Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Appears in 2 contracts
Samples: Assicurazione Danni, Assicurazione Danni
Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008nei D.Lgs 196/2003, 152/2006, 193/2007, 81/2008 – Committente dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Appears in 2 contracts
Samples: Assicurazione Danni, Assicurazione Danni
Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, 196/2003 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Danni
Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri” - B.1. TUTELA LEGALE AZIENDA, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, 81/2008 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Appears in 1 contract
Samples: Business Sempre Protetto Policy
Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. LgsLg. 81/2008, 193/2007 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Danni
Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, 152/2006 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Danni
Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, 81/2008 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Danni
Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri” - B.1. TUTELA LEGALE AZIENDA, si conviene con- viene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, 196/2003 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioniintegra- zioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Appears in 1 contract
Samples: Business Sempre Protetto Policy