvione | 21,25% | 1,00% |
Sezione A - Incendio, sole garanzie Terremoto e Alluvione | -- | -- |
Altre Sezioni | 21,25% | 1,00% |
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA
Il sinistro deve essere denunciato all’agenzia o alla direzione di Assicuratrice Val Piave entro 10 giorni dall’accadimento o da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto la possibilità come stabilito all’art. 23 delle Norme comuni alle sezioni Incendio e Eventi Speciali, Danni da Acqua e Furto. In riferimento ai sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile, il Contraente/Assicurato deve darne avviso all’agenzia o alla direzione di Assicuratrice Val Piave entro 10 giorni come stabilito all’art. 37 del Fascicolo delle Condizioni.
Sull’operato dei periti e sulla valutazione del danno si fa riferimento agli artt. 25, 26 e 27.
13. Reclami
Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:
I reclami devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
b) numero della polizza e nominativo del contraente;
c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo;
d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.
Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21
- 00187 Roma) o fax (00.00.000.000 o 00.00.000.000), allegando copia del reclamo presentato alla Società e
dell’eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i Consumatori” al link “Reclami”.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm.
Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all’IVASS come sopra specificato e/o di interessare l’Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:
1) Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia xxx.xxxxxxxxx.xx) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
2) Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
3) Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).
Maggiori informazioni in merito sono disponibili su xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Reclami”.
14. Arbitrato AVVERTENZA
Premesso che le Parti hanno facoltà di concordare direttamente l’ammontare del danno, in caso di controversia in merito alla determinazione dell’indennizzo le stesse possono attivare, a richiesta, la prevista “procedura per la valutazione del danno”, secondo le modalità e le indicazioni richiamate nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).
Relativamente alla Sezione Tutela Legale, in caso di conflitto di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi, come previsto dall’art. 50 del Fascicolo delle Condizioni.
15. Mediazione
Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs. 04.03.2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l’esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria di procedibilità di un’eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria.
Assicuratrice Val Piave è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore Delegato Assicuratrice Val Piave S.p.A.
GLOSSARIO
Abitazione i locali destinati a civile abitazione dell’Assicurato ed a suo studio privato se coesistente, comprese quote di fabbricato di proprietà comune, che costituiscono appartamento o casa.
Allagamento la presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:
– a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
– non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione il contratto di assicurazione.
Cassaforte mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base: a mobile
a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).
b) movimento di chiusura:
– manovrato da maniglia o volantino che comanda xxxxxxxxx ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
– rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) peso minimo: 100 kg. a muro
mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello d’apertura a filo di parete.
Contenuto a) mobilio in genere dell’abitazione e dell’eventuale studio privato coesistente
compresi l’archivio e i documenti personali, impianti di prevenzione ed allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computers nonché macchine dell’eventuale ufficio privato, e tutto quanto serve per uso domestico e personale; impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento; attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono esclusi i veicoli a motore in genere salvo quanto previsto alla lettera B della Sezione C “Forma Plus”.
b) quadri e tappeti valori, gioielli e preziosi, pellicce, arazzi sculture e simili oggetti d’arte, argenteria, raccolte e collezioni, con il limiti di indennizzo previsti alle varie Sezioni. Sono esclusi valori e preziosi inerenti ad attività professionali anche se esercitate dall’Assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare;
c) provviste di famiglia, mobilio, arredamento, vestiario, e quant’altro di uso domestico o personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non direttamente ed internamente comunicanti con i locali di abitazione;
d) qualora il fabbricato non sia assicurato, le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall’Assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità.
Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione.
Dimora Abituale l’abitazione che l’Assicurato o i suoi familiari occupano abitualmente. È considerata dimora abituale anche l’abitazione di proprietà dell’Assicurato locata stabilmente e continuativamente a terzi o gli appartamenti locati per periodi temporanei a patto che siano compresi nello stesso fabbricato in cui risiede abitualmente l’Assicurato.
Dimora Secondaria l’abitazione che l’Assicurato o i suoi familiari non occupano abitualmente e che non sia compresa nella definizione di Dimora Abituale.
Esplosione lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale).
Fabbricato L’intera costruzione edile costituente la Dimora Abituale o la Dimora Secondaria identificate in polizza:
- fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, dipendenze, pertinenze quali box, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, ma esclusi: parchi, alberi d’alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico;
- impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive;
- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes; esclusi impianti solari termici e fotovoltaici.
- parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota.
Rimane escluso dalla presente Definizione quanto rientrante nella Definizione di “Contenuto”.
Ai fini della sola garanzia Furto, il fabbricato può essere costituito da: appartamento intendendosi per tale una porzione facente parte di fabbricato
destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato.
casa intendendosi per tale rischio isolato e cioè villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
Fissi ed infissi manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l’aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
Franchigia la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale).
Furto con destrezza furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale abilità può esercitarsi sia con agilità e scaltrezza di mano su cose che siano indossate dal derubato, sia con altrettanta sveltezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l’attenzione della persona o delle persone presenti e normalmente vigilanti.
Grandi elettrodomestici apparecchiature per la casa di grandi dimensioni, pesanti e difficili da spostare che generalmente hanno una collocazione fissa all’interno delle mura domestiche. Sono caratterizzati da un elevato assorbimento di potenza e per questo possono richiedere un cablaggio e una presa dedicata (ad esempio forni, frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie).
Guasto evento che compromette il regolare funzionamento di un impianto o di un macchinario al servizio del fabbricato.
Impianto solare fotovoltaico
è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.
Impianto solare termico insieme di collettori solari in grado di catturare il calore dell’energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell’acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.
Implosione il cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazione / Alluvione fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini:
– l’Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
– per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
Nucleo familiare l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi.
Oggetti di valore quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni di valore singolo superiore a Euro 1.000,00.
Polizza il documento che prova l’assicurazione.
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Rapina l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Rottura accidentale rottura improvvisa e occasionale.
Scasso forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati.
Xxxxxx furto strappando le cose di mano o di dosso alle persone, fuori dei locali indicati in polizza.
Scoperto la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
Xxxxxxxxx sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto / Copertura / Solai Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il
fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti.
Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valore intero la forma di garanzia per la quale l’assicurazione copre la totalità delle cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all’intero loro valore. Se fatta per importo inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Valori denaro, titoli di credito in genere, ed ogni carta rappresentante un valore
Vetro antisfondamento manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da:
– due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.;
– manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.
Habitas+
CONDIZIONI GENERALI
Habitas+/Mod. X2004.0 – edizione aprile 2018
INDICE
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 3
DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
SEZIONE A - INCENDIO e EVENTI SPECIALI 8
SEZIONE A - FORMA PLUS 14
SEZIONE B - DANNI DA ACQUA 16
SEZIONE B - FORMA PLUS 17
SEZIONE C - FURTO 18
SEZIONE C - FORMA PLUS 21
NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E EVENTI SPECIALI, DANNI DA ACQUA E FURTO 22
SEZIONE D - IMPIANTI SOLARE TERMICI E FOTOVOLTAICI 24
SEZIONE E - RESPONSABILITÀ CIVILE 25
SEZIONE E - FORMA PLUS 27
SEZIONE F - TUTELA LEGALE 28
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 32
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza”.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono.
