Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie competenze, ha stabilito di rendere disponibile un’offerta formativa pubblica inerente la formazione delle competenze di base e trasversali per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 81/2015, aggiornando anche la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato con Deliberazione regionale n. X/4676 del 23 dicembre 2015. Il Settore Politiche del Lavoro e Welfare di Città Metropolitana – su delega regionale - esplica le proprie competenze in materia di apprendistato promuovendo e finanziando, nei limiti delle risorse disponibili, un’offerta pubblica di servizi formativi a sostegno degli apprendisti, in particolare delle persone assunte con il contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 del D.lgs. 81/2015. Il presente Avviso, pertanto, si rivolge alle aziende e ai loro apprendisti al fine di illustrare le modalità di accesso all’offerta formativa pubblica finalizzata alla formazione obbligatoria degli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 81/2015 a valere per l’anno formativo 2022- 2023. La formazione è obbligatoria per le aziende, in quanto approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione, e favorisce l’iscrizione nonché la frequenza ai corsi entro 6 mesi dalla data di assunzione. Regione Lombardia, Direzione generale Formazione e Lavoro - Unità Organizzativa Mercato del lavoro, con decreto n. 5030 del 13/04/2022 ha provveduto, per l’annualità 2022, al riparto delle risorse per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere ex art. 44 del D.lgs. 81/2015, stabilendo che le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana, nell'utilizzo delle risorse assegnate, dovranno far riferimento alle modalità approvate con il decreto regionale n. 4573 del 03/04/2019. Tali risorse si sommano a quelle previste e liquidate con il Decreto regionale n. 14132 del 21/10/2021. Città Metropolitana, in continuità con la revisione del modello di programmazione territoriale, ha attuato quanto previsto da Regione nel sopra menzionato decreto, aggiornando il Catalogo degli Operatori e l’offerta formativa al fine di garantire la massima copertura del fabbisogno formativo sul territorio e l’aggiornamento dei moduli formativi in coerenza con le richieste del settore produttivo e la creazione di nuovi profili professionali.
Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;
Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.
Estensione territoriale Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Trasporto le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.
Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Guasto il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
stazione appaltante il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
Richiamati ⚫ la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: “Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti” che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l’adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo; ⚫ l’Accordo Quadro per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili per il triennio 2010 – 2012 da parte di strutture private accreditate, sottoscritto in data 12.02.2010 dalla Regione Xxxxxx-Romagna e dall’ANISAP; ⚫ la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche" e sue successive integrazioni e modificazioni; ⚫ le Deliberazioni della Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 327 del 23/2/2004 “applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” e n° 293 del 14/2/2005 “accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno” ⚫ la Deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 1056 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto “ Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie“; ⚫ il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Xxxxxx Xxxxxxx n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto “Primo provvedimento attuativo nell’ambito dell’assistenza territoriale del D.P.C.M. 12.01.2017 recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.Lgs.502/92”; ⚫ le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell’ambito della propria programmazione locale per l’anno 2017 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;
LAZIO Innova, inoltre, richiede di prevedere l’attivazione di ogni altra sottoscrizione e il relativo rinnovo – o, in alternativa, l’acquisto di licenze perpetue e il rinnovo dei relativi canoni annuali di manutenzione licenze – per qualunque prodotto, applicativo o tool che sia previsto in sede di Offerta Tecnica (un insieme di seguito definito come soluzioni add-on) sia come richiesta (vedi ad esempio soluzione per Time Report descritta nell’Allegato II) sia come proposta. A questo scopo l’Offerta Tecnica dovrà contenere una tabella analitica che esponga con chiarezza tipo e quantità di ciascuna sottoscrizione/licenza/canone1 richiesta per il funzionamento della proposta di progetto sull’intero ciclo di vita della fornitura. 2.1.2.2.Assistenza (HDII)
Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.
Capitolato Speciale Pag. 10 a 12
Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.
Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Abitazione La residenza anagrafica dell’Assicurato.