Istituti di patronato Clausole campione

Istituti di patronato. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’adempimento dei compiti di cui alla L. n. 152 del 30 marzo 2001 hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno della Società senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Istituti di patronato. 1) Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, secondo le moda- lità da stabilirsi con accordi aziendali.
Istituti di patronato. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno della azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Istituti di patronato. Gli istituti di patronato delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell’art. 12 della legge 20.5.1970, n. 300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29.7.1947, n. 304.
Istituti di patronato. Le Parti, in merito allo svolgimento dell'attività degli Istituti di patronato ai sensi dell'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, all'interno dell'Azienda, convengono quanto segue: 1) I patronati, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil, svolgeranno i compiti previsti dal DL CPS 29 luglio 0000, x. 000 (xx cui testo è riportato in appendice), nei confronti dei singoli lavoratori interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzioni Provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni. 2) I predetti rappresentanti dei Patronati svolgeranno le proprie funzioni nel locale che verrà messo a disposizione durante l'esercizio della loro attività. 3) Per lo svolgimento delle stesse verranno concordati con le Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori fuori dell'orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato di cui al punto 1) dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'Azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino esigenze di carattere tecnico ed organizzativo.
Istituti di patronato. 1 Per quanto concerne l’attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 12 della Legge 20 maggio 1970, n° 300.
Istituti di patronato. In riferimento all’art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli Istituti di Patronato possono svolgere le proprie attività assistenziali all’interno dell’azienda, in tal caso si potrà utilizzare una stanza possibilmente messa a disposizione dell’azienda.
Istituti di patronato. (in vigore dall'1.1.05). 1) Gli istituti di patronato delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, hanno diritto di svolgere, ai sensi dall'art. 12, legge n. 300/70, i compiti di cui al DLCPS 29.7.47 n. 304. 2) L'Azienda mette a disposizione dei suddetti patronati: (a) albo murale per le affissioni di materiale di informazione ai lavoratori; (b) idonei locali per consentire ai rappresentanti dei patronati di poter ricevere ed assistere i lavoratori. 3) Per l'attuazione pratica dei suddetti punti 1 e 2 si addiverrà a specifici accordi stipulati tra le parti.
Istituti di patronato. 1. Gli Istituti di patronato delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29 luglio 1947, n. 804. 2. I patronati potranno utilizzare le bacheche e i locali messi a disposizione della R.S.U. e delle strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti.
Istituti di patronato. Gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale collegati con le XX.XX. contraenti il presente Contratto, anche ai fini di un utile collegamento fra godimento dei diritti previdenziali previsti dalla vigente legislazione socio- previdenziale e trattamenti integrativi dagli stessi contrattualmente previsti, hanno diritto a svolgere su un piano di parità, secondo quanto previsto dal D.L. del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, la loro attività di assistenza e consulenza agli operai nell'ambito delle aziende, dando preventiva comunicazione alle Organizzazioni dei datori di lavoro dei loro rispettivi e distinti programmi di intervento.