Istruzione Universitaria Clausole campione

Istruzione Universitaria. 1.1.1. Le Parti incoraggeranno la collaborazione fra le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore e di ricerca dei due Paesi, anche ai fini della conclusione di accordi e convenzioni; dello scambio di docenti, dati e informazioni; delle attività e progetti comuni di ricerca; dell’organizzazione di seminari e congressi.; degli scambi di informazioni sulle intese universitarie vigenti e su quelle che verranno concluse successivamente. In tale contesto sarà effettuato uno scambio reciproco annuale, mediante invito, di 3 docenti e/o ricercatori universitari per visite della durata massima di 10 giorni. (vedi Allegato I, a ). 1.1.2. Le Parti favoriranno le collaborazioni interuniversitarie anche nell’ambito del programma Tempus Tacis dell’Unione Europea concernente la cooperazione nell’ambito dell’istruzione superiore. 1.1.3. Le due Parti manifestano il comune interesse nell’ auspicata costituzione, presso le Università di Tbilisi e di Roma, dei Centri italo-georgiani per la cooperazione internazionale nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza e della tecnologia. Esse rilevano le interessanti prospettive e potenzialità offerte, in tale contesto, dalla ricerca scientifica applicata, con particolare riguardo all’impiego delle nuove tecnologie energetiche ed ambientali. (vedi punto IV, 4.6.). 1.1.4. Le Parti convengono che l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università statale di Tbilisi, d’intesa con l’Accademia delle Scienze della Georgia, coordinino un programma triennale di ricerche e di alta divulgazione sulle seguenti tematiche: diffusione nelle rispettive lingue dei capolavori della letteratura italiana e georgiana mostre d’arte nei rispettivi Paesi istituzione di una rete interuniversitaria tra, Venezia, Napoli e Tbilisi su temi economico-politicosociali e linguistico-letterari. 1.1.5. Le due Parti prendono atto della collaborazione tra il Comitato per l’Istruzione, la Scienza e la Cultura del Parlam ento Georgiano dell’Università Tecnologica di Tbilisi e del Centro Interuniversitario di Ricerca sui Paesi in via di Sviluppo (CIRPS) dell’Università "La Sapienza" di Roma.
Istruzione Universitaria. 1) esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 3/11/1999 n. 509 Contingente numerico area funzionale categoria struttura di riferimento 4 Amministrativa /amministrativo - gestionale C / D Direzione Didattica e servizi agli studenti 1 Amministrativa /amministrativo - gestionale C / D Direzione Centri e Servizi/Centro Polifunzionale di Gorizia 1 Amministrativa /amministrativo - gestionale C / D Direzione Centri e Servizi/Centro Polifunzionale di Pordenone 2) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione Contingente numerico area funzionale categoria struttura di riferimento 5 a rotazione Amministrativa /amministrativo - gestionale C / D Direzione Didattica e servizi agli studenti 1 Amministrativa /amministrativo - gestionale C / D Direzione Centri e Servizi/Centro Polifunzionale di Gorizia 1 Amministrativa /amministrativo - gestionale C / D Direzione Centri e Servizi/Centro Polifunzionale di Pordenone 3) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l’autocertificazione (i contingenti in grassetto si riferiscono alle stesse persone del punto 1) Contingente numerico area funzionale categoria struttura di riferimento 2 Amministrativa C Direzione Risorse umane e Affari generali 4 Amministrativa /amministrativo - gestionale C / D Direzione Didattica e servizi agli studenti 1 Amministrativa /amministrativo - gestionale C / D Direzione Centri e Servizi/Centro Polifunzionale di Gorizia 1 Amministrativa /amministrativo - gestionale C / D Direzione Centri e Servizi/Centro Polifunzionale di Pordenone
Istruzione Universitaria. 1.1.1 Le due Parti favoriranno la cooperazione diretta tra le Università e gli altri Istituti di Istruzione superiore, tramite la conclusione di accordi e convenzioni, lo scambio di docenti e studenti, dati e informazioni nonché attraverso la realizzazione di progetti di ricerca comuni, seminari e congressi (vd Allegato III). 1.1.2 A tal fine le Parti incoraggeranno anche i contatti fra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e l’Hochschulrektorenkonferenz tedesca. Entrambe le Parti vedono con favore il gran numero di contatti diretti tra le università tedesche e quelle italiane che negli ultimi decenni sono stati notevolmente intensificati.
Istruzione Universitaria 

