Procedura arbitrale la procedura davanti al collegio arbitrale locale si basa sul codice di procedura civile del cantone in cui ha sede il Collegio arbitrale; quale sede è considerata la sede svizzera dell’impresa. Il Collegio arbitrale decide per la sede e la procedura allorquando la zona di validità del CCL supera i confini di un cantone.
Procedura arbitrale. Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’applicazione e l’interpretazione delle Convenzioni, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 11, è demandata alla procedura arbitrale prevista dal seguente articolo.
Procedura arbitrale pag. 71 (art. 14 CCRL 27/03/2003 e T.U.)
Procedura arbitrale. 1. Se il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 116 e 117 non riesce, le parti possono concordare, in alternativa al giudizio ordinario, di deferire la risoluzione della controversia, anche tramite l’Organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati separatamente da ciascuna parte ed il terzo, Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dagli arbitri ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Aosta.
Procedura arbitrale. 1. Se il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 116 (Tentativo alternativo di conciliazione in sede sindacale) e 117 (Tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Collegio di conciliazione istituito presso la Direzione regionale del lavoro ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165) non riesce, le parti possono concordare, in alternativa al giudizio ordinario, di deferire la risoluzione della controversia, anche tramite l’Organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati separatamente da ciascuna parte ed il terzo, Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dagli arbitri ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Aosta.
Procedura arbitrale. In caso di divergenza d’opinione tra il beneficiario ed Assista in merito al regolamento del sinistro coperto, oppure se Assista rifiuta la sua prestazione per una misura che considera priva di probabilità di successo, Assista motiva senza indugio, per iscritto, la soluzione che propone e informa il beneficiario del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni, al procedimento arbitrale seguente: il beneficiario ed Assista designano di comune ac- cordo un giurista in funzione dei bisogni all’estero o in Svizzera (per es. un avvocato, un giudice, ecc.) in qualità di arbitro unico. Questi decide, di norma, sulla base di un solo scambio informale di scritti, ed imputa le spese di procedura alle parti in funzione del risultato. Inoltre, le norme del Codice di diritto pro- cessuale civile svizzero sono applicabili, in particolare in caso di disaccordo sulla designazione dell’arbitro unico. Quando Xxxxxxx rifiuta la sua prestazione per una misura che considera priva di probabilità di suc- cesso, il beneficiario può – direttamente oppure dopo il procedimento arbitrale – intraprendere a sue spese i passi che ritiene utili. Assista gli rimborserà le spese (nell’ambito delle prestazioni elencate all’art. 5.3) se il risultato così ottenuto sarà in sostanza migliore della soluzione proposta inizialmente da Assista o di quella derivante dalla sentenza dell’arbitro.
Procedura arbitrale. Nel caso subentri una diversità di pareri nella regolazione del si- nistro tra l’assicurato e la Protekta, oppure questa rifiuti le pre- stazioni per misure per le quali, a suo avviso, non esiste una probabilità sufficiente di successo, questa deve motivare imme- diatamente per iscritto la sua posizione e informare l’assicurato del suo diritto d’introdurre la seguente procedura arbitrale: l’assicurato e la Protekta designano di comune accordo un giu- rista svizzero (p. es. un avvocato, un giudice ecc.) come giudi- ce arbitro unico. Questo decide normalmente sulla base di un unico scambio di scritti non formali e imputa alle parti i costi di procedura arbitrale in funzione del guadagno della causa otte- nuta. Inoltre sono applicabili le disposizioni del diritto cantona- le e del concordato sulla giurisdizione arbitrale, soprattutto in caso di disaccordo riguardo alla nomina del giudice arbitro uni- co. Nel caso la Protekta rifiuti le sue prestazioni per una misu- ra, le cui possibilità di successo sono insufficienti, l’assicurato può prendere a sue spese le misure che gli sembrano più ap- propriate, direttamente o dopo la procedura arbitrale. Se co- sì ottiene un risultato più vantaggioso di quello proposto dal- la Protekta o della decisione del giudice arbitro, la Protekta gli rimborsa le spese avute nei limiti delle prestazioni secondo par- te A, articolo 5.3.
Procedura arbitrale. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Compagnia. in ordine alla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata ad un Xxxxxxx, che decide secondo equità. La Compagnia deve informare l’Assicurato del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell’Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la Controversia. Qualunque sia l’esito dell’arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese dell’arbitrato.
Procedura arbitrale. La parte deve notificare alle altre parti interessate la sua intenzione di avviare l’arbitrato prima di farlo. La notifica deve specificare la data in cui la parte intende presentare la Richiesta di Arbitrato, che deve essere almeno 30 giorni dopo la notifica.
Procedura arbitrale. 1 Se la pena convenzionale, fissata in modo adeguato dalla commissione di sorveglianza, non è pagata nel termine stabilito, un tribunale arbitrale con sede a Basilea, su denuncia dell’ASB nei confronti della banca in questione, decide definitivamente circa l’esistenza di una trasgressione della Conven- zione di diligenza e, ove necessario, sulla pena convenzionale da comminare. Per questo scopo le banche eleggono il foro giudiziario a Basilea.