Istituzione di un tribunale arbitrale Clausole campione

Istituzione di un tribunale arbitrale. 1. Se le consultazioni di cui all’articolo 11.3 (Consultazioni) non conducono alla composizione della controversia entro 60 giorni, o entro 30 giorni in casi urgenti, compresi quelli riguardanti le merci deperibili, dal ricevimento della domanda di consultazioni da parte della Parte convenuta, la controversia può essere deferita a un tribunale arbitrale mediante domanda scritta della Parte attrice alla Parte convenuta. Una copia della domanda è trasmessa a tutte le altre Parti affinché possano decidere se partecipare alla procedura arbitrale.