ISPEZIONI NOTTURNE Clausole campione

ISPEZIONI NOTTURNE. Il Manutentore deve eseguire ispezioni notturne atte ad individuare l’esistenza di eventuali anomalie con frequenza tale che tutti i Punti Luce risultino ispezionati almeno una volta ogni 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi di impianti telecontrollati. La programmazione e gli esiti delle ispezioni devono essere gestiti a sistema, quindi tracciati almeno con riferimento ai tempi e ai luoghi di esecuzione delle ispezioni ed alle eventuali anomalie riscontrate. Ogni anomalia di funzionamento, individuata a seguito delle ispezioni, deve essere segnalata dal personale del Manutentore Aggiudicatario alla propria Centrale Operativa affinché vengano attivate le procedure di intervento (rif. par. 8.2.2 ).
ISPEZIONI NOTTURNE. Solo in caso di:
ISPEZIONI NOTTURNE. E’ richiesta l’effettuazione di ronde notturne tutti i giorni, sabato e festivi inclusi, all’interno della recinzione circondante la sede al fine di verificare la corretta chiusura dei serramenti, degli accessi carrai, lo spegnimento delle luci rimaste accese ad eccezione delle luci a tempo delle scale e dei corridoi, nonché l’assenza di segni di manomissione. Tali ronde dovranno avvenire, in un orario di volta in volta differente, nella fascia oraria 22.30- 06.30 ed è assolutamente vietato l’utilizzo di schemi ripetitivi nell’effettuazione del servizio. Le ronde dovranno essere svolte ogni 90 minuti circa. Il percorso, e l’orario di svolgimento, di ogni ronda dovrà essere obbligatoriamente riportato nel registro di passaggio di consegne. E’ fatto obbligo per l’Istituto di comunicare mediante appositi rapporti di servizio sottoscritti in calce dal Responsabile dell’Istituto o da suo delegato, qualsiasi fatto o evento importante che venga a verificarsi e che sia pregiudizievole per il servizio (situazioni anomale verificate durante le ispezioni, tentativi di scasso, furti, necessità manutentive...). Tali comunicazioni dovranno pervenire, oltre all’Autorità di pubblica sicurezza nei casi previsti, al Direttore dell’esecuzione del contratto, che sarà comunicato dalla stazione appaltante al momento della stipula del contratto. Eventuali responsabilità derivanti da inosservanze di quanto sopra richiesto saranno sanzionate con l’applicazione a carico dell’Istituto delle penali previste dal presente Capitolato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).