Rimane pertanto espressamente convenuto quanto segue:
- l’assicurazione è prestata per la forma di garanzia, per le somme e/o massimali indicati sulla scheda di polizza alle singole Sezioni e singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti nella polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l’assicurazione è operante esclusivamente per le Sezioni per le quali siano state indicate le somme e/o i massimali da assicurare alle singole partite, siano state richiamate le garanzie accessorie da prestare e sia stato corrisposto il relativo premio.
Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che seguono deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
Sezione Incendio Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate è costruito con strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto, solai e coibentazioni anche combustibili. Sono tollerati:
- i materiali combustibili a scopo decorativo e/o di rivestimento di pareti interne ed esterne e di soffitti;
- i materiali combustibili esistenti nella copertura e nelle pareti esterne quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi, rispettivamente delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta del fabbricato stesso;
- box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi non superi il 25% dell'area complessivamente coperta del fabbricato.
Le strutture portanti costituite da “legno lamellare”, nonché l’assenza di pareti esterne, solai e coibentazioni equiparano detti elementi a quelli incombustibili.
Sezione Furto Le cose assicurate sono poste in locali aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o no.
Ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti in legno di normale resistenza, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti
di metallo o lega metallica sono ammesse aperture purché queste non permettano l’accesso in casa senza che vi sia stata effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Il Contraente o l’Assicurato si obbliga comunque a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura esistenti.
Sezione Responsabilità Civile
Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.
DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Abitazione i locali destinati a civile abitazione dell’Assicurato ed a suo studio privato se coesistente, comprese quote di fabbricato di proprietà comune, che costituiscono appartamento o casa.
Allagamento la presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:
- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: Terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione il contratto di assicurazione.
Cassaforte mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base: a mobile
a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).
b) movimento di chiusura:
– manovrato da maniglia o volantino che comanda xxxxxxxxx ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
– rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) peso minimo: 100 kg a muro
mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello d’apertura a filo di parete.
Contenuto a) mobilio in genere dell’abitazione e dell’eventuale studio privato coesistente compresi l’archivio e i documenti personali, impianti di prevenzione ed allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computers nonché macchine dell’eventuale ufficio privato, e tutto quanto serve per uso domestico e personale; impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento; attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono esclusi i veicoli a motore in genere salvo quanto previsto alla lettera B della Sezione B “Forma Plus”.
b) quadri e tappeti valori, gioielli e preziosi, pellicce, arazzi sculture e simili oggetti d’arte, argenteria, raccolte e collezioni, con il limiti di indennizzo previsti alle varie Sezioni. Sono esclusi valori e preziosi inerenti ad attività professionali anche se esercitate dall’Assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare;
c) provviste di famiglia, mobilio, arredamento, vestiario, e quant’altro di uso domestico o personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non direttamente ed internamente comunicanti con i locali di abitazione;
d) qualora il fabbricato non sia assicurato, le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall’Assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità.
Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione.
Dimora Abituale l’abitazione che l’Assicurato o i suoi familiari occupano abitualmente. È considerata dimora abituale anche l’abitazione di proprietà dell’Assicurato locata stabilmente e continuativamente a terzi o gli appartamenti locati per periodi temporanei a patto che siano compresi nello stesso fabbricato in cui risiede abitualmente l’Assicurato.
Dimora Secondaria l’abitazione che l’Assicurato o i suoi familiari non occupano abitualmente e che non sia compresa nella definizione di Dimora Abituale.
Esplosione lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale).
Fabbricato l’intera costruzione edile costituente la Dimora Abituale o la Dimora Secondaria identificate in polizza:
- fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, dipendenze, pertinenze quali box, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, ma esclusi: parchi, alberi d’alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico;
- impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive;
- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes; esclusi impianti solari termici e fotovoltaici;
- parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota. Rimane escluso dalla presente Definizione quanto rientrante nella Definizione di “Contenuto”.
Ai fini della sola garanzia Furto, il fabbricato può essere costituito da:
appartamento intendendosi per tale una porzione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato.
casa intendendosi per tale rischio isolato e cioè villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
Fissi ed infissi manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l’aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
Franchigia la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale).
Furto con destrezza furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale abilità può esercitarsi sia con agilità e scaltrezza di mano su cose che siano indossate dal derubato, sia con altrettanta sveltezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l’attenzione della persona o delle persone presenti e normalmente vigilanti.
Grandi elettrodomestici apparecchiature per la casa di grandi dimensioni, pesanti e difficili da spostare che generalmente hanno una collocazione fissa all’interno delle mura domestiche. Sono caratterizzati da un elevato assorbimento di potenza e per questo possono richiedere un cablaggio e una presa dedicata (ad esempio forni, frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie)
Guasto evento che compromette il regolare funzionamento di un impianto o di un macchinario al servizio del fabbricato.
Impianto solare fotovoltaico
è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.
Impianto solare termico insieme di collettori solari in grado di catturare il calore dell’energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell’acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.
Implosione il cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazione/Alluvione fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini:
– l’inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
– per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.
Nucleo familiare l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi.
Oggetti di valore quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni di valore singolo superiore a euro 1.000,00.
Polizza il documento che prova l’assicurazione.
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Rapina l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Rottura accidentale rottura improvvisa e occasionale.
Scasso forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati.
Xxxxxx furto strappando le cose di mano o di dosso alle persone fuori dei locali indicati in polizza.
Scoperto la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società Assicuratrice Val Piave S.p.A che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta
dalle Parti.
Xxxxxxxxx sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto / Copertura / Solai Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli
agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti.
Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valore intero la forma di garanzia per la quale l’assicurazione copre la totalità delle cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all’intero loro valore. Se fatta per importo inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Valori denaro, titoli di credito in genere, ed ogni carta rappresentante un valore.
Vetro antisfondamento manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da:
– due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.;
– manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE A - INCENDIO e EVENTI SPECIALI
Art. 1 - Incendio e rischi base
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai seguenti eventi:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione, implosione e scoppio per eventi diversi da quelli previsti dall’art. 2.2 - Eventi socio-politici -;
d) caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
e) bang sonico (onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere);
f) fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
g) i danni da urto di veicoli, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al loro servizio. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia indicata all’art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo -;
h) danni da caduta accidentale di ascensori e xxxxxxxxxxxx, compresi i danni subiti dagli stessi a seguito di rottura dei congegni;
La società indennizza inoltre:
i) danni conseguenti agli eventi di cui ai precedenti punti a - b - c - d che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 50 metri da esso e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi
j) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio, sia per ordine dell’Autorità che dall’Assicurato o da terzi;
k) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica i residui del sinistro. La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore al 15% dell’indennizzo, fermo quanto stabilito dall’art. 57 - Limite massimo dell’indennizzo -.
Altre estensioni di garanzia sempre operanti:
1.1 Rimpiazzo combustibile
La Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
Limite di risarcimento di euro 3.000,00 per sinistro e per anno con detrazione di una franchigia di euro 100,00.
1.2 Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas
La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato
accertata dall’ente di distribuzione, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali dell’azienda assicurati.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e la detrazione della franchigia previsti all’art. 7 -
Franchigie e limiti di indennizzo -.
1.3 Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
1.4 Colpa grave e dolo
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata l’assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato. Sono compresi quelli causati con dolo o colpa grave delle persone di cui l’Assicurato o il Contraente devono rispondere.
1.5 Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000,00.
L’obbligazione della Società:
- sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data della denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente e dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 23 - Obblighi in caso di sinistro -.
