Invalidità parziale. 14.1 Qualora una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita sia ritenuta in modo definitivo, in tutto o in parte, dal Tribunale della giurisdizione competente come invalida, nulla o inapplicabile ad una determinata circostanza, tale invalidità, nullità o inapplicabilità non intaccherà l’efficacia e l’applicabilità delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita, che rimarranno pienamente valide ed efficaci, salvo che le clausole invalide o inapplicabili abbiano carattere essenziale.
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Invalidità parziale. 14.1 14.1) Qualora una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita sia ritenuta in modo definitivo, in tutto o in parte, dal Tribunale della giurisdizione competente come invalida, nulla o inapplicabile ad una determinata circostanza, tale invalidità, nullità o inapplicabilità non intaccherà l’efficacia e l’applicabilità delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita, che rimarranno pienamente valide ed efficaci, salvo che le clausole invalide o inapplicabili abbiano carattere essenziale.
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