Mobilità e Mercato del Lavoro Clausole campione

Mobilità e Mercato del Lavoro. Alle Aziende che applicano integralmente il presente Contratto è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di flessibilità previsti. Le Parti convengono che, a fronte di temporanea difficoltà di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che comportino esuberi occupazionali, nella Contrattazione di secondo livello si dovranno concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le conseguenze sociali della minore necessità d’impiego della forza lavoro, quali i Contratti di Solidarietà o anche facendo ricorso a strumenti contrattuali alternativi o integrativi ai soli strumenti di Legge.
Mobilità e Mercato del Lavoro. Art. 34 - Alle Aziende che applicano integralmente il presente Contratto è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di flessibilità previsti.
Mobilità e Mercato del Lavoro. Art. 33 - Fermo restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle aziende, gli strumenti di legge e i contratti di solidarietà (Legge 23.7.1991, n. 223 e legge 19.7.1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni), in via sperimentale, per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, le Parti stipulanti il presente CCNL convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, di concordare di volta in volta i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Mobilità e Mercato del Lavoro. Art. 28 Per tutta la durata di vigenza del presente c.c.n.l., in via sperimentale, è data la possibilitàdi utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti di legge ed i contratti di solidarietà (legge 23 luglio 1991, n. 223 e legge 19 luglio 1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni). Le Parti convengono che, a fronte di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione degli Studi che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali della minore necessità d'impiego della forza lavoro. Le Parti s'impegnano, altresì, a ricercare congiuntamente e con specifici accordi negoziali, soluzioni atte a:
Mobilità e Mercato del Lavoro. Ferma restando 1a possibi1ità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle cooperative, degli strumenti idonei di legge e i contratti di so1idarietà (legge 23.7.91 n. 223 e legge 19.7.93 n. 238 e successivi interventi), in via sperimentale e per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, le Parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il presente CCNL i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro. Le Parti, altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di: (a)definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga; (b)promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro; (c)realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Mobilità e Mercato del Lavoro. XV 34 Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Mobilità e Mercato del Lavoro. Per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, in via sperimentale, è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti di Xxxxx ed i contratti di solidarietà (Legge 23. 7. 1991, n. 223 e Legge 19.7.1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni). Le parti concordano sul fatto che nei momenti di difficoltà in concomitanza di processi di riorganizzazione o riconversione aziendale, di ristrutturazione, di difficoltà finanziaria, di crisi derivante da fattori endogeni od esogeni, debbano essere assunti comportamenti idonei ad alleviare per quanto possibile profili di esubero occupazionale, divenendo dunque l’impatto sociale di una diminuzione dell’opportunità lavorative. Le Parti s'impegnano, altresì, a ricercare congiuntamente e con specifici accordi negoziali, soluzioni atte a:
Mobilità e Mercato del Lavoro. Art. 28 - Per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, in via sperimentale, è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti di Legge ed i contratti di solidarietà (Legge 23. 7. 1991, n. 223 e Legge 19.7.1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni).
Mobilità e Mercato del Lavoro. TITOLO IX Mansioni promiscue- Mutamento mansioni- Jolly TITOLO X Assunzione -Documentazione -Visita medica TITOLO XI Periodo di prova TITOLO XII Orario di Lavoro TITOLO XIII Telelavoro pag. 25 pag. 28 TITOLO XIV Personale non soggetto a limitazione di orario TITOLO XVII Lavoro straordinario
Mobilità e Mercato del Lavoro. Art 15- Ferma restando 1a possibi1ità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle Cooperative, degli strumenti idonei di legge e i contratti di so1idarietà (Legge 23.