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  • Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri del Collegio Sindacale. I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Essi sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci in base alle disposizioni che seguono. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco effettivo più anziano per età. I membri del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 o comunque richiesti dalla normativa applicabile. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lett. B) e C) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività ricompresi nella filiera del gas naturale e/o di altri idrocarburi, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani; in tale soglia non è da considerarsi la Società o le altre società del Gruppo Gas Plus. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il [2,5]% del capitale sociale avente diritto di voto, con obbligo di comprovare contestualmente al deposito della lista, l'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, mediante deposito di copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati. Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo Gruppo ed il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado di ciascun socio non possono, neppure per interposta persona o società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Il predetto divieto di presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista si applica anche ai soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con il ricorso a offerte pubbliche di acquisto. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Xxxxxxxxx informano altresì la CONSOB e il pubblico circa i predetti incarichi. Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti sarà considerata come non presentata. Il singolo socio, nonché tutti i soci appartenenti ad un medesimo Gruppo ed il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado di ciascun socio, potranno votare una sola lista. Potranno inoltre votare una sola lista anche i soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con il ricorso a offerte pubbliche di acquisto. In caso di violazione da parte di un socio delle disposizioni di cui al presente comma, non si terrà conto del voto espresso da detto socio rispetto ad alcuna delle liste votate. In caso di violazione delle predette disposizioni da parte di un socio appartenente ad un Gruppo al quale appartengono anche altri soci, o da parte di un socio che, direttamente o indirettamente, aderisce ad uno dei predetti accordi, non si terrà conto del voto espresso da tutti i soci appartenenti a tale Gruppo o da tutti i soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono a tali accordi rispetto ad alcuna delle liste votate. Risultano eletti: della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente saranno tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima (di seguito la "Lista di Minoranza"). Il sindaco effettivo eletto dalla Lista di Minoranza sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale. In caso di parità di voti, si ricorrerà al ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea. Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza, sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e quinto candidato. In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti dalla legge vigente o dallo statuto con riferimento a ciascun sindaco, tale sindaco decade dalla carica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ivi inclusi i regolamenti Consob emanati in attuazione dell'art. 148 del D.lgs. n. 58/1998. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un sindaco effettivo, subentrerà il sindaco supplente individuato secondo il seguente meccanismo. In caso di cessazione di un sindaco eletto nella lista di maggioranza, subentrerà il sindaco supplente eletto nella medesima lista mentre, in caso di cessazione del sindaco effettivo eletto nella Lista di Minoranza, subentrerà il sindaco supplente eletto nella medesima lista, fermo restando che il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza. In aggiunta a quanto sopra, a seguito di cessazione anticipata dalla carica di sindaco, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata dalla carica di sindaco nel modo seguente, assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal presente articolo: - qualora occorra sostituire uno o più sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i sindaci da sostituire, i quali abbiano confermato almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Uno dei sindaci così eletti verrà nominato Presidente del Collegio Sindacale; - qualora invece si debba provvedere alla sostituzione di uno o più sindaci eletti nella lista di maggioranza ovvero in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del paragrafo che precede, la nomina del sindaco o dei sindaci con l'eventuale indicazione del Presidente del Collegio, avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire qualora il Presidente ne accerti la necessità mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 10, ultimo comma. I poteri e i doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti. Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ovvero almeno due sindaci effettivi, possono convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, e ciascun sindaco può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, ove nominato. Il Collegio Sindacale può altresì deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, l'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. Ai fini del presente art. 22, il termine "Gruppo" ha il significato indicato nell'ultimo comma dell'art. 15 del presente Statuto.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • Dichiarazione comune Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale

  • Soccorso stradale Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti. Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 200 euro per sinistro. Le prestazioni sono erogate solo se il veicolo non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.