Classificazione dei lavoratori Clausole campione

Classificazione dei lavoratori. 1. Le figure professionali dei lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono le seguenti: A) Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi.
Classificazione dei lavoratori. Il personale viene inquadrato come segue: 1. Appartengono a quest’area professionale quei lavoratori/trici ai quali l’agente, per l’importanza e l’autonomia delle funzioni e della conse- guente responsabilità, delega compiti che comportano autonome deci- sioni e responsabilità gestionali in merito alla pianificazione, gestione e controllo del personale e delle risorse dell’agenzia sovrintendono all’attività di due o più uffici, facenti capo ad una stessa agenzia, a ciascuno dei quali sia preposto un Capo ufficio. Quadri Lavoratori che, muniti di procura generale, sono stati forniti di pieni poteri per tutti gli affari che concernono l’attività propria dell’agente. 2. Appartengono a quest’area professionale i lavoratori/trici che svolgono mansioni che richiedono competenze tecnico professionali rilevanti per i livelli più elevati, nell’ambito di un’autonomia delimitata dalle prassi operative del settore assicurativo ovvero definita da direttive superiori 3. I lavoratori di cui alla presente area professionale sono tenuti a verifi- care la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle procedure adottate, anche dal personale da essi eventualmente gerarchicamente dipendente. 4. Nei livelli retributivi più alti in quest’area professionale sono inseriti lavoratori la cui attività si svolge nell’ambito di procedure non rigida- mente definite, sulle quali possono intervenire allo scopo di migliorare il processo produttivo ed ottimizzare i relativi risultati. 5. Alcuni profili professionali, in particolare, pianificano l’organizzazione del processo lavorativo del proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di risorse. 6. Nell’ambito della presente area professionale sono previste tre posizio- ni organizzative. Lavoratori/trici che siano preposti in via continuativa, quali responsabili del coordinamento, pianificazione e controllo, nell’ambito dell’Agenzia e/o di sedi secondarie ed uffici distaccati, di un gruppo o di una unità operativa di lavoratori, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l’inquadra- mento nell’area professionale B lavoratori/trici che in autonomia ed in via continuativa svolgono compiti per i quali è richiesta una elevata competenza tecnico/commerciale, una capacità d’uso intensivo e di alto livello degli strumenti informatici e/o svi- luppano studi e progetti relativi a problemi complessi. Capi Ufficio o capi di altre unità comunque denominate identificati dalla prima parte della declaratoria.
Classificazione dei lavoratori. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 9 categorie pro- fessionali e livelli retributivi, ai quali corrispondono i valori mensili delle tabelle allegate. I livelli indicati sono ragguagliati a mese (173 ore). L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esem- plificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni per settore indicate al successivo punto A).
Classificazione dei lavoratori. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 9 categorie professionali e livelli retributivi, ai quali corrispondono i valori mensili delle tabelle allegate. I livelli indicati sono ragguagliati a mese (173 ore). L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni per settore indicate al successivo punto A). Per tutti i fini di legge compresi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi, la classificazione per categoria giuridica degli addetti all'industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti si rinviene facendo riferimento agli alinea con cui sono suddivise le declaratorie e relativi profili professionali ed esemplificazioni di inquadramento dei lavoratori. a) Appartengono alla categoria giuridica "operai" i lavoratori di cui alla 1ª categoria ed al 1° alinea della 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª categoria; b) Appartengono alla categoria contrattuale "intermedi" i lavoratori di cui al 2° alinea della 4ª, 5ª e 6ª categoria come individuati dall'Allegato 3; c) Appartengono alla categoria giuridica "impiegati" i lavoratori che operano con specifica collaborazione, di cui al 2° alinea della 2ª e 3ª categoria, al 3° alinea della 4ª, 5ª e 6ª categoria, alla 7ª, 8ª e 9ª categoria; d) Appartengono alla categoria giuridica "Quadri" i lavoratori della 8ª e 9ª categoria, come specificato dalle declaratorie rispettivamente del livello quadri B e del livello quadri A. Con la definizione delle norme sopra estese, le parti non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi in sede aziendale che, in tal caso, assorbono quanto definito dalle suddette norme. Ogni eventuale controversia di carattere interpretativo relativa al presente articolo che dovesse sorgere in fase applicativa è demandata all'esame delle parti stipulanti. Le parti in sede aziendale, laddove necessario, procederanno all'armonizzazione con le norme del c.c.n.l. verificando le condizioni complessive in essere. Le parti, nel ritenere utile e necessaria una riforma del sistema di classificazione dei lavoratori, hanno convenuto di affidare al Comitato paritetico tecnico-scientifico il compito di analizzare e discutere i possibili interventi di riforma, da illustrare alle stesse parti entro luglio 2014. Su queste basi le parti avvieranno il confronto con l'obiettivo di giungere a una razionale e condivisa riforma entro la scadenza del prese...
