Common use of Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio Clause in Contracts

Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio. Il gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a: • interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo; • interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed imprevista quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc.; • interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative del gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del servizio; • sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato, successivamente all’invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora: ▪ a fornitura avviata, l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato; ▪ l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta del servizio idrico integrato; • perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale; • verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all’accertamento sugli impianti, quali ad esempio AUSL, Comando dei Vigili del Fuoco ecc., che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l’uso della fornitura richiesta; • manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti; • sospensione della fornitura successivamente all’invio di lettera di diffida, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi: ▪ l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l’utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa; ▪ l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale; ▪ venga impedito l'accesso al personale del gestore, o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura; ▪ vengano impedite modifiche agli impianti del gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del gestore; • ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale. La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: - quando il pagamento della bolletta sia già stato eseguito, ma non ancora comunicato al gestore per una causa non imputabile al Cliente; - in caso di mancato pagamento di corrispettivi per servizi di pubblica utilità diversi dalla fornitura di acquedotto, quando questa sia erogata da un’azienda multiservizio; - nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi; - per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all’eventuale deposito cauzionale o ad altra forma di garanzia; - nei casi in cui l’intestatario del contratto abbia presentato ricorso all’Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta. In ogni caso alle utenze domestiche deve essere sempre garantito un quantitativo minimo di acqua per gli usi essenziali (50 l/persona/giorno secondo quanto indicato dall’OMS). In caso di interruzione dell’erogazione o di segnalazione guasti, i tempi massimi di avvio degli interventi di ripristino del servizio sono riportati nella Carta del servizio.

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Samples: Regolamento Del Servizio Idrico Integrato, Regolamento Del Servizio Idrico Integrato

Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio. Il gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a: • : a) interruzione della fornitura senza preavviso preavviso, nei casi di pericolo; • ; b) interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed e imprevista quali cause di forza maggiore, guasti ed incidentiazioni di terzi, eccetc.; • ; c) interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso preavviso, dovuta ad a esigenze tecnico tecnico- operative del gestore; il . Il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del servizio; • dei Servizi; d) limitazione o sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integratodei Servizi e dalla disciplina regolatoria nazionale vigente in materia di morosità, successivamente all’invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora: a fornitura avviata, l'importo l’importo degli oneri di allacciamento e il deposito cauzionale non sia stato pagatosiano stati pagati; ▪ l'utente • l’utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta del servizio idrico integratodei Servizi; • venga impedito l’accesso al personale del gestore, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del misuratore o per ogni verifica ritenuta opportuna. In tal caso la riapertura del misuratore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l’utente abbia provveduto al pagamento delle spese di chiusura/riapertura sostenute dal Gestore; e) perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore misuratore contrattuale; • ; f) verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all’accertamento sugli impianti, quali ad a esempio AUSLATS, Comando dei Vigili del Fuoco eccFuoco, etc., che dimostrassero presupponessero non idonei gli impianti interni per l’uso della fornitura richiesta; • manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti; • ; g) sospensione della fornitura successivamente all’invio di lettera di diffida, comunicata anche all’Ato Città Metropolitana di Milano, quando l'utente l’utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi: ▪ l'impianto ed • l’impianto e il contatore misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l’utente non intenda provvedere, in modo comprovato, provveda alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessadello stesso; ▪ l'impianto ed • l’impianto e il contatore misuratore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente singolarmente, insufficienti dal punto di vista dimensionale; ▪ venga impedito l'accesso al personale del gestore, o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura; ▪ vengano impedite modifiche agli impianti del gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del gestore; • ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, Regolamento che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale, incluse le occupazioni abusive e la mancata voltura. Nei casi di sospensione della fornitura, è facoltà del gestore procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi i diritti di rivalsa. La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: - quando il pagamento della bolletta a saldo del debito sia già stato completamente eseguito, ma non ancora comunicato trasmessa al gestore copia dell’avvenuto versamento per una causa non imputabile al Clienteall’utente; - in caso di mancato pagamento di corrispettivi per servizi di pubblica utilità diversi dalla fornitura di acquedotto, quando questa sia erogata da un’azienda multiservizio; - nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi; - per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all’eventuale deposito cauzionale o ad altra forma di garanzia; - nei casi in cui l’intestatario del contratto abbia presentato ricorso all’Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta; • nei casi in cui l’intestatario del contratto sia un’utenza con tipologia d’uso pubblico non disalimentabile. In ogni Dal 1° gennaio 2020, nel rispetto della disciplina regolatoria nazionale vigente in materia di morosità, inoltre, il gestore non potrà procedere con la sospensione della fornitura per morosità nei casi in cui: • l’intestatario del contratto sia un utente diretto beneficiario del Bonus Sociale Xxxxxx; • in caso alle utenze domestiche deve essere sempre garantito di mancato pagamento da parte dell’utente finale di servizi diversi dalla somministrazione del SII; • il gestore non abbia provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui all’art. 13.1 della Carta dei Servizi; • decorso il termine ultimo entro cui l’utente moroso è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, l’utente abbia effettuato il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore; • l’utente moroso abbia inoltrato al gestore richiesta di un quantitativo minimo piano di acqua rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora; l’utente condominiale moroso abbia provveduto ad effettuare pagamenti parziali entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora in un’unica soluzione per gli usi essenziali (50 l/persona/giorno secondo quanto indicato dall’OMS). un importo pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto; • In caso di interruzione dell’erogazione o di segnalazione di guasti, i tempi massimi di avvio degli interventi di ripristino del servizio sono riportati nella Carta dei Servizi, unitamente agli indennizzi automatici spettanti conseguenti a interruzioni del servizioservizio di cui all’Allegato 1 della Carta dei Servizi.

