Integrità. 12.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati dal codice di condotta delle FFS (Link: Codice di condotta FFS). Se tali principi e regole risultano già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell’Azienda, è sufficiente attenersi a quest’ultimo. 12.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati elargizioni illecite o altri vantaggi. 12.3 L’Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d’appalto a scapito della FFS Cargo SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d’appalto. 12.4 In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai cpv. 2 e 3, l’Azienda dovrà pagare alla FFS Cargo SA una pena convenzionale pari, per ogni inosservanza, al 15% del corrispettivo presumibilmente concordato nel contratto oggetto di violazione. Inoltre, la FFS Cargo SA può far valere il danno subito, a meno che l’Azienda non dimostri di essere senza colpa. 12.5 L’Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di cui a questa cifra ai terzi da essa eventualmente coinvolti per l’adempimento al contratto. 12.6 L’Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l’esclusione dalla procedura o la revoca dell’aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto da parte della FFS Cargo SA per motivi gravi.
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Integrità. 12.1 Le parti contraenti 11.1 I partner contrattuali adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati dal nel codice di condotta delle FFS (Link: xxx.xxx.xx – Codice di condotta FFS). Se tali principi e regole risultano già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell’Azienda, è sufficiente attenersi a quest’ultimo.
12.2 Le parti contraenti 11.2 I partner contrattuali si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione corruzione, affinché non vengano offerti o accettati elargizioni illecite doni illeciti o altri vantaggi.
12.3 11.3 L’Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d’appalto a scapito della FFS Cargo SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d’appalto.
12.4 11.4 In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai cpv. 2 e 3, l’Azienda dovrà pagare alla FFS Cargo SA una pena convenzionale pari, per ogni inosservanza, convenzionale. Quest’ultima equivale al 15% del corrispettivo 15 percento dell’indennità presumibilmente concordato nel concordata sotto il contratto oggetto di violazioneviolato. Inoltre, la FFS Cargo SA può far valere il danno subito, a meno che l’Azienda non dimostri di essere senza colpa.
12.5 11.5 L’Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di cui a questa cifra ai terzi da essa eventualmente coinvolti per l’adempimento al contratto.
12.6 L’Azienda 11.6 Inoltre, l’Azienda prende inoltre atto del fatto che una violazione degli obblighi descritti di cui ai parcpv. 2 e 3 comporta di regola l’esclusione dalla procedura o la revoca dell’aggiudicazione nonché la disdetta risoluzione anticipata del contratto da parte della FFS Cargo SA per motivi gravigravi motivi.
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