Interventi non dovuti Clausole campione

Interventi non dovuti. In caso di segnalazione da parte del Concessionario di guasti che, dopo verifica congiunta, non risultino imputabili ad Insiel bensì direttamente al Concessionario e che abbiano comportato interventi non dovuti da Insiel, il Concessionario corrisponderà ad Insiel, a titolo di risarcimento, l’importo di 500,00 Euro per ogni ulteriore intervento dopo il secondo non dovuto all’anno. Qualora Insiel chiuda un disservizio come non di competenza e, a seguito della riapertura della segnalazione da parte del Concessionario e di una verifica congiunta, tale disservizio dovesse risultare imputabile ad Insiel, nel caso questo abbia comportato interventi non dovuti dal Concessionario, Insiel corrisponderà a titolo di risarcimento il costo di 500,00 Euro per ogni per ogni ulteriore intervento dopo il secondo non dovuto all’anno.

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.