Inventari Clausole campione

Inventari. Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gestori potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in ogni caso dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio annuale. Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al prestatore d'opera. Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro il mese successivo alla effettuazione dell'inventario, essere contestata all'interessato, il quale entro otto giorni dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le eventuali eccezioni. Il datore di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottura, deterioramento di merce, ecc., comuni all'esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saranno comunicate per iscritto all'interessato, che avrà l'obbligo di rifonderle al datore di lavoro nel termine massimo di otto giorni dal ricevimento della comunicazione. Il lavoratore ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di adire la Commissione di conciliazione di cui all'art. 37. In caso di attivazione della procedura di conciliazione l'obbligo di cui al 4° comma posto a carico del lavoratore resta sospeso. La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il gestore dalla responsabilità per eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.
Inventari. Gli inventari dei magazzini potranno essere eseguiti, di norma, due volte per ogni esercizio annuale durante l'orario normale di lavoro, o ricorrendo al lavoro straordinario.
Inventari. Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gestori potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in ogni caso dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio annuale. Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al prestatore d’opera. Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro il mese successivo alla effettuazione dell’inventario, essere contestata all’interessato, il quale entro 8 giorni dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le eventuali eccezioni. Il datore di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottura, deterioramento di merce, ecc., comuni all’esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saranno comunicate per iscritto all’interessato, che avrà l’obbligo di rifonderle al datore di lavoro nel termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il lavoratore ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di adire la Commissione di conciliazione di cui all’art. 37. In caso di attivazione della procedura di conciliazione l’obbligo di cui al quarto comma posto a carico del lavoratore resta sospeso. La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il gestore dalla responsabilità per eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.
Inventari. 13.2.1) La manutenzione e le spese di utenza delle apparecchiature e relativo software necessarie per l’erogazione dei servizi, di proprietà del Fornitore, ove ubicate presso i locali del Fornitore, saranno a carico della stessa. È fatta eccezione per le apparecchiature sotto indicate e relative spese per le quali si rimanda agli eventuali specifici accordi e ai relativi Allegati del Contratto:
Inventari. Gli inventari dei magazzini potranno essere eseguiti, di norma, due volte
Inventari. Gli inventari saranno effettuati con le seguenti modalità: - per controllo disservizi: tutti quelli segnalati dal mercato e in base a segnalazioni di anomalie di sistema; - mensile, a rotazione, con modalità da definire entro il termine del periodo di avviamento; - un inventario globale a fine esercizio annuale. Luogo, IL COMMITTENTE L’APPALTATORE Luogo, IL COMMITTENTE L’APPALTATORE “Spett.le Committente Via La scrivente Società , avente sede legale nel comune di – Via In ottemperanza a quanto previsto dal contratto di sub-appalto del in essere, per l’impianto sito in ).
Inventari. CAPO XVII – Responsabilità civili e penali Art. 214 – Assistenza legale
Inventari. Il Deposito ha l’obbligo di realizzare inventari periodici su richiesta, controllando le scadenze di prodotto e comunque almeno due volte all’anno (30 settembre, 31 dicembre)
Inventari. Le Parti contraenti si impegnano a presentare, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio, in relazione alle materie elencate nell'allegato I. Queste presentazioni vengono aggiornate regolarmente, a scadenze almeno decennali.
Inventari. (Vedi accordo di rinnovo in nota)