Common use of Lavori c.d. “Atipici” Clause in Contracts

Lavori c.d. “Atipici”. I contratti di lavoro atipici non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero paragrafo è riportato in corsivo. 1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche “collaborazione parasubordinata”, in sigla “Xx.Xx.Xx.”) 2) Contratto a Progetto (in sigla “Xx.Xx.Xxx.”) A norma di Xxxxx e di Contratto, potranno invece stipularsi Xx.Xx.Xxx. a) alle Collaborazioni Organizzate dal Committente disciplinate dal CCNL o dagli Accordi Collettivi; b) alle Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle Collaborazioni conformi alle previsioni dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto tra le Parti del presente CCNL. Le Parti aziendali potranno richiedere alla Commissione di Certificazione, istituita presso l’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (En.Bi.C.), la certificazione dei requisiti che caratterizzano la subordinazione anche in caso di Xx.Xx.Xxx. Il lavoratore potrà farsi assistere da un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.

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Lavori c.d. “Atipici”. I contratti Contratti di lavoro atipici che, a esclusione delle Collaborazioni di cui al successivo Titolo XI, non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono , sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione applicazione, che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero il presente paragrafo è riportato in corsivo. 1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche “collaborazione parasubordinata”, in sigla “Xx.Xx.Xx.”) 2) Contratto di Collaborazione Continuativa Pertanto, a Progetto (in sigla “Xx.Xx.Xxx.”) A norma di Xxxxx e di Contratto, potranno invece stipularsi Xx.Xx.Xxx.Collaborazioni Coordinate nei seguenti casi: a) alle Collaborazioni Organizzate dal Committente previste e disciplinate dal Titolo XI del presente CCNL o dagli Accordi Collettivisuccessivamente individuate dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Intepretazione Contrattuale; b) alle Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali intellettuali, per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle Collaborazioni conformi alle previsioni dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto tra le Parti del presente CCNLcontinuative svolte in maniera prevalentemente personale e autonomamente organizzate dal Collaboratore (ex art. 409 c.p.c. punto 3). Le Parti aziendali potranno richiedere alla Commissione di Certificazione, Certificazione istituita presso l’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (En.Bi.C.), oltre alle Commissioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 276/2003, la certificazione dell’assenza dei requisiti che caratterizzano la subordinazione anche in caso di Xx.Xx.Xxxe/o dei requisiti della Collaborazione. Il lavoratore Collaboratore potrà farsi assistere da un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.

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Lavori c.d. “Atipici”. I contratti Contratti di lavoro atipici che, ad esclusione delle Collaborazioni di cui al successivo Titolo XI, non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono , sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione applicazione, che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero il presente paragrafo è riportato in corsivo. 1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche “collaborazione parasubordinata”, in sigla “Xx.Xx.Xx.”) 2) Contratto a Progetto (in sigla “Xx.Xx.Xxx.”) A norma di Xxxxx e di Contratto, potranno invece stipularsi Xx.Xx.Xxx.) a) alle Collaborazioni Coordinate e Continuative stipulate secondo le previsioni del CCNL, di cui al precedente punto 1); b) alle Collaborazioni Organizzate dal Committente disciplinate dal CCNL o dagli Accordi Collettivinel settore Turimo e Pubblici Esercizi, così come previsto al successivo Titolo XI; bc) alle Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali per le quali sia è necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali; cd) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni; de) alle Collaborazioni conformi alle previsioni dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto tra le Parti del presente CCNL. Le Parti aziendali potranno richiedere alla Commissione di Certificazione, istituita presso l’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (En.Bi.C.), la certificazione dei requisiti (presenti o assenti) che caratterizzano la subordinazione anche in caso di Xx.Xx.Xxx. Il lavoratore potrà farsi assistere da un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.

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Lavori c.d. “Atipici”. I contratti Contratti di lavoro atipici che, ad esclusione delle Collaborazioni di cui al successivo Titolo XI, non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono , sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione applicazione, che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero il presente paragrafo è riportato in corsivo. 1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche “collaborazione parasubordinata”, in sigla “Xx.Xx.Xx.”) 2) Contratto a Progetto (in sigla “Xx.Xx.Xxx.”) A norma di Xxxxx e di Contratto, potranno invece stipularsi Xx.Xx.Xxx. a) alle Collaborazioni Organizzate dal Committente disciplinate dal CCNL o dagli Accordi Collettivinel settore Turismo e Pubblici Esercizi, così come previsto al successivo Titolo XI; b) alle Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle Collaborazioni conformi alle previsioni dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto tra le Parti del presente CCNL. Le Parti aziendali potranno richiedere alla Commissione di Certificazione, istituita presso l’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (En.Bi.C.), la certificazione dei requisiti che caratterizzano la subordinazione anche in caso di Xx.Xx.Xxx. Il lavoratore potrà farsi assistere da un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.

