Responsabilità civili e penali. 1. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili, o penali e erariali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell'autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme.
2. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme suddette, commesse dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, sono a carico del datore di lavoro.
3. In caso di procedimento penale - di ogni grado - a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri sono a carico del datore di lavoro, comprese quelle di assistenza legale.
4. La scelta del difensore, ove non sia concordata tra le parti, spetta al datore di lavoro, ma il dirigente avrà sempre facoltà di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico del datore di lavoro stesso.
5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento.
6. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell’azienda.
7. In caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto.
8. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
Responsabilità civili e penali. Ai lavoratori con funzioni di carattere direttivo e a quelli con responsabilità di dire- zione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con terzi, è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Responsabilità civili e penali. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dipendente specifiche responsabilità civili o penali, egli deve disporre dei poteri effettivi e della autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme suddette, commesse dal dipendente nell'esercizio delle sue funzioni, sono a carico del datore di lavoro. In caso di procedimento penale - di ogni grado - a carico dipendente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese sono a carico del datore di lavoro comprese quelle di assistenza legale. La scelta del difensore, ove non sia concordata tra le parti, spetta al datore di lavoro, ma il dipendente avrà sempre facoltà di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico del datore di lavoro stesso. Il rinvio a giudizio del dipendente per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per se, il licenziamento. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di privazione della libertà personale il dipendente avrà diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dipendente , accertati con sentenza passata in giudicato.
Responsabilità civili e penali. Art. 214 - Assistenza legale
Responsabilità civili e penali. ASPES spa affida il servizio all’ispettore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le leggi ed i regolamenti specifici concernenti la materia nonché di quanto contenuto sia nel presente contratto sia nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”. L’Ispettore è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto prodotto nel corso delle ispezioni o per cause riconducibili alle stesse, che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti. A tal fine l’Ispettore deve stipulare o aver stipulato polizza di assicurazione per danni a terzi con almeno i seguenti massimali: - per sinistro€ 1.500.000,00 È fatto obbligo all’Ispettore di trasmettere all’Ufficio Impianti Termici ASPES copia della polizza assicurativa entro e non oltre un mese dalla stipula del presente accordo e comunque prima che siano iniziate le ispezioni. In caso di scadenza della suddetta polizza l’Ispettore non potrà in nessun modo effettuare l’attività di ispezione oggetto del presente Disciplinare, ritenendo la Provincia sollevata da qualsiasi responsabilità connessa all’effettuazione dell’attività senza la prevista copertura assicurativa. L’Ispettore esonera conseguentemente la Provincia da ogni responsabilità civile ed amministrativa per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle ispezioni, qualunque ne sia la natura o la causa, rimanendo inteso che, com’è a carico dell’Ispettore ogni provvedimento e cura per evitare i danni, così sarà pure unicamente a carico dell’Ispettore il loro completo risarcimento nel caso in cui gli stessi si verifichino. L’Ispettore è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti ai Responsabili degli impianti od a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati, sia essa imputabile allo Stesso che a cattivo funzionamento delle apparecchiature utilizzate.
Responsabilità civili e penali pag. 67 - Assistenza legale Art. 158- pag. 68 - Normativa sui procedimenti penali
Responsabilità civili e penali. Normativa sui procedimenti penali
Responsabilità civili e penali. L’articolo enunciato nel Ccnl contiene alcune disposizioni che mirano a tutelare il dirigente dal rischio di responsabilità civili e penali conseguenti allo svolgimento delle proprie mansioni, tramite un coinvolgimento delle aziende che, oltre ad assumere le responsabilità di natura civile verso terzi, sono tenute a sostenere tutte le spese relative a un eventuale procedimento penale nei confronti del dirigente e, in caso di privazione della libertà personale, a conservargli il posto di lavoro erogando la relativa retribuzione. Le garanzie e le tutele previste dal ccnl (anche per il tramite di un’apposita polizza assicurativa a carico dell’azienda), sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente.
Responsabilità civili e penali. Assistenza legale
Responsabilità civili e penali. Art. 214 - Assistenza legale Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con i terzi, è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.