Common use of Lavoro a domicilio Clause in Contracts

Lavoro a domicilio. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3) 1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo. 2. Durante il periodo di congedo, spetta l’indennità giornaliera di cui all’articolo 22, a carico dell’INPS, in misura pari all’80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria. 3. Qualora, per l’assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale. 4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell’industria che presenta maggiori caratteri di affinità. 5. La corresponsione dell’indennità di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che, all’inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.

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Lavoro a domicilio. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla tutela del lavoro a domicilio (legge 30 18 dicembre 19711973, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000877 come modificata dalla L. n. 858/1980 e dal X.Xxx. 9 settembre 1994, n. 53, art. 3)566) le parti concordano quanto segue: 1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano a) le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo. 2. Durante il periodo di congedo, spetta l’indennità giornaliera di cui all’articolo 22, a carico dell’INPS, in misura pari all’80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria. 3. Qualora, per l’assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale. 4. Per i settori aziende committenti di lavoro a domicilio per sono tenute a comunicare alle R.S.U. i nominativi e l'indirizzo dei lavoratori ai quali non esistono corrispondenti industrie saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo e la quantità dei lavori stessi; b) l'azienda committente dovrà garantire che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro a domicilio sia eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto; c) il compenso per ferie, festività e la previdenza socialegratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% della normale retribuzione; d) il compenso - in sostituzione del preavviso e del trattamento di fine rapporto - verrà corrisposto nella misura del 6 per cento della normale retribuzione; e) il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo segue le norme del lavoro a cottimo e, sentite le organizzazioni sindacali interessatepertanto, si prenderà deve comprendere in ogni caso una percentuale di aumento non inferiore a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell’industria che presenta maggiori caratteri quella prevista nell'art. 18, Parte operai; f) è fatto divieto alle aziende committenti di affinità. 5. La corresponsione dell’indennità lavoro a domicilio di avvalersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati anche se giuridicamente configurati come lavoranti a domicilio, nonché di affidare lavoro a domicilio, di cui al comma 2 è subordinata alla condizione chelegge 18 dicembre 1973, all’inizio del congedo di maternitàn. 877, la lavoratrice riconsegni al committente tutte come modificata dalla legge n. 858/1980 e dal D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566, ai propri dipendenti interni. Inoltre le merci e il lavoro avuto in consegnaaziende si asterranno dall'affidare lavori a domicilio a terze persone, anche se non ultimatoche risultino avere una occupazione stabile.

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