Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. 99/2013, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. 99/2013, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
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Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'artdell’art. 5, D.LgsD.lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. 99/2013Legge 93/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'artdell’art. 5, comma c. 3, del D.LgsD.lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. Legge 99/2013, si conviene sull'assenza sull’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
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Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'art. 5, comma c. 3, del D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. 99/2013, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto di cui alla conservazione lettera a) punti 1) e 2) del postopresente articolo.
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Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. Legge 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'art. 5, comma c. 3, del D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. Legge 99/2013, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
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Samples: www.rapportolavoro.it
Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'artdell’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. Legge 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'artdell’art. 5, comma c. 3, del D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. Legge 99/2013, si conviene sull'assenza sull’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
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Samples: moodle.adaptland.it
Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, 3 del D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. 99/2013, si conviene sull'assenza 99/2013 le parti concordano di rinviare alla contrattazione collettiva regionale la individuazione delle ipotesi di assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni tra un contratto a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del postotermine e il successivo.
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Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'artdell’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. Legge 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'artdell’art. 5, comma c. 3, del D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. Legge 99/2013, si conviene sull'assenza sull’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto di cui alla conservazione lettera a) punti 1) e 2) del postopresente articolo.
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Samples: moodle.adaptland.it
Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'artdell’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. Legge 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'artdell’art. 5, comma c. 3, del D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. 99/2013, si conviene sull'assenza Legge 99/2013 le parti concordano di rinviare alla contrattazione collettiva regionale la individuazione delle ipotesi di assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni tra un contratto a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del postotermine e il successivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Area Legno Lapidei