1.6 Onorari dei Periti
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall’art. 25 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte delle spese e onorari a carico del Contraente medesimo a seguito della nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell’indennizzo liquidato ai sensi di polizza e con il massimo di euro 5.000,00 per singolo sinistro e per ciascun periodo di assicurazione.
1.7 Rimozione e ricollocamento
La Società rimborsa le spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento degli enti assicurati alla partita “Contenuto” durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro, fino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro e per anno, fermo quanto disposto dall’art. 57 - Limite massimo dell’indennizzo -.
1.8 Furto di fissi e infissi
La Società risponde del furto di fissi ed infissi, qualora risulti assicurata la partita Fabbricato, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, con il limite di indennizzo previsto all’art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo-.
1.9 Cristalli
La Società indennizza la rottura, derivante da cause accidentali o fatti di terzi, delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, compresi specchi, lampadari e acquari, trovantisi nei locali occupati dall’Assicurato e nelle parti comuni per la quota di proprietà a lui spettante. Si intendono esclusi i danni consistenti soltanto in scheggiature e rigature ed i danni subiti da lastre che, alla data dell’entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo previsti all’art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
1.10 Spese di soggiorno
La Società rimborsa le spese di soggiorno a seguito degli eventi di cui sopra per spese documentate e necessarie sostenute dall’Assicurato per soggiorno in albergo a causa di inagibilità dei locali.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo previsti all’art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
1.11 Indumenti e oggetti personali in villeggiatura
La società estende le garanzie per i danni previsti dalla presente Sezione agli indumenti ed altri oggetti personali fuori dalla Dimora Abituale o Secondaria dell’Assicurato e riposti nei locali (comprese camere di alberghi e cabine di navi) occupati dall’Assicurato e/o dai suoi familiari in occasione di villeggiatura, viaggi e crociere negli Stati dell’Unione Europea (compresa la Svizzera) e nell’intero bacino del Mediterraneo.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo previsti all’art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
1.12 Rifacimento documenti
La Società risarcisce le spese necessarie per il rifacimento di documenti personali dell’Assicurato e/o dei familiari e dei conviventi, distrutti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all’art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
1.13 Oneri di ricostruzione/urbanizzazione
La Società rimborserà le spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti all’epoca.
Fermo quanto indicato all’art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
1.14 Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, i conviventi e anche verso i genitori figli non conviventi, nonché versi gli ospiti o i collaboratori familiari del Contraente o dell'Assicurato a condizione che il Contraente o l'Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.
1.15 Cose presso terzi
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati da un evento garantito dalla presente Sezione di polizza al contenuto portato temporaneamente fuori dalla dimora abituale e depositato temporaneamente presso terzi per pulizia manutenzione, conservazione o riparazione, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione e fermi restando i limiti di indennizzo indicati.
1.16 Contenuto trasportato su autoveicoli
Qualora sia assicurata la partita Contenuto, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di un evento assicurato con la presente Sezione di Polizza dagli effetti personali dell'Assicurato/Contraente e/o dei suoi familiari conviventi, durante il trasporto su autoveicoli, fino alla concorrenza di euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2 – Eventi Speciali
Le garanzie previste per gli eventi speciali sono operanti se richiamate in polizza e pagato il relativo premio.
2.1 Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate o trasportate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose poste nelle vicinanze. Sono inoltre indennizzabili i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, dalla violenza degli eventi di cui sopra, nonché da caduta di alberi determinata da fulmine.
I danni causati dalla grandine a serramenti, lastre di fibro-cemento, vetrate, lucernari e manufatti in materia plastica sono compresi fino al limite massimo, per sinistro e periodo di assicurazione, previsto all’art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da:
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
b) subiti da:
- pannelli solari, antenne TV ed altri enti all’aperto, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti. Sono comunque indennizzabili i danni a recinti e cancelli.
La garanzia è prestata con detrazione della franchigia prevista all’art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
2.2 Eventi Socio-politici
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
Sono inoltre compresi i danni indicati all’art. 1 lettera i).
Sono esclusi i danni:
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, ed in occasione di serrata;
- di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato.
La garanzia è prestata con detrazione della franchigia prevista all’art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo-.
2.3 Sovraccarico neve
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato da peso della neve.
Per crollo si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.
Non sono compresi nella garanzia:
- i fabbricati, e relativi contenuti, non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione del fabbricato. I fabbricati costruiti prima del 1982 dovranno essere conformi almeno alle previsioni del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982) (*)
- i fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia.
Sono esclusi i danni:
a) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
b) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili
installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
c) causati da valanghe e slavine;
d) causati da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
e) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento a meno che dette operatività siano ininfluenti ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.
La garanzia è prestata con detrazione della franchigia prevista all’art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo-.
(*) D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982): Aggiornamento delle Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.
Art. 3 – Esclusioni Sono esclusi i danni:
di smarrimento e di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente
Sezione;
a) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
c) causati alle macchine o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
d) alle merci in refrigerazione per mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
e) causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui al punto 4.3 - Danni elettrici ed elettronici -;
f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art. 4 - Estensioni della garanzia con sovrappremio (valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l’indicazione della relativa somma assicurata)
4.1 Ricorso terzi o locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi o locatari da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 1
– Incendio e rischi base - anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerate terze le persone indicate all’art. 35 - Persone non considerate terzi. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
4.2 Rischio locativo
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dall’art. 1 - Incendio e rischi base - ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, nei casi di responsabilità dell’Assicurato stesso a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ferma l’applicazione del disposto di cui l’art. 21 - Assicurazione parziale -.
4.3 Danni elettrici ed elettronici
Qualora risultino assicurate le partite Fabbricato e/o Contenuto la Società, a parziale deroga della lett. e) dell’art. 3 – Esclusioni - indennizza i danni materiali direttamente causati a macchine ed impianti elettrici/elettronici del fabbricato, agli elettrodomestici e apparecchiature elettroniche come definite nella definizione contenuto, verificatisi a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati.
A parziale deroga di quanto previsto dall'art.27, i danni relativi alla presente estensione di garanzia saranno determinati in base ai seguenti criteri:
Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
l’ammontare dell’indennizzo sarà pari alle spese di riparazione per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro con il limite del valore che l’impianto o l’apparecchio aveva al momento del sinistro tenendo conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso e altre cause.
Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
l’indennizzo sarà pari al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e di montaggio al netto del valore dei residui entro 3 (tre) anni dalla data di acquisto o di installazione delle cose assicurate.
Ad eccezione di impianti fissi e grandi elettrodomestici, per tutti gli altri impianti o apparecchi acquistati o installati da più di 3 (tre) anni, l’indennizzo sarà pari al valore dell’impianto o dell’apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.
I danni subiti da dispositivi elettronici mobili, come per esempio Tablet PC, PC portatili e Smartphone, saranno risarciti solo se avvenuti mentre tali dispositivi portatili sono collegati all’impianto elettrico del fabbricato assicurato (o contenente le cose assicurate) e l’indennizzo sarà pari al valore dell’apparecchio al momento del sinistro.
La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’apparecchio o dell’impianto o al suo rimpiazzo con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
La Società non risponde dei danni:
- ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente;
- agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell’energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici;
- causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione
La presente garanzia è prestata nella forma a “primo rischio”, con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo previsto all’art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
4.4 Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
La Società rimborsa ad integrazione di quanto previsto alla lettera k) dell’art. 1 - Incendio e rischi base - le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del sinistro indennizzabile ai sensi di polizza - comprese le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi fino alla concorrenza dell’ulteriore somma assicurata a questo titolo.
