Disconnessione. 7.1. Nell’ottica di promuovere il benessere e la conciliazione vita e lavoro dei dipendenti favorendo il rispetto del confine tra gli spazi personali e quelli professionali, sono individuati e diffusi tramite l’intranet aziendale alcuni comportamenti di “buona convivenza virtuale” che assicurino, al di fuori delle fasce lavorative, il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro. Al riguardo si indicano, a titolo meramente esemplificativo, l’utilizzo dell’opzione di invio “ritardato recapito”, la pianificazione di riunioni nel rispetto delle normali fasce lavorative, la puntuale pianificazione della propria agenda attraverso il calendario outlook, etc.
7.2. Le Parti, in relazione alle caratteristiche del core business aziendale, intendono promuovere l’adozione di modalità di disconnessione che non ricorrano a meccanismi automatici ma a comportamenti caratterizzati dal senso di responsabilità del singolo lavoratore, dei colleghi e dei responsabili, restando inteso che durante le interruzioni temporanee e autorizzate (es. pausa pranzo) il lavoratore non sarà tenuto a ricevere o visualizzare eventuali comunicazioni aziendali.
7.3. La prestazione lavorativa sarà eseguita entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale.
7.4. Il diritto alla disconnessione sarà comunque esercitato impostando l’apposito status del programma di messaggistica istantanea aziendale (ad oggi Microsoft Teams) al di fuori della fascia oraria in cui viene resa la prestazione in lavoro agile. Al riguardo, Le Parti concordano sull’opportunità di fornire un’apposita informativa sull’utilizzo di tale applicativo.
Disconnessione. Nell’ottica di promuovere il benessere e la conciliazione vita e lavoro dei dipendenti favorendo il rispetto del confine tra gli spazi personali e quelli professionali, sono individuati e diffusi tramite l’intranet aziendale alcuni comportamenti di “buona convivenza virtuale” che assicurino, al di fuori delle fasce lavorative, il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro. Le Parti, in relazione alle caratteristiche del core business aziendale, intendono definire delle modalità di disconnessione che non ricorrano a meccanismi automatici ma a comportamenti caratterizzati dal senso di responsabilità del singolo lavoratore, dei colleghi e dei responsabili, restando inteso che durante le interruzioni temporanee e autorizzate (es. pausa pranzo) il lavoratore non sarà tenuto a ricevere o visualizzare eventuali comunicazioni aziendali. Al riguardo si indicano, a titolo meramente esemplificativo, l’utilizzo dell’opzione di invio “ritardato recapito”, la pianificazione di riunioni nel rispetto delle normali fasce lavorative, la puntuale pianificazione della propria agenda attraverso il calendario outlook, etc. Il diritto alla disconnessione sarà comunque esercitato impostando l’apposito status dell’applicativo informatico di messaggistica istantanea aziendale (oggi Skype for Business/Microsoft Xxxx) al di fuori della fascia oraria in cui viene resa la prestazione in lavoro agile. La prestazione lavorativa sarà eseguita entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge nonché dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale tempo per tempo vigenti.
Disconnessione. Nel ribadire il rispetto dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, viene sancito il diritto alla disconnessione delle lavoratrici e dei lavoratori finito il proprio turno di lavoro o, comunque, garantita la presenza nelle fasce previste dall’accordo Il tema del rispetto degli ambiti personali e di quelli lavorativi è particolarmente delicato e non si risolve con il solo riconoscimento del diritto alla disconnessione. Il nuovo modello organizzativo che potrebbe profilarsi dalla massiccia diffusione della remotizzazione ha, innegabilmente, in sé il rischio della confusione fra tempi di lavoro e vita privata. Soprattutto per gli ambiti professionali maggiormente “autonomi” occorre veicolare una cultura del rispetto delle persone e dei confini tra vita lavorativa e sfera privata. La possibilità di potersi organizzare in piena autonomia il lavoro non deve in alcun modo essere fraintesa con una sorta di “reperibilità permanente”. Per tale aspetto occorrerà che il confronto fra azienda e sindacato sia costante e di alto profilo.
