LA NULLITA’ DI PROTEZIONE Clausole campione

LA NULLITA’ DI PROTEZIONE. In linea ai principi che ispirano i vincoli di forma imposti dal “neoformalismo”, che mirano a rimediare all’asimmetria prima del perfezionamento del contratto, gli istituti della nullità di protezione e del diritto di recesso sono costruiti per riequilibrare anche gli assetti del contratto già perfezionato. La nullità di protezione, nome che deriva dalla rubrica dell’art. 36 del Codice del Consumo, è una nullità funzionale che per assolvere il compito di proteggere la parte debole si discosta, sotto taluni profili, dalla disciplina civilistica della nullità. 56 Sent. Trib. di Roma 21. Gennaio 2000, n. 1361, in ilcaso.it. : “L’azione di cui all’art. 1469 sexies infatti è prevista per inibire "l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività̀ ai sensi del presente capo", senza alcuna limitazione: incluso quindi il difetto di chiarezza e comprensibilità̀ (anticamera, secondo l’id quod plerumque accidit, di applicazioni vessatorie). Il precetto di cui all’art. 1469 quater, primo comma, non può esser letto separatamente dalla disciplina complessiva, ne tan.to meno sterilizzato al rango di lex imperfecta.” Questa forma di invalidità è sempre più diffusa e, seppure modellata in maniera parzialmente differente a seconda delle discipline di riferimento, appare quantomeno sempre protesa verso l’obiettivo di riequilibrare il rapporto asimmetrico tra professionista e parte debole. Per assolvere questa funzione la disciplina in parola opera in maniera innovativa rispetto alla nullità prevista dagli articoli 1418 c.c. e ss., nel senso di collegare, in taluni casi esplicitamente, la rilevabilità d’ufficio ad interessi apparentemente di parte. Creando così uno “ius novum” estraneo al sistema civilistico adottato dal legislatore del 1942. La rilevabilità di ufficio a favore di una sola delle parti in materia di nullità appare addirittura contraddittoria se si considera che la nullità del contratto non può che invadere l’intero rapporto ed incidere sugli interessi di tutte le parti cui, conseguentemente, dovrebbe spettare il diritto di farla valere. Inoltre non vi è chi non veda la distonia tra una eccezione di parte (cioè rimessa alla volontà di) ed un contemporaneo rilievo di ufficio, chiaramente proiettato a tutela di ben altro interesse e fondato su una diversa matrice teleologica. Ci si domanda come possa essere conciliata l’eccezione di parte con quella d’ufficio in ragione del potere dispositivo di uno ed il dovere dell’ufficio, dell’altro, di rilevare una n...

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