Art. 5 – Forma di garanzia a primo rischio
Se espressamente indicato nella scheda di polizza, la Società presta la garanzia nella forma a “primo rischio”. Rimane pertanto convenuto che si intende annullato e privo di effetto l’art. 21 – Assicurazione parziale.
Art. 6 – Limite di risarcimento per Oggetti di valore
In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione, importo superiore a:
- euro 30.000,00 per singolo Oggetto di valore;
- euro 30.000,00 per i valori.
Art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
1.g | Urto veicoli | 100,00 | |||
1.k | Demolizione e sgombero | 15% dell’indennizzo | per sinistro | ||
1.1 | Rimpiazzo combustibile | 100,00 | 3.000,00 | per sinistro e per anno | |
1.2 | Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | 100,00 | 3.000,00 | per sinistro e per anno | |
1.6 | Onorario periti | 5% dell’indennizzo con il massimo di 5.000,00 | per sinistro e per anno | ||
1.7 | Spese di rimozione e ricollocamento | 5.000,00 | per sinistro e per anno | ||
1.8 | Furto di fissi e infissi | 1.500,00 | per sinistro | ||
1.9 | Cristalli | 1.500,00 | per sinistro | ||
1.10 | Spese di soggiorno | 100,00 | 50,00 al giorno con il massimo di 3.000,00 | per anno e per sinistro | |
1.11 | Indumenti e oggetti portati in villeggiatura | 100,00 | 20% della somma assicurata per la partita contenuto | ||
1.12 | Rifacimento documenti | 1.000,00 | per sinistro e per anno | ||
1.13 | Oneri ricostruzione/ urbanizzazione | 10% con il massimo di 10.000,00 | per sinistro e per anno | ||
1.15 | Cose presso terzi | 10% somma assicurata contenuto | |||
1.16 | Contenuto trasportato su autoveicoli | 250,00 | per sinistro e per anno | ||
2.1 | Eventi atmosferici | 250,00 | |||
2.1 | Grandine su serramenti, lastre di fibro-cemento, vetrate, lucernari e manufatti in materia plastica | 250,00 | 3.000,00 | per sinistro e per anno assicurativo | |
2.2 | Eventi sociopolitici | 250,00 | |||
2.3 | Sovraccarico neve | 250,00 | |||
4.3 | Danni elettrici ed elettronici | 100,00 | 10% | ||
6 | Oggetti di valore | 30.000,00 | per singolo oggetto | ||
30.000,00 | per valori |
SEZIONE A - FORMA PLUS
(garanzie valide solo se richiamate in polizza con pagamento del relativo sovrappremio)
X. Xxxxxxxxx pagamento premi - Contributo pagamento mutuo:
Se l’Assicurato o uno dei componenti del suo nucleo familiare è contraente (come persona fisica) anche di altre polizze con la società, nel caso di sinistro che colpisca la presente sezione e comporti un risarcimento superiore a euro 20.000,00, la Società indennizza le rate di polizza scadenti nei 12 mesi successivi al verificarsi dal danno fino al massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Nel caso in cui i premi siano soggetti a variazione, l'indennizzo verrà effettuato sulla base dell'ultimo premio pagato prima del sinistro.
Sono escluse dalla presente estensione le polizze Vita e le polizze stipulate dopo il verificarsi del sinistro di cui sopra.
In alternativa alla precedente estensione l’Assicurato, se intestatario di un mutuo sulla abitazione colpita dal sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione e sempre che il danno risarcibile sia superiore a euro 20.000,00, potrà chiedere alla Società il risarcimento dell’equivalente dell’importo semestrale del mutuo con il massimo di euro 5.000,00. Se la durata residua del mutuo fosse inferiore ai 6 mesi il risarcimento sarà proporzionalmente ridotto.
Tale garanzia viene prestata in eccesso alla somma assicurata e senza tener conto del limite stabilito all’art. 57 - Limite massimo di indennizzo -.
Le due garanzie non sono cumulabili tra loro. B. Aumento limiti di risarcimento
I limiti di risarcimento indicati nella forma base sono così modificati:
Spese demolizione e sgombero | 15% per decontaminazione - 20% per il resto |
Onorari periti | 10% max euro 10.000 |
Rottura lastre | euro 3.000 |
Indumenti ed effetti personali fuori sede | 30% della somma assicurata per la partita contenuto |
C. Garanzia Cristalli
Il limite per la garanzia cristalli viene aumentato fino alla cifra indicata in polizza.
Garanzie vendibili esclusivamente se sono assicurati gli Eventi speciali
D. Terremoto (garanzia concedibile solo nei comuni non inseriti in classe 1 o 2 nell’elenco dei rischi sismici pubblicato nel sito del Gruppo ITAS xxx.xxxxxxxxxx.xx)
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate causati da terremoto fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La società non indennizza i danni:
– di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
– causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate, di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di euro 500,00.
X. Xxxxx da Neve e spese rimozione neve
– Ad integrazione di quanto indicato l’art. 2.3 - Sovraccarico neve - la Società indennizza i danni direttamente causati al fabbricato assicurato dalla neve, che provochi il distacco totale o parziale dal resto della struttura, o la deformazione di una o più parti del fabbricato.
Sono esclusi i danni alle impermeabilizzazioni e causati da valanghe e slavine.
La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 e con il limite di indennizzo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
– La società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per far sgomberare la neve dal tetto del fabbricato, esclusivamente nel caso in cui lo sgombero sia imposto dalle competenti Autorità con ordinanza specifica.
La garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
F. Eventi atmosferici su tende parasole
La società indennizza i danni alle tende frangisole, a bracci o a capottina, provocati da eventi atmosferici che abbiano causato un danno tale da pregiudicarne il normale uso.
La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00 e con il limite di indennizzo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
SEZIONE B - DANNI DA ACQUA
Art. 8 – Danni da acqua
Con riferimento alla Sezione “A” - Incendio e rischi base - alle condizioni tutte per la stessa previste, sono operanti le seguenti estensioni di garanzia se espressamente richiamate e corrisposto il relativo sovrappremio.
8.1 Acqua condotta
La Società indennizza danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla fuoriuscita di acqua a seguito di guasto e/o rottura accidentale - intendendosi per tale un evento improvviso e occasionale - degli impianti al servizio del fabbricato assicurato o contenente gli enti assicurati.
Qualora il guasto o la rottura degli impianti non abbia la caratteristica dell’accidentalità, la franchigia prevista si intende raddoppiata.
La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione di condutture, gelo e non risarcisce le spese per demolire e ripristinare parti di fabbricato od impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua.
La presente garanzia è prestata nella medesima forma in cui è assicurata la partita danneggiata nella Sezione Incendio e Eventi Speciali.
La Società indennizza inoltre il costo dell’eccedenza del consumo di acqua conseguente a un sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia Acqua condotta, fino al limite di euro 1.500,00 per anno e periodo di assicurazione.