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Samples: Regolamento Del Servizio Idrico Integrato

Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio. Il gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a: • : a) interruzione della fornitura senza preavviso preavviso, nei casi di pericolo; • ; b) interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed e imprevista quali cause di forza maggiore, guasti ed incidentiazioni di terzi, ecc.; • ; c) interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso preavviso, dovuta ad a esigenze tecnico tecnico- operative del gestore; il . Il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del servizio; • dei Servizi; d) limitazione o sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integratodei Servizi e dalla disciplina regolatoria nazionale vigente in materia di morosità, successivamente all’invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora: - a fornitura avviata, l'importo l’importo degli oneri di allacciamento e il deposito cauzionale non sia stato pagatosiano stati pagati; ▪ l'utente - l’utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta dei Servizi; - venga impedito l’accesso al personale del servizio idrico integrato; • gestore, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del misuratore o per ogni verifica ritenuta opportuna. In tal caso la riapertura del misuratore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l’utente abbia provveduto al pagamento delle spese di chiusura/riapertura sostenute dal Gestore; e) perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore misuratore contrattuale; • ; f) verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all’accertamento sugli impianti, quali ad a esempio AUSLATS, Comando dei Vigili del Fuoco Fuoco, ecc., che dimostrassero presupponessero non idonei gli impianti interni per l’uso della fornitura richiesta; • manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti; • ; g) sospensione della fornitura successivamente all’invio di lettera di diffida, comunicata anche all’Ato Città Metropolitana di Milano, quando l'utente l’utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi: ▪ l'impianto ed - l’impianto e il contatore misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l’utente non intenda provvedere, in modo comprovato, provveda alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessadello stesso; ▪ l'impianto ed - l’impianto e il contatore misuratore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente singolarmente, insufficienti dal punto di vista dimensionale; ▪ venga impedito l'accesso al personale del gestore, o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura; ▪ vengano impedite modifiche agli impianti del gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del gestore; • - ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, Regolamento che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale, incluse le occupazioni abusive e la mancata voltura. Nei casi di sospensione della fornitura, è facoltà del gestore procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi i diritti di rivalsa. La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: - quando il pagamento della bolletta a saldo del debito sia già stato completamente eseguito, ma non ancora comunicato trasmessa al gestore copia dell’avvenuto versamento per una causa non imputabile al Clienteall’utente; - in caso di mancato pagamento di corrispettivi per servizi di pubblica utilità diversi dalla fornitura di acquedotto, quando questa sia erogata da un’azienda multiservizio; - nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi; - per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all’eventuale deposito cauzionale o ad altra forma di garanzia; - nei casi in cui l’intestatario del contratto abbia presentato ricorso all’Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta; • nei casi in cui l’intestatario del contratto sia un’utenza con tipologia d’uso pubblico non disalimentabile. In ogni Dal 1° gennaio 2020, nel rispetto della disciplina regolatoria nazionale vigente in materia di morosità, inoltre, il gestore non potrà procedere con la sospensione della fornitura per morosità nei casi in cui: • l’intestatario del contratto sia un utente diretto beneficiario del Bonus Sociale Xxxxxx; • in caso alle utenze domestiche deve essere sempre garantito di mancato pagamento da parte dell’utente finale di servizi diversi dalla somministrazione del SII; il gestore non abbia provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui all’art. 13.1 della Carta dei Servizi; decorso il termine ultimo entro cui l’utente moroso è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, l’utente abbia effettuato il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore; • l’utente moroso abbia inoltrato al gestore richiesta di un quantitativo minimo piano di acqua rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora; l’utente condominiale moroso abbia provveduto ad effettuare pagamenti parziali entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora in un’unica soluzione per gli usi essenziali (50 l/persona/giorno secondo quanto indicato dall’OMS)un importo pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto. In caso di interruzione dell’erogazione o di segnalazione di guasti, i tempi massimi di avvio degli interventi di ripristino del servizio sono riportati nella Carta dei Servizi, unitamente agli indennizzi automatici spettanti conseguenti a interruzioni del servizioservizio di cui all’Allegato 1 della Carta dei Servizi.

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