LA STIMA DEL FABBISOGNO POTENZIALE Clausole campione

LA STIMA DEL FABBISOGNO POTENZIALE. Al fine di giungere alla quantificazione della stima del fabbisogno potenziale e del gap di investimento presente nel territorio della Regione Lazio si è preso a riferimento le analisi elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la valutazione ex ante degli strumenti finanziari del PON Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2015 e del PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione 2014-2020, aggiornando e adeguando al contesto laziale le stime e le metodologie da esso adottate. L’analisi del fabbisogno teorico di investimento deve partire da una quantificazione della domanda potenziale che può essere espressa dai destinatari di un fondo per il microcredito, così come individuati dal POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio in relazione alle priorità 8.i e 8.ii. In particolare, si tratta dei seguenti gruppi target: Disoccupati con meno di 35 anni o più di 54 anni; Disoccupati di lunga durata (da 12 mesi o più); Donne disoccupate. Così come realizzato nell’ambito della valutazione ex ante degli strumenti finanziari elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), al fine di calcolare il fabbisogno potenziale sono stati presi considerati i NEET e i disoccupati, con quest’ultimi che riuniscono le tre diverse categorie specifiche sopra menzionate. Per ognuna di queste tipologie di destinatari viene determinato il bacino di riferimento e stimato il fabbisogno potenziale. I dati ISTAT relativi al 2016 registrano la presenza di 192.724 giovani NEET ricompresi nella fascia di età 15-29 anni, pari al 22,5% della corrispondente popolazione. Il dato è certamente molto elevato, pur se in riduzione negli ultimi anni grazie, soprattutto, alla contrazione presentata dalla componente femminile. Ai fini delle analisi il dato deve essere, tuttavia, aggiustato per eliminare due sottogruppi appartenenti all’insieme dei NEET:

Related to LA STIMA DEL FABBISOGNO POTENZIALE

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).