La garanzia è prestata con detrazione della franchigia indicata all’art. 9 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
8.2 Ricerca e ripristino
La Società, a seguito di guasto o rottura accidentale degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, a condizione che abbia provocato un danno indennizzabile a termini dell’art. 8.1 ‐ Acqua condotta ‐ rimborsa le spese per ricercare, demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti allo scopo di eliminare il guasto o la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
La garanzia è prestata anche per gli impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato, esclusi quelli destinati ad irrigazione o a servizio di piscine.
Qualora il guasto o la rottura degli impianti non abbia la caratteristica dell’accidentalità, le franchigie previste si intendono raddoppiate.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e detrazione della franchigia previsti all’art. 9 -
Franchigie e limiti di indennizzo -.
8.3 Gelo
La Società presta le garanzie di cui all’art. 8.1 - Acqua condotta e all’art. 8.2 - Ricerca e ripristino anche nel caso in cui la rottura degli impianti, con conseguente fuoriuscita di acqua, sia causata da gelo o da disgelo.
Sono esclusi i danni causati da:
- condutture installate all’esterno o interrate;
- rottura degli impianti verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore consecutive prima del sinistro;
- umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti e rottura degli impianti automatici di estinzione.
Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo e detrazione della franchigia previsti all’art. 9 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
8.4 Occlusione di condutture
La Società indennizza i danni direttamente causati da occlusioni di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane.
Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.
La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo e la detrazione della franchigia previsti all’art. 9 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
8.5 Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti, Caduta di sassi e Valanghe
La Società indennizza, a parziale deroga dell’art. 22 - Esclusioni -, i danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da:
1. allagamenti verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di:
- formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
2. allagamento/alluvione quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle vicinanze.
3. caduta di sassi e valanghe.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, ancorché conseguenti agli eventi coperti dalla presente garanzia, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, nonché da infiltrazione a seguito dell’evento di cui al punto 1. della presente estensione di garanzia;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’allagamento, dell’alluvione o dell’inondazione sulle cose assicurate;
c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione;
d) a enti mobili all’aperto;
e) causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e la detrazione della franchigia previsti all’art. 9 -
Franchigie e limiti di indennizzo -.
Art. 9 - Franchigie e limiti di indennizzo
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
8.1 | Acqua condotta | 150,00 | |||
8.2 | Ricerca e ripristino | 100,00 fino a 25 anni 250,00 oltre 25 anni | 10% | 3.000,00 | per sinistro e per anno |
8.2 | Ricerca e ripristino impianti interrati | 150,00 | 1.500,00 | per sinistro e per anno | |
8.3 | Gelo | 150,00 | 3.000,00 | per sinistro e per anno | |
8.4 | Occlusione di condutture | 150,00 | 3.000,00 | per sinistro e per anno | |
8.5 | Inondazione, Alluvione, Allagamenti, Caduta sassi e Valanghe | 250,00 | 10.000,00 | per sinistro e per anno |
Nel caso in cui un medesimo evento coinvolga più garanzie, sull'indennizzo totale verrà applicata la franchigia più elevata.
SEZIONE B - FORMA PLUS
(garanzie valide solo se richiamate in polizza con pagamento del relativo sovrappremio)
A. Rottura di apparecchi domestici
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi. Sono esclusi i danni derivanti da solo sfilamento di raccordi senza rottura.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di euro 100,00 e fino al massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
B. Garanzia per clienti RCA
Nel caso in cui l’Assicurato o uno dei componenti del suo nucleo familiare sia proprietario di un’autovettura assicurata con la società per la R.C. Auto, la Società stessa, limitatamente ai sinistri causati da Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti che abbiano interessato tale autovettura, risarcirà, fino a un limite massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, i danni subiti da tale mezzo. La copertura sarà attivabile solo nel caso in cui l’autovettura fosse custodita al momento del sinistro in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato ovvero del maggior immobile di cui tale fabbricato forma eventualmente parte.
SEZIONE C - FURTO
Art. 10 - Furto del contenuto
La Società indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a:
- Furto del contenuto dell’abitazione, comprese cose di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse mediante:
a) rottura o scasso dei mezzi di chiusura come indicati nelle dichiarazioni del contraente;
b) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
c) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- Rapina ed estorsione delle cose assicurate avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell’estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Estensioni di garanzia sempre operanti:
10.1 Guasti ai locali
La Società risarcisce i guasti ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi causati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all’art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
10.2 Atti vandalici
La Società risarcisce i danni da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all’art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
10.3 Introduzione con presenza di persone
Sono compresi in garanzia i furti commessi con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate attraverso finestre o porte finestre (esclusa in ogni caso la porta di ingresso dell’abitazione) non protette e/o aperte, quando nei locali stessi vi sia la presenza dell’Assicurato, dei suoi familiari, di collaboratori familiari e baby sitter.
I danni saranno risarciti previa detrazione di un importo pari al 20% dell’indennizzo.
Estensioni di garanzia sempre operanti se risulta assicurata la Dimora Abituale:
10.4 Pellicce e capi in pelle
La garanzia si intende estesa anche a pellicce e capi in pelle custoditi a pagamento presso pelliccerie o depositi attrezzati allo scopo.
10.5 Oggetti portati in villeggiatura
La garanzia si intende estesa agli oggetti portati in villeggiatura entro i confini dell’Europa.
Sono compresi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, capi di vestiario ed oggetti personali anche preziosi e valori portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (esclusi alberghi, pensioni ed altri simili esercizi per i quali sia applicabile la disciplina degli artt. 1783 e segg. del Codice Civile) temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo, a condizione che detti locali non costituiscano Dimora Secondaria dell’Assicurato e suoi familiari.
L’Assicurato si obbliga a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza ivi esistenti e ad usarli secondo la loro destinazione.
10.6 Rifacimento documenti
La Società rimborsa, nei limiti di indennizzo previsti all’art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo -, le spese necessarie e documentate per il rifacimento di documenti personali sottratti all’Assicurato e/o ai componenti del suo nucleo familiare.
10.7 Sostituzione serrature
La Società rimborsa, nei limiti di indennizzo previsti all’art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo -, le spese sostenute per la sostituzione delle serrature a seguito della perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione.
La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all’Autorità della loro perdita o sottrazione.
Art. 11 – Esclusioni Sono esclusi i danni:
1. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato, nonché i danni commessi
od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
2. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro (salvo che a seguito di atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o estorsione consumati o tentati, ed in tal caso sino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto a questo titolo).
Art. 12 - Furto e rapina di valori e preziosi in cassaforte (a primo rischio)
L’assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori e preziosi custoditi in cassaforte chiusa a chiave, in aumento a quanto previsto all’art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
La presente garanzia è valida in quanto espressamente richiamata in polizza con l’indicazione della relativa somma assicurata.
Art. 13 – Xxxxxx e rapina (a primo rischio)
A. Relativamente a capi di vestiario, valori ed altri oggetti di uso personale, anche preziosi, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, l’assicurazione è prestata per i casi di scippo e rapina commessi sulle persone dell’Assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare con lui residenti, all’esterno dell’abitazione assicurata. L’assicurazione non vale per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell’evento queste non siano in compagnia di altre persone di età superiore a 18 anni e facenti parte del nucleo familiare dell’Assicurato.
La garanzia è valida in quanto espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo sovrappremio ed è prestata con il limite di indennizzo e detrazione della franchigia previsti all’art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
La presente estensione di garanzia vale in tutto il mondo.
B. Relativamente ai soli valori, l’assicurazione è prestata per i casi di scippo e rapina commessi sulle persone dell’Assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare con lui residenti, all’esterno dell’abitazione assicurata e nel solo ambito del territorio comunale di residenza o comuni limitrofi.
