ACCORDI AZIENDALI Clausole campione

ACCORDI AZIENDALI. Le Aziende e gli Enti dove operano gli specialisti, i medici veterinari o i professionisti si impegnano a definire e ad implementare, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, di intesa con le XX.XX. rappresentative secondo l’art. 34 del vigente ACN, i progetti di cui ai precedenti punti.
ACCORDI AZIENDALI. Le ATS dovranno stipulare gli Accordi aziendali entro il 31 agosto 2020, nei quali dovranno individuare le attività che intendono assicurare con la quota RAR di 0,81 €/assistito e la ripartizione dei costi per tipologia di attività. Resta inteso che per “tipologia di attività” si intendono nel dettaglio i livelli di costo attualmente in essere delle forme associative (medicina di rete e medicina di gruppo) e del personale (collaboratore di studio/infermiere) attivate ai sensi dell’accordo stipulato in data 6 dicembre 2012, approvato con D.G.R. n. IX/4562 del 19/12/2012 così come integrate dalle risorse aggiuntive con l’accordo del 02/05/2019 approvato con D.G.R. n. XI 1591 del 07/05/2019. L’attuale distribuzione della percentuale di assistiti sul totale degli assistiti per forma associativa e per personale (di studio e infermiere) porta ad un valore regionale pari a % assistiti in carico REGIONE 71% 40% 25% Esistono delle differenze tra le varie ATS maggiori per il personale anche se il dato medio regionale risulta essere significativo. Per supportare gli ulteriori sviluppi organizzativi previsti anche al fine di rispondere in modo puntuale sia al contrasto dell’infezione COVID-19 sia ai pazienti fragili e cronici, si reputa che: • le risorse già assegnate alle diverse ATS con l’accordo 2019 e non ancora completamente utilizzate pari a € 1.955.015 (oneri compresi) dovranno essere utilizzate dalle predette ATS per il riconoscimento del personale di studio e delle medicine di gruppo e di rete già a tutt’oggi costituite. Con il presente accordo sono messe a disposizione ulteriori risorse regionali pari a complessivi € 1.500.000,00 (oneri compresi), da impegnare per il riconoscimento di personale infermieristico/personale di studio a cui aggiungere ulteriori risorse pari a complessivi € 1.500.000,00 (oneri compresi), a seguito dell’emanazione del DL 34/2020, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per il riconoscimento di personale infermieristico. • Le risorse saranno assegnate, alle singole ATS proporzionalmente alla popolazione assistita al novembre 2019. Le ATS dovranno preliminarmente chiedere ai MMG una manifestazione d’interesse e relativa tempistica per l’acquisizione dell’infermiere e del personale di studio e comunicare alla struttura Cure Primarie della DG Welfare i dati secondo modalità definite da quest’ultima. Le parti convengono che in caso di mancato pieno utilizzo da parte delle singole ATS delle somme assegnate (rilevate in sed...
ACCORDI AZIENDALI. In occasione della stesura completa dell’articolato relativo al presente contratto collettivo, le Parti provvederanno a redigere un elenco degli accordi sindacali aziendali da ritenersi ancora in essere. Tale elenco verrà allegato al presente contratto collettivo aggiornando così la lista degli accordi sindacali confermati di cui al “CIA” sottoscritto in data 24/04/2007 e che qui di seguito si riportano:
ACCORDI AZIENDALI. Le aziende che hanno problemi economici o in presenza di situazioni straor- dinarie hanno il diritto di chiedere una soluzione aziendale individuale.
ACCORDI AZIENDALI. La durata degli accordi economici di cui al punto B) del precedente articolo 2 è di 3 anni e la contrattazione per il rinnovo avverrà nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni e del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione. Le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l’inizio delle trattative almeno due mesi prima della scadenza dell’accordo.