Disconnessione. Nell’ottica di promuovere il benessere e la conciliazione di vita e lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori saranno diffusi tramite l’intranet aziendale materiali per l’adozione di alcuni comportamenti di buona convivenza volti ad assicurare, al di fuori delle fasce lavorative, il diritto alla disconnessione. In particolare viene definito quanto segue: – la pianificazione di riunioni e/o video conference avverrà per ogni giornata lavorativa di norma nella fascia oraria dalle 9:00 con termine entro le 18:00, fatto salvo l’intervallo orario dalle 13:00 alle 14:00; – tra due riunioni e/o video conference dovrà intercorrere di norma un intervallo di almeno 10 minuti; – è buona norma impostare correttamente l’apposito stato dell’applicativo informatico di messaggistica istantanea per segnalare la propria disconnessione al di fuori della fascia oraria in cui viene resa la prestazione; – è altresì fortemente raccomandata la puntuale pianificazione della propria agenda attraverso il calendario Outlook; – è altresì raccomandato l’utilizzo dell’opzione di ritardata consegna in caso di invio di comunicazioni attraverso sistemi informatici aziendali al di fuori dell’orario di lavoro; – al di fuori dell’orario di lavoro e nelle causali legittime di assenza previste dalla legge e dal contratto, la ricezione di comunicazioni aziendali non vincola il lavoratore e la lavoratrice ad attivarsi prima della ripresa dell’attività lavorativa; nel corso di questi momenti di interruzione dell’attività lavorativa, pertanto, il lavoratore e la lavoratrice non saranno tenuti a visualizzare e/o rispondere a comunicazioni inviate attraverso l’utilizzo di sistemi informatici aziendali e/o a rispondere a telefonate aziendali e/o a partecipare a conference call. Le parti intendono tal modo definire un sistema di modalità operative idonee a garantire il diritto alla disconnessione. Tale sistema potrà essere implementato e modificato anche nel corso della validità dell’accordo.
Disconnessione. Al lavoratore è in ogni caso richiesto il rispetto dei limiti massimi di lavoro giornaliero e settimanale nonché dei tempi di riposo previsti dalla legge e dal CCNL, con particolare riguardo al diritto alla disconnessione. Le Parti, nel condividere l’obiettivo di “gestire l’evoluzione digitale attraverso un uso appropriato della tecnologia, nel pieno rispetto delle persone ed evitando ogni forma di invasione nella vita privata”, concordano sul rispetto degli istituti del CCNL Credito (diritto alla disconnessione, orari di lavoro, tempi di riposo giornalieri, settimanali, ferie, malattia, ecc.). Le dotazioni aziendali dovranno essere utilizzate nel rispetto del diritto alla disconnessione, in modo appropriato evitando abusi dei canali digitali (quali ad es. SMS, video-chiamate, WhatsApp, chat, telefonate, pop-up).
Disconnessione. Introduzione del diritto alla disconnessione fuori dal proprio orario di lavoro e durante le assenze della Lavoratrice e del Lavoratore. - Rispetto dei tempi di riposo giornalieri e settimanali e delle legittime assenze. - Comunicazioni sintetiche e chiare ed esclusivamente tramite dispositivi e canali aziendali.
Disconnessione. Qualsiasi disconnessione intenzionale durante una partita sarà penalizzato, con il minimo di una serie di partite perse.
Disconnessione. La generalizzata e crescente diffusione di strumenti tecnologici di lavoro rende necessario individuare un opportuno bilanciamento tra le esigenze operative aziendali e la vita privata della lavoratrice e del lavoratore. A tal fine, le Parti concordano su quanto segue:
Disconnessione. Nelle giornate di lavoro agile, nel rispetto del d.lgs. 66/2003, nonché delle disposizioni aziendali e degli accordi di Gruppo in materia di orario di lavoro, occorre in ogni caso effettuare le pause giornaliere e settimanali previste, in particolare la pausa pranzo (per la durata minima di 30 minuti), la pausa per il riposo giornaliero (per la durata di 11 ore consecutive fra una giornata e l’altra) e il riposo settimanale (24 ore consecutive). Durante le pause e i riposi tutti i dipendenti che operano in smart working potranno disconnettersi dagli strumenti di lavoro. Nel contesto di flessibilità di orario che caratterizza lo smart working, al fine di consentire l’effettiva fruizione di tale diritto e al contempo favorire un corretto svolgimento delle attività a livello aziendale nel rispetto di quanto sopra indicato: ciascun lavoratore deve assicurare la propria presenza/disponibilità giornaliera tra le ore 10.00 e le ore
Disconnessione. Esaurito l’orario di lavoro giornaliero programmato, il dipendente ha diritto alla discon- nessione. La contrattazione aziendale e/o territoriale può definire le figure professionali per le quali possono essere programmate fasce orarie per l’organizzazione del lavoro in autonomia. La mancata reperibilità fuori dalle fasce orarie programmate non è sanzio- nabile.