L’assicurazione non vale per le persone di età inferiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.
La garanzia è prestata anche per:
- l’estorsione;
- il furto commesso in seguito ad improvviso malore della persona derubata;
- lo scippo, rapina, estorsione delle cose assicurate, temporaneamente in deposito presso ristoranti, teatri
o altri locali aperti al pubblico quando gli eventi garantiti sono commessi nei confronti del personale addetto al servizio di custodia.
La garanzia è valida in quanto espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo sovrappremio ed è prestata con il limite di indennizzo previsto all’art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
Art. 14 – Onorario Periti
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 25 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all’art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
Art. 15 – Anticipo indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 15.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e a condizione che l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 23 - Obblighi in caso di sinistro -.
Art. 16 – Sospensione/limitazione dell’assicurazione
a) Relativamente alla Dimora Abituale
Sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
b) Relativamente alla Dimora Secondaria
L’assicurazione, relativamente a gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell’Assicurato o dei suoi familiari.
Art. 17 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza restituzione di premio.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrati per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
Art. 18 - Limite di risarcimento per oggetti di valore e preziosi ovunque posti
Agli oggetti ovunque posti, identificati secondo la definizione di polizza, si applicano i limiti di risarcimento riportati all’art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
Art. 19 – Franchigie e limiti di indennizzo
In caso di sinistro, verranno applicati i seguenti scoperti:
a) per la Dimora Abituale:
20% se l’introduzione del ladro è avvenuta con rottura di solo vetro non antisfondamento tramite un’apertura non protetta da mezzi di chiusura corrispondenti a quanto previsto alle Dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato;
b) per la Dimora Secondaria:
20% se l’introduzione del ladro è avvenuta tramite un’apertura protetta da mezzi di chiusura che corrispondono almeno a quanto previsto alle Dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato; 30% negli altri casi.
c) Coesistenza di più scoperti: qualora, in caso di sinistro, siano operanti più scoperti, si applicherà uno scoperto unificato nella misura massima del 25%.
Art. | Titolo | Franchigia in euro, per ogni sinistro | % scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
10.1 | Guasti ai locali | 30% della somma assicurata max 5.000,00 | per sinistro e per anno | ||
10.2 | Atti vandalici | 30% della somma assicurata max 5.000,00 | per sinistro e per anno | ||
10.3 | Introduzione con presenza di persone | 20% | |||
10.5 | Oggetti portati in villeggiatura | 10% della somma assicurata | per sinistro e per anno | ||
10.6 | Rifacimento documenti | 1.500,00 | per sinistro e per anno | ||
10.7 | Sostituzione serrature | 1.500,00 | per sinistro e per anno | ||
13.a | Scippo e rapina | 150,00 | 5.000,00 di cui valori max 1.000,00 | per sinistro e per anno | |
13.b | Scippo e rapina | 150,00 | 1.000,00 | per sinistro e per anno |
14 | Onorario periti | 2.000,00 | per sinistro anno | e | per | ||
18 | Limiti per Oggetti ovunque posti | Oggetti di valore diversi da gioielli e preziosi | 50% della somma assicurata max 15.000,00 | per oggetto | |||
Gioielli e preziosi | 50% della somma assicurata max 10.000,00 | per sinistro e per anno | |||||
Valori | 1.000,00 | per sinistro e per anno |
SEZIONE C - FORMA PLUS
(garanzie valide solo se richiamate in polizza con pagamento del relativo sovrappremio)
A. Indennità da rapina ed estensione furto con destrezza
Nel caso di rapina con presenza in casa di componenti del nucleo familiare o nel caso di scippo e rapina all’esterno dei locali assicurati che provochino in un componente del nucleo familiare lesioni fisiche obiettivamente constatabili, con prognosi non inferiore a 10 giorni e derivanti direttamente dalla violenza messa in atto dai malviventi per l’esecuzione dell’atto criminoso, la Società pagherà una cifra forfettaria di euro 2.500,00 a favore del/i danneggiato/i. Tale cifra rappresenta il massimo esborso per sinistro e per anno assicurativo anche in caso di più persone coinvolte. La cifra potrà essere erogata anche in eccedenza rispetto al limite indicato all’art 57 - Limite massimo di indennizzo -.
Nel caso di furto con destrezza tra le mura domestiche ai danni di persone appartenenti al nucleo familiare che siano minorenni o di età superiore ai 65 anni la Società indennizzerà il danno diretto subito entro il limite di euro 1.000,00 per sinistro e per anno.
B. Aumento dei limiti di risarcimento
I limiti di risarcimento indicati nella forma base sono così modificati:
Oggetti portati in villeggiatura | 20% della somma assicurata |
Guasti e atti vandalici | 5.000,00 |
Sottolimiti contenuto | 50% con il limite di euro 20.000,00 per singolo pezzo relativamente a oggetti di valore esclusi gioielli, preziosi e valori |
Sottolimiti contenuto | 50% con il limite di euro 15.000,00 per singolo pezzo relativamente a gioielli e preziosi |
Sottolimiti contenuto | 3.000,00 per valori |
NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E EVENTI SPECIALI, DANNI DA ACQUA E FURTO
Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 21 - Assicurazione parziale
Nell’assicurazione a Valore Intero, se dalle stime fatte con le norme dell’art. 27 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 15%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 15% e quello risultante al momento del sinistro.
Limitatamente alla Sezione A – Incendio e eventi speciali, resta comunque convenuto tra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui l’ammontare del danno risulti inferiore o uguale a euro 5.000,00.
Restano ferme le deroghe all’applicazione di questa norma esplicitamente contenute in polizza.
Art. 22 - Esclusioni
Sono esclusi i danni causati o agevolati da:
- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 23 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso all’Agenzia o alla Direzione della Società entro il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. inoltre
In caso di Incendio:
b) adoperarsi per evitare o diminuire il danno; le relative spese di salvataggio sono a carico della Società secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a quando il perito incaricato dalla Società abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e residui devono essere conservati fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
In caso di Furto:
d) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
e) adoperarsi nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
Le spese per adempiere agli obblighi di cui alle lett. d) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità competente, inviandone copia alla Società unitamente ad un elenco dettagliato dei danni subiti per la parte Furto nonché, per la parte Incendio, quando si ipotizzi un fatto doloso.
Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, comprende nello stesso cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non colpite dal sinistro, o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, aggrava quest’ultimo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da egli designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 26 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze, natura, modalità e cause del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti in polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 23 - Obblighi in caso di sinistro;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri e le valutazioni di cui all’art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nei casi di intervento del Perito dell’Assicurato, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lett. d) ed e) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano ad ogni impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
Art. 27 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
1. SEZIONE “A” - INCENDIO E EVENTI SPECIALI e B DANNI DA ACQUA L’assicurazione si intende prestata in base al “Valore a nuovo” intendendosi per tale:
a) per Fabbricato o Rischio Locativo la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
b) per Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.
L’ammontare del danno si determina:
c) per Fabbricato o Rischio locativo: deducendo, dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, il valore dei residui;
d) per Contenuto: deducendo, dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate. Si conviene comunque di limitare l’indennizzo in base al valore a nuovo a 4 volte il valore allo stato d’uso (calcolato deducendo dal valore a nuovo di cui punto b, un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante).