Classificazione dei lavoratori. A decorrere dal 1° giugno 2021, le Parti concordano di adottare il seguente sistema di inquadramento dei lavoratori. I profondi cambiamenti dei fattori e dei modelli di organizzazione del lavoro intervenuti in questi anni in funzione dell’evoluzione dei mercati, delle filiere, dei processi di creazione del valore interni alle imprese e dell’evoluzione tecnologica, caratterizzata dalla crescente digitalizzazione e dalle innovazioni connesse ad In- dustria 4.0., comportano una trasformazione della prestazione lavorativa e delle professionalità. In questo contesto, il sistema di inquadramento intende valorizzare il contributo atteso del lavoratore in termini di responsabilità ed autonomia proprie dei diversi ruoli aziendali attualizzando i contenuti di professionalità e la termino- logia dell’attuale sistema di inquadramento, prendendo atto delle innovazioni tec- nologiche ed organizzative e della trasformazione digitale dell’industria e della società dal 1973 ad oggi, tenendo conto dell’internazionalizzazione delle organiz- zazioni e dei sistemi professionali anche con riferimento al sistema europeo QEQ, garantendo compatibilità con il quadro normativo e di certificazione generali e di comparto/filiera dei sistemi aziendali. I lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali di quadri, impiegati e ope- rai sono inquadrati in una classificazione unica articolata in nove livelli di inqua- dramento ricompresi in quattro campi di responsabilità di ruolo:
Classificazione dei lavoratori. I lavoratori sono inquadrati sulla base di un unico sistema di classificazione, articolato su 8 livelli professionali con altrettanti livelli retributivi, ai quali corrispondono identici valori di retribuzione tabellare base, secondo la tabella allegata. Per l'inquadramento dei lavoratori, anche nelle nuove forme di professionalità, si utilizzeranno le declaratorie e i profili esemplificativi previsti nel seguente schema di classificazione professionale unica. Ai fini dell'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti specifici previsti per i quadri, gli impiegati e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di CCNL, si farà riferimento, in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta e alla posizione dei singoli nell'organizzazione aziendale, ai criteri di appartenenza alle singole categorie legali o contrattuali. Le esemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono il numero delle mansioni esistenti. Le mansioni non esemplificate o le mansioni obiettivamente nuove, derivanti da innovazioni tecnologiche o da nuove forme di organizzazione del lavoro e che verranno individuate da un esame comune tra Direzione aziendale e RSU in relazione anche ai riflessi sulla professionalità, verranno inquadrate nell'ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla base delle declaratorie. Le eventuali controversie derivanti da quanto sopra formeranno oggetto d'esame tra la Direzione aziendale e la RSU. In caso di mancato accordo la controversia sarà esaminata a livello territoriale. Nota a verbale - All'atto dell'assunzione l'azienda indicherà a ciascun lavoratore il livello professionale del sistema d'inquadramento unico cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione nonché la parte speciale che gli viene applicata.
Classificazione dei lavoratori. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali ed 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età. L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A). La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto la attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di Accordo interconfederale e di Contratto collettivo e che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente Contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica. Pertanto eventuali azioni giudiziarie promosse da lavoratori comunque aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto, e intese ad ottenere l’estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l’automatico e corrispettivo scioglimento della Federmeccanica - e con essa delle aziende metalmeccaniche rappresentate - e dell’Assistal - per i suoi associati - dalle obbligazioni in tale presupposto assunte. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si obbligano ad intervenire perché non siano proposte le azioni di cui sopra. L’iniziativa di dichiarare lo scioglimento dalle obbligazioni di cui sopra è di competenza esclusiva sia della Federmeccanica sia dell’Assistal, a livello nazionale, previo esame con le Organizzazioni sindacali stipulanti.
Classificazione dei lavoratori. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica artico- lata su 7 categorie professionali ed 8 livelli retributivi, ai quali corri- spondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle al- legate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di eta`. L’inquadramento dei lavoratori e` effettuato secondo le declarato- rie generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A). A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi. L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal pre- sente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali, e degli esempi. Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai pre- supposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti pro- fessionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di inqua- drare le figure professionali non indicate nel testo, cos`ı come le fi- gure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavo- ratori della 1ª categoria, non indicate perche´ gia` sufficientemente de- finite nelle declaratorie.
Classificazione dei lavoratori. Alla fine dell’articolo viene aggiunto: E’ istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 marzo 2005. La medesima Commissione è chiamata, altresì, a definire il nuovo sistema di inquadramento dei lavoratori, anche alla luce delle risultanze della ricerca sui fabbisogni formativi realizzata per il settore artigiano, giusta quanto previsto dalla lettera C, punto 4 dell’Accordo interconfederale 17 marzo 2004. In particolare, entro il 31 marzo 2005, la Commissione dovrà effettuare: ▪ l’ analisi e l’eventuale rielaborazione dell’attuale sistema di classificazione; ▪ l’introduzione di nuove figure professionali; ▪ la revisione delle competenze delle figure tradizionali; ▪ la revisione dei periodi di preavviso. Nel vigente sistema di classificazione è inserita, con decorrenza dal 1° settembre 2004, la seguente figura professionale: Operaio di 4° livello Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. La Commissione paritetica provvederà prioritariamente entro il 31 dicembre 2004 a definire le declaratorie relative alle seguenti figure : Responsabile recupero archeologico e del restauro 6° livello Operatore archeologico 5° livello Operatore del restauro 5° livello Operaio in cantiere archeologico 4° livello Operatore del restauro 4° livello Operaio specializzato archeologico 3° livello Operatore del restauro 3° livello LAVORATORI NEL SETTORE CALCESTRUZZO Coordinatore di impianti 6° livello Capo impianto venditore 5° livello Operatore di centrale 5° livello Operatore di centrale di 4° livello Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 3°livello Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 2° livello Entro la medesima data la Commissione definirà livelli e relative declaratorie della figura del Rocciatore.
Classificazione dei lavoratori. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 6 categorie professionali e 7 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle indicate all'art. 25.