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Lavori c.d. “Atipici”. I contratti Contratti di lavoro atipici che, a esclusione delle Collaborazioni di cui al successivo Titolo XI, non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono , sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione applicazione, che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero il presente paragrafo è riportato in corsivo. 1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche “collaborazione parasubordinata”, in sigla “Xx.Xx.Xx.”) 2) Contratto a Progetto (in sigla Le Parti concordano sulla possibilità di instaurare Collaborazioni Coordinate e Continuative, anche solo dette “Xx.Xx.XxxXx.”, mirate ad assicurare, in condizioni di straordinarietà, l’integrazione dei servizi o compiti amministrativi, commerciali e gestionali in favore dell’Azienda. I Xx.Xx.Xx. non potranno essere impiegati per sostituire l’eventuale personale in sciopero. L’attività non potrà consistere in compiti meramente esecutivi e ripetivi o attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo della prestazione, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore. 2) A Contratto di Collaborazione Continuativa Pertanto, a norma di Xxxxx e di Contratto, potranno invece stipularsi Xx.Xx.Xxx.Collaborazioni Coordinate nei seguenti casi: a) alle Collaborazioni Organizzate dal Committente previste e disciplinate dal Titolo XI del presente CCNL o dagli Accordi Collettivisuccessivamente individuate dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Interpretazione Contrattuale; b) alle Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali intellettuali, per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle Collaborazioni conformi alle previsioni dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto tra le Parti del presente CCNLcontinuative svolte in maniera prevalentemente personale e autonomamente organizzate dal Collaboratore (ex art. 409 c.p.c. punto 3). Le Parti aziendali potranno richiedere alla Commissione di Certificazione, Certificazione istituita presso l’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (En.Bi.C.), oltre alle Commissioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 276/2003, la certificazione dell’assenza dei requisiti che caratterizzano la subordinazione anche in caso di Xx.Xx.Xxxe/o dei requisiti della Collaborazione. Il lavoratore Collaboratore potrà farsi assistere da un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.

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Lavori c.d. “Atipici”. I contratti Contratti di lavoro atipici che, ad esclusione delle Collaborazioni di cui al successivo Titolo XI, non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono , sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione applicazione, che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero il presente paragrafo è riportato in corsivo. 1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche “collaborazione parasubordinata”, in sigla “Xx.Xx.Xx.”) 2) Contratto a Progetto (in sigla “Xx.Xx.Xxx.”) A norma di Xxxxx e Lexxx x di Contratto, potranno invece stipularsi Xx.Xx.Xxx. a) alle Collaborazioni Organizzate dal Committente disciplinate dal CCNL o dagli Accordi Collettivinel settore Turismo e Pubblici Esercizi, così come previsto al successivo Titolo XI; b) alle Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle Collaborazioni conformi alle previsioni dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto tra le Parti del presente CCNL. Le Parti aziendali potranno richiedere alla Commissione di Certificazione, istituita presso l’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (En.Bi.C.), la certificazione dei requisiti che caratterizzano la subordinazione anche in caso di Xx.Xx.Xxx. Il lavoratore potrà farsi assistere da un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.

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Lavori c.d. “Atipici”. I contratti Contratti di lavoro atipici che, a esclusione delle Collaborazioni di cui al successivo Titolo XI, non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono , sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione applicazione, che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero il presente paragrafo è riportato in corsivo. 1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche “collaborazione parasubordinata”, in sigla “Xx.Xx.Xx.”) 2) Contratto a Progetto (in sigla “Xx.Xx.Xxx.”) A norma di Xxxxx e di Contratto, potranno invece stipularsi Xx.Xx.Xxx.Collaborazioni Coordinate dal Committente, in riferimento: a) alle Collaborazioni Organizzate dal Committente disciplinate dal CCNL o dagli Accordi Collettivipreviste al successivo Titolo XI; b) alle Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle Collaborazioni conformi alle previsioni dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto tra le Parti del presente CCNL. Le Parti aziendali potranno richiedere alla Commissione di Certificazione, Certificazione istituita presso l’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (En.Bi.C.), oltre alle Commissioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 276/2003, la certificazione dei requisiti che caratterizzano la subordinazione anche in caso di Xx.Xx.Xxx. Il lavoratore potrà farsi assistere da un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.

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Lavori c.d. “Atipici”. I contratti di lavoro atipici non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero paragrafo è riportato in corsivo. 1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche “collaborazione parasubordinata”, in sigla “Xx.Xx.Xx.Co.Co.Co.”) 2) Contratto a Progetto (in sigla “Xx.Xx.XxxCo.Pro.”) A norma di Xxxxx e di Contratto, potranno invece stipularsi Xx.Xx.Xxx.) a) alle Collaborazioni Organizzate dal Committente disciplinate dal CCNL o dagli Accordi CollettiviCoordinate e Continuative stipulate secondo le previsioni del CCNL, di cui al precedente punto 1); b) alle Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali per le quali sia è necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle Collaborazioni conformi alle previsioni dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto tra le Parti del presente CCNL. Le Parti aziendali potranno richiedere alla Commissione di Certificazione, istituita presso l’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (En.Bi.C.), la certificazione dei requisiti (presenti o assenti) che caratterizzano la subordinazione anche in caso di Xx.Xx.XxxCo.Pro. Il lavoratore potrà farsi assistere da un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.

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Lavori c.d. “Atipici”. I contratti di lavoro atipici non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero paragrafo è riportato in corsivo. 1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche “collaborazione parasubordinata”, in sigla “Xx.Xx.Xx.”) 2) Contratto a Progetto (in sigla “Xx.Xx.Xxx.”) A norma di Xxxxx e di Contratto, potranno invece stipularsi Xx.Xx.Xxx.) a) alle Collaborazioni Organizzate dal Committente disciplinate dal CCNL o dagli Accordi CollettiviCoordinate e Continuative stipulate secondo le previsioni del CCNL, di cui al precedente punto 1); b) alle Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali per le quali sia è necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle Collaborazioni conformi alle previsioni dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto tra le Parti del presente CCNL. Le Parti aziendali potranno richiedere alla Commissione di Certificazione, istituita presso l’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (En.Bi.C.), la certificazione dei requisiti (presenti o assenti) che caratterizzano la subordinazione anche in caso di Xx.Xx.Xxx. Il lavoratore potrà farsi assistere da un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.

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