Relativamente alla forma di garanzia a “primo rischio” le somme assicurate possono non coincidere con quanto stabilito ai punti a) e b) del presente articolo.
2. SEZIONE “C” – FURTO
Se l’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio” l’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Se l’assicurazione è prestata nella forma a “Valore intero” in base al valore a nuovo, intendendosi per tale quanto indicato alla lettera b) del punto 1. che precede, l’ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per rimpiazzare o riparare i beni sottratti o danneggiati detratto il valore dei residui, con il limite del doppio che ogni cosa aveva al momento del sinistro determinato come alla lettera b) del punto 1. che precede al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
3. SEZIONI “A” – “B” – “C”
Relativamente ad oggetti di antiquariato, oggetti d’arte, quadri, arazzi, preziosi, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, cose fuori uso o non più utilizzabili al momento del sinistro, l’ammontare del danno è dato dal valore che le cose avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
4. RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Compagnia indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o sottratti escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
5. TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Compagnia o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza entro 24 ore dall'inizio del trasloco;
In difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
Art. 28 - Titoli di credito
Rimane stabilito che:
a) la Società non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari, l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 29 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 del Codice Civile e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
SEZIONE D - IMPIANTI SOLARE TERMICI E FOTOVOLTAICI
Art. 30 - Estensione dell’assicurazione ai pannelli solari (per la sola Dimora Abituale)
Le garanzie delle Sezioni A – Incendio ed eventi speciali, B - Danni da acqua, C - Furto richiamate in polizza e per le quali è stato pagato il relativo premio si intendono estese agli impianti solari termici e agli impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore ai 5 kwp, installati sul tetto a non meno di 3 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, della Dimora Abituale assicurata in polizza.
Si precisa inoltre che l’impianto solare fotovoltaico assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo.
I danni conseguenti agli eventi previsti della presente Sezione saranno risarciti con detrazione di una franchigia di euro 250,00 e con il limite massimo di euro 20.000,00.
SEZIONE E - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 31 – RC della vita privata
La Società, nel limite del massimale pattuito e indicato sulla scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, esclusa ogni responsabilità derivante dall’esercizio di attività lavorativa o professionale comunque retribuita o avente finalità di lucro.
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
La garanzia comprende, a titolo esemplificativo, i danni conseguenti a:
- conduzione della Dimora Abituale e di quella Secondaria, compresa la conduzione dei giardini di pertinenza delle stesse (compresi gli alberi di alto fusto) e delle recinzioni;
- pratica di sport comuni a livello amatoriale e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio anche con uso di macchine e attrezzature;
- proprietà, uso e detenzione di animali domestici ed equini per uso privato;
- la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative nell’ambito del centro scolastico. Nel caso esista una polizza stipulata dall’Organismo Scolastico che copra lo stesso rischio, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;
- proprietà ed uso di velocipedi anche a motore elettrico purché non soggette all’art 122 del Decreto Legislativo n.
209 del 7/9/2005;
- proprietà ed uso di carrozzelle per invalidi;
- proprietà e navigazione di natanti da diporto, come definiti dalla legge, non soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- proprietà, detenzione od uso di armi, a norme di legge, escluso il loro impiego per l’esercizio della caccia;
- attività degli addetti ai servizi domestici, compresi autisti, giardinieri, ragazze alla pari, badanti e baby sitter;
- intossicazione o avvelenamento causati da cibi o vivande preparati o somministrati dall’Assicurato.
L’assicurazione è estesa a:
1. responsabilità civile dell’Assicurato per danni cagionati a terzi da figli minori affidati stabilmente al coniuge separato o parenti ed affini;
2. responsabilità civile di parenti ed xxxxxx non conviventi per danni cagionati a terzi da figli minori dell’Assicurato durante l’affidamento temporaneo ai parenti ed affini medesimi;
3. la responsabilità che possa essere attribuita all’Assicurato per mancata sorveglianza di minori a lui affidati temporaneamente;
4. responsabilità civile di persone alle quali occasionalmente sia stata affidata la custodia, temporanea e gratuita, di animali di proprietà dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per fatto degli animali medesimi;
5. ad azioni di rivalsa di assicuratori della responsabilità civile da circolazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n.209 del 7/9/2005, per guida, da parte di minori, di veicoli soggetti alla predetta legge, in violazione delle norme che disciplinano l’abilitazione alla guida e di quelle concernenti il trasporto di persone a bordo di ciclomotori e motoveicoli, a condizione che la guida sia avvenuta contro la volontà o all’insaputa dell’Assicurato;
6. danni involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato e dai componenti il suo nucleo familiare, nella loro qualità di trasportati a bordo di autoveicoli, nel salire o scendere dagli autoveicoli stessi, nonché i danni cagionati da altre persone, trasportate a bordo di veicoli di proprietà dell’Assicurato per gli stessi eventi previsti dal presente comma. L’assicurazione è estesa anche all’ azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dagli Assicurati nella loro qualità di trasportati su detti veicoli;
7. danni da incendio, esplosione o scoppio, derivanti dall’uso o dalla conduzione di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e simili, compresi appartamenti e locali in genere presi in locazione per villeggiatura o turismo, a condizione che l’uso o la conduzione non superino, per ciascuna ubicazione, i 90 giorni consecutivi;
8. le attività di volontariato escluse quelle a carattere sanitario (nel caso in cui esista una polizza stipulata dall’associazione di volontariato, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto).
Art. 32 – RC della proprietà del fabbricato
Qualora sia stato espressamente richiamato sulla scheda di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua proprietà del fabbricato descritto in polizza, compresi impianti solari fotovoltaici e impianti solari termici, parchi, giardini (compresi alberi di alto fusto), recinzioni e strade private, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e piscine purché realizzate negli spazi adiacenti o nel fabbricato costituente esclusivamente la Dimora Abituale dell’Assicurato.
L’assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati assicurati, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l’intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, nella sua qualità di committente. L’assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l’Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.
Tale estensione di garanzia opera sempreché:
- l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto d.lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti:
- da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato;
- da umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o di altre condutture, gelo, disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- dall’esercizio nel fabbricato indicato in polizza, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.
Art. 33 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio di beni delle persone assicurate o dalle stesse detenuti a qualsiasi titolo, ancorché non assicurati, alla Sezione Incendio;
- da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti alla Legge sull’assicurazione obbligatoria (Decreto Legislativo n.209 del 7/9/2005) salvo quanto previsto dall’art. 31 - RC della vita privata - punto 5;
- dalla pratica di qualunque sport, comprese le relative gare ed allenamenti, praticato a livello professionistico o semiprofessionistico, nonché di quelli comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, paracadutismo e sport aerei in genere;
- alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’art. 31 - RC della vita privata - punto 7;
- dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 32 - Proprietà del fabbricato -.
Art. 34 – Causale incendio
La garanzia comprende i danni diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute. Nel caso però esista, in nome e per conto dell’Assicurato, polizza incendio con copertura “Ricorso terzi” la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.
Per tale garanzia la Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione somma maggiore di euro 100.000,00.
Art. 35 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli nonché le persone costituenti il nucleo familiare dell’Assicurato e qualsiasi altra persona con lui convivente;
b) i dipendenti dell’Assicurato nell’espletamento della loro attività, salvo per le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici, dalle ragazze alla pari, dalle badanti e baby sitter.