ACCORDI AZIENDALI. Vengono confermati i seguenti accordi aziendali: 1. 03/05/1995 Custodia chiavi 2. 24/02/1998 Assunzioni tempo determinato 3. 31/03/1998 Piattaforma Telemarketing 4. 25/02/1999 Proroga Telemarketing 5. 09/12/1999 Turni CED 6. 02/04/2002 Assunzioni integrazioni part-time 7. 19/12/2002 Indennità part-time 8. 11/03/2004 Inquadramenti call center 9. 09/03/2007 Ex premio di rendimento 10. 20/07/2007 Clima
ACCORDI AZIENDALI. Alcune aziende operanti nel settore del commercio hanno sottoscritto accordi collettivi in collaborazione con la rappresentanza dei dipendenti. In questo modo la contrattazione aziendale permette l’adesione a Solidarietà Veneto quale fondo pensione negoziale Welfare, P.d.r e Previdenza complementare Erogare una parte della retribuzione in servizi anziché in forma monetaria • abbatte il cuneo contributivo e fiscale per datore e lavoratore • è una leva importante di engagement dei dipendenti nella vita aziendale Azienda 100 dip. - RAL 26.000 €. - Valore € 3.000 in busta in Welfare in Fondo P. € 3.880 € 3.000 € 3.300 (1) € 880 € 0 € 300 € 3.000 € 3.000 € 3.000 Aumento Costo azienda Lordo previdenziale
ACCORDI AZIENDALI. 60.1 L‟accordo aziendale è inteso a predisporre, nel quadro del presente contratto, le condizioni di lavoro di un‟impresa particolare nonché delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori in modo da poter soddisfare le esigenze di competitività e le premesse di un'evoluzione sostenibile dell‟occupazione. 60.2 Deve essere stipulato un accordo aziendale in merito a tutti gli oggetti che in virtù del presente contratto devono essere regolati congiuntamente dalla Commissione del personale e dalla direzione aziendale dell‟impresa, o sui quali deve essere adottato un accordo complementare ai sensi della cifra 56. 60.3 Un accordo complementare può essere concluso sotto forma di accordo aziendale soltanto se l‟impresa non appartiene a uno dei settori definiti alla cifra 57. Gli accordi aziendali non possono prevedere deroghe alle cifre 30 e 36 del presente contratto. 60.4 Gli accordi aziendali che hanno per oggetto la durata normale del lavoro ai sensi della cifra 58.1 sono conclusi tra la Commissione del personale e la rappresentanza delle associazioni di lavoratori firmatarie del presente contratto che sono competenti per l‟impresa in questione, per una parte, e dalla direzione aziendale dell‟impresa per l‟altra parte. I lavoratori sono rappresentati da due membri della Commissione del personale e due rappresentanti delle associazioni di lavoratori firmatarie. L‟impresa è rappresentata da un numero uguale di rappresentanti della direzione aziendale. Il principio di maggioranza si applica tanto ai rappresentanti dei lavoratori quanto ai rappresentanti dei datori di lavoro. 60.5 L‟accordo aziendale deve essere redatto in forma scritta e firmato da entrambe le parti. Le disposizioni in esso previste sono direttamente applicabili e vincolanti. L‟accordo è concluso inizialmente per un periodo di due anni. Entra in vigore alla data della firma ed è prolungato di volta in volta per un periodo di un anno se una delle parti non lo disdice con un preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del termine. Continua ad avere effetto fintanto che non è sostituito da un nuovo accordo aziendale. 60.6 Se non riescono a raggiungere un‟intesa nel corso delle loro trattative, le parti possono chiedere singolarmente alla Commissione paritetica di presentare una proposta di mediazione. Se la Commissione paritetica non riesce a raggiungere un‟intesa, ciascuna delle parti può deferire il caso a un tribunale arbitrale.
ACCORDI AZIENDALI. Accordi Territoriali 67,2% 63,5% 43,6% 32,4% 26,7% 23,6% 29,3% 20,9% 7,2% 19,2% 12,9% 10,3% 13,5% 7,5% Settore Pubblico Terziario Servizi Manifattura Terziario Manifattura Agricoltura Inquadramento e mansioni
ACCORDI AZIENDALI. La durata degli accordi economici di cui al punto B) del precedente articolo 2 è di 3 anni e la contrattazione per il rinnovo avverrà nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni e del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione. Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'inizio delle trattative almeno due mesi prima della scadenza dell'accordo. Una volta iniziata la contrattazione aziendale essa si svolgerà in condizioni di assoluta normalità sindacale, con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del precedente accordo e, comunque, fino ad un mese dopo la sua scadenza. Quanto sopra anche in attuazione delle norme di cui all'art. 13 del CCNL. I contratti collettivi aziendali, stipulati con i soggetti negoziali di parte sindacale di cui all'articolo 2 punto b), possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, specifiche intese modificative di regolamentazioni disciplinate dal presente Ccnl relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell’organizzazione del lavoro. Dette intese saranno concordate secondo quanto previsto dall’Allegato 2.