Inventari Clausole campione
Inventari. Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gestori potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in ogni caso dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio annuale. Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al prestatore d'opera. Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro il mese successivo alla effettuazione dell'inventario, essere contestata all'interessato, il quale entro otto giorni dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le eventuali eccezioni. Il datore di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottura, deterioramento di merce, ecc., comuni all'esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saranno comunicate per iscritto all'interessato, che avrà l'obbligo di rifonderle al datore di lavoro nel termine massimo di otto giorni dal ricevimento della comunicazione. Il lavoratore ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di adire la Commissione di conciliazione di cui all'art. 37. In caso di attivazione della procedura di conciliazione l'obbligo di cui al 4° comma posto a carico del lavoratore resta sospeso. La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il gestore dalla responsabilità per eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.
Inventari. Gli inventari dei magazzini potranno essere eseguiti, di norma, due volte per ogni esercizio annuale durante l'orario normale di lavoro, o ricorrendo al lavoro straordinario.
Inventari. Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gestori potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in ogni caso dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio annuale. Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al prestatore d’opera. Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro il mese successivo alla effettuazione dell’inventario, essere contestata all’interessato, il quale entro 8 giorni dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le eventuali eccezioni. Il datore di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottura, deterioramento di merce, ecc., comuni all’esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saranno comunicate per iscritto all’interessato, che avrà l’obbligo di rifonderle al datore di lavoro nel termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il lavoratore ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di adire la Commissione di conciliazione di cui all’art. 37. In caso di attivazione della procedura di conciliazione l’obbligo di cui al quarto comma posto a carico del lavoratore resta sospeso. La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il gestore dalla responsabilità per eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.
Inventari. Gli inventari dei magazzini potranno essere eseguiti, di norma, due volte
Inventari. 13.2.1) La manutenzione e le spese di utenza delle apparecchiature e relativo software necessarie per l’erogazione dei servizi, di proprietà del Fornitore, ove ubicate presso i locali del Fornitore, saranno a carico della stessa. È fatta eccezione per le apparecchiature sotto indicate e relative spese per le quali si rimanda agli eventuali specifici accordi e ai relativi Allegati del Contratto:
a) Apparecchiature di proprietà del Fornitore installate presso il Cliente
b) Apparecchiature concernenti le reti trasmissione dati utilizzate dal Cliente.
c) Apparecchiature di proprietà del Cliente ed installate presso il Fornitore.
d) Apparecchiature di proprietà del Cliente ed installate presso il Cliente ma gestite dal Fornitore.
13.2.2) Le Parti convengono che per “licenza d’uso a tempo indeterminato” si intende l’utilizzo senza limiti di tempo degli applicativi oggetto del Contratto senza possibilità di revoca da parte del Fornitore ove siano rispettate le condizioni ivi previste;
Inventari. Gli inventari saranno effettuati con le seguenti modalità: - per controllo disservizi: tutti quelli segnalati dal mercato e in base a segnalazioni di anomalie di sistema; - mensile, a rotazione, con modalità da definire entro il termine del periodo di avviamento; - un inventario globale a fine esercizio annuale. Luogo, IL COMMITTENTE L’APPALTATORE Luogo, IL COMMITTENTE L’APPALTATORE “Spett.le Committente Via La scrivente Società , avente sede legale nel comune di – Via In ottemperanza a quanto previsto dal contratto di sub-appalto del in essere, per l’impianto sito in ).
Inventari. L'inventario è il documento di rilevazione, descrizione e valutazione dei beni e dei rapporti che costituiscono il patrimonio, di cui evidenzia le caratteristiche salienti. La rappresentazione e descrizione dei beni immobiliari e mobiliari deve essere effettuata in registri separati.
Inventari. Gli inventari annuali possono essere trasmessi anche dopo la scadenza che per l’art. 44 è fissata al 31/1 mentre per l’art. 60 andrà fissata da ISIN
Inventari. Titolo XXVII - Responsabilità civili e penali
Inventari. Nord Ovest si impegna ad effettuare ed a trasmettere al Cliente con periodicità concordata tra le parti, le risultanze degli inventari fisici dei colli giacenti nel deposito. Le eventuali differenze tra fisico e contabile dovranno essere supportate documentalmente.