Relativamente ai soli danni a cose i genitori ed i figli dell’Assicurato non conviventi sono tuttavia considerati terzi limitatamente al rischio della conduzione, causale incendio, ricorso terzi e se prestata la garanzia di cui all’art. 32, al rischio della proprietà del fabbricato.
I parenti e gli affini di cui ai punti 1. e 2. dell’art. 31 – RC della vita privata - non sono considerati terzi in caso di danno causato dai minori loro affidati.
Le persone di cui al punto 4. dell’art. 31 - RC della vita privata - non sono considerati terzi in caso di danno causato da animali loro affidati.
Art. 36 – Franchigia
I danni conseguenti agli eventi previsti agli artt. 31 e 32 della presente Sezione saranno risarciti con detrazione di una franchigia di euro 100,00. Tuttavia, i danni superiori a 500,00 euro saranno liquidati senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Art. 37 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 38 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
SEZIONE E - FORMA PLUS
A. Inquinamento
La società risponde dei danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua e del suolo.
Questa garanzia è prestata con il limite di risarcimento di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 per sinistro.
B. Rischi speciali
I figli minori sono considerati terzi tra loro quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi una invalidità permanente.
Il risarcimento è prestato fino a euro 25.000,00 per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di euro 1.000,00 per sinistro. Non vengono indennizzate le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
C. Conduzione appartamenti da parte di terzi
La garanzia RC della proprietà del fabbricato è estesa alla RC derivante dalla conduzione dell’appartamento locato a terzi.
D. Danni a terzi da gelo
La garanzia è estesa ai danni a terzi derivanti da gelo sempre che il danno sia indennizzabile ai termini della sezione Danni da Acqua. Tale estensione è prestata con un limite di euro 10.000,00.
SEZIONE F - TUTELA LEGALE
Struttura Sezione:
A) MODULO BASE
B) MODULO PLUS
Premessa: La Società provvede alla gestione dei sinistri di Tutela Legale ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – Decreto Legislativo 209/2005.
Art. 39 - Persone Assicurate
Le garanzie di Tutela Legale vengono prestate all'Assicurato identificato in polizza e ai componenti del suo nucleo familiare.
Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato identificato in polizza.
Art. 40 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
‐ per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
‐ le indennità, a carico dell’Assicurato, spettanti all’Organismo di Mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
‐ per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, sempreché la nomina sia stata autorizzata dalla Società;
‐ di giustizia;
‐ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
‐ conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società comprese le spese della controparte;
‐ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
‐ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
‐ sostenute dal Contraente / Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
‐ processuali nel processo penale;
‐ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
‐ per il contributo unificato; per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuti dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
‐ di domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari e l’indennità di trasferta; nel caso in cui l’eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato.
‐ La Società assume a proprio carico l’I.V.A. esposta nelle fatture dei professionisti ( Avvocati e Periti incaricati) sempreché tale onere fiscale non sia detraibile dal Contraente \ Assicurato.
MODULO BASE
Art. 41 - Ambito e garanzie vita privata
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, nell’ambito della sua vita privata extraprofessionale nei seguenti casi:
a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 46 lett. e) - Esclusioni; La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha avuto notizia del procedimento penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
La presente garanzia opera in deroga a quanto stabilito all’art. 46 lett. e) ed l) - Esclusioni;
c) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
d) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 1.000,00;
e) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio;
f) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con lavoratori domestici regolarmente assunti;
g) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
h) sostenere l’esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
i) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato.
Art. 42 - Ambito e garanzie immobile
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, nella veste di conduttore o proprietario dell’abitazione principale o secondaria assicurata, purché direttamente utilizzate, nei seguenti casi:
a) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte sempreché il valore in lite sia superiore ad euro 1.000,00;
c) sostenere controversie relative a diritti reali o alla locazione;
d) sostenere controversie relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria o alla ristrutturazione con o senza ampliamenti di volumi.
Le garanzie si intendono riferite anche alle pertinenze connesse alle abitazioni dichiarate in polizza.
MODULO PLUS
Tale garanzia è operante solo se richiamate in polizza, con pagamento del relativo sovrappremio e in abbinamento alla garanzia “ BASE”.
Art. 43 - Ambito e garanzie lavoro dipendente
Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 40 e 41, le garanzie si intendono estese alle persone assicurate nella veste di lavoratore dipendente, con esclusione dell’esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione per:
a) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 46 lett. e) - Esclusioni, la garanzia opera, per i dipendenti pubblici, anche in sede amministrativa ( ricorsi al TAR );
b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni inerenti a fatti connessi all’espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; la garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ( patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale ), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
c) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato.
Art. 44 - Ambito e garanzie atti di volontaria giurisdizione
Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 40 e 41, nonché a parziale deroga dell’art. 46 lett. b) - Esclusioni le garanzie si intendono estese alle persone assicurate ai seguenti atti di volontaria giurisdizione:
a) ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società. L’eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società, a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
b) istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto;
c) istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.
Art. 45 - Estensione territoriale delle garanzie
Le garanzie riguardano i sinistri, che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
nelle ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; di resistenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi nonché di procedimento penale l’assicurazione vale per i sinistri che insorgono:
‐ nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera. nelle ipotesi di vertenze contrattuali l’assicurazione vale per i sinistri che insorgono:
‐ in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 46 - Esclusioni
La garanzia è esclusa per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- vertenze riferite al diritto di famiglia, fatto salvo quanto previsto all’art. 44, nel caso sia operante il modulo “PLUS”;
- fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- vertenze riguardanti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all’art. 43 lett. a);
- vertenze sia in sede civile che penale derivanti dall’esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili, o parti di essi non costituenti l’abitazione dell’Assicurato;
- vertenze riguardanti contratti di compravendita e permuta di immobili, (compresa la multiproprietà) e per le operazioni di costruzione ex novo comprese quelle inerenti ai contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali e i vizi occulti riferiti agli immobili assicurati in polizza;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall’utilizzo o dalla guida di veicoli, aeromobili o imbarcazioni in genere, fatto salvo quanto previsto all’art. 41 lett. h);
- controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- fatti dolosi dell’Assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 41 lett. b);
- le spese derivanti per la proposizione di atti di querela;
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
- controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
- le consulenze legali;
- controversie con la Società.
Art. 47 - Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
‐ dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
‐ trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;
‐ trascorsi tre anni dalla decorrenza della polizza per gli atti di volontaria giurisdizione previsti all’art. 44;
‐ la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto;
‐ la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
‐ la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
‐ il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
‐ il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento- fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.
Art. 48 - Denuncia del sinistro tutela legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l’Assicurato deve conferire il mandato.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
Art. 49 - Gestione del sinistro tutela legale
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società ( ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 209/05 ) si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 48 “Denuncia del sinistro tutela legale”.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 50 - Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 51 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o estragiudizialmente per spese, competenze e onorari.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 52 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 53 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 54 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 55 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 56 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 57 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’ art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell’ambito della Sezione interessata al sinistro.
Art. 58 – Altre assicurazioni
Ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 59 – Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 60 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 61 – Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 62 – Indicizzazione
Qualora sia espressamente convenuta in polizza l’applicazione dell’indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’ISTAT, in conformità a quanto segue:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento, le somme assicurate ed i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Nel caso che, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l’indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti di rinunciare all’aggiornamento successivo della polizza mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, restando somme, massimali assicurati e premio quelli dell’ultimo aggiornamento effettuato. Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.