Common use of LAVORO ACCESSORIO Clause in Contracts

LAVORO ACCESSORIO. Per molte collaborazioni – soprattutto per quelle svolte da pensionati – una soluzione può trovarsi nell’utilizzo del “lavoro accessorio”, compensabile con i buoni (voucher) Il limite per avvalersi di tale regime, è di €. 7.000,00 annui netti, pari a €. 9333,33 annui lordi (corrispondenti a €.777,77 mensili lordi e €. 583,33 mensili netti). Per tale tipologia di lavoro, l’unico parametro normativo richiesto è quello concernente l’ammontare del compenso, non sussistendo altri requisiti o limiti (quali la durata). L’altro limite - compenso che non può superare, per ciascun committente €. 2.000,00 annui netti (€. 2.666,66 lordi) – è valido solo per gli imprenditore e professionista. Non si applica pertanto agli enti non commerciali, riconosciuti e non riconosciuti che, nel concreto, non svolgano attività imprenditoriali. È prudenziale evitare la corresponsione di un importo mensile uguale, per evitare di fornire lo spunto per indebite interpretazioni restrittive della norma. Il vantaggio di questo regime è che il lavoratore beneficia della copertura assicurativa Inail e dei contributi previdenziali (difatti per ogni buono da €. 10,00, il lavoratore ne percepisce 7,50), mentre l’importo netto percepito, non è soggetto ad alcuna tassazione in capo al lavoratore

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria, Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria, www.cislpiemonte.it

LAVORO ACCESSORIO. Per molte collaborazioni – soprattutto per quelle svolte da pensionati – una soluzione può trovarsi nell’utilizzo del “lavoro accessorio”, compensabile con i buoni (voucher) Il limite per avvalersi di tale regime, è di €. 7.000,00 annui netti, pari a €. 9333,33 annui lordi (corrispondenti a €.777,77 mensili lordi e €. 583,33 mensili netti). Per tale tipologia di lavoro, l’unico parametro normativo richiesto è quello concernente l’ammontare del compenso, non sussistendo altri requisiti o limiti (quali la durata). L’altro limite - compenso che non può superare, per ciascun committente €. 2.000,00 annui netti (€. 2.666,66 lordi) – è valido solo per gli imprenditore e professionista. Non si applica pertanto agli enti non commerciali, riconosciuti e non riconosciuti che, nel concreto, non svolgano attività imprenditoriali. È prudenziale evitare la corresponsione di un importo mensile uguale, per evitare di fornire lo spunto per indebite interpretazioni restrittive della norma. Il vantaggio di questo regime è che il lavoratore beneficia della copertura assicurativa Inail e dei contributi previdenziali (difatti per ogni buono da €. 10,00, il lavoratore ne percepisce 7,50), mentre l’importo netto percepito, non è soggetto ad alcuna tassazione in capo al lavoratore.

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LAVORO ACCESSORIO. Per molte collaborazioni – soprattutto per quelle svolte da pensionati – una soluzione può trovarsi nell’utilizzo del “lavoro accessorio”, compensabile con i buoni (voucher) ). Il limite per avvalersi di tale regime, è di €. 7.000,00 annui netti, pari a €. 9333,33 annui lordi (corrispondenti a €.777,77 mensili lordi e €. 583,33 mensili netti). Per tale tipologia di lavoro, l’unico parametro normativo richiesto è quello concernente l’ammontare del compenso, non sussistendo altri requisiti o limiti (quali la durata). L’altro limite - compenso che non può superare, per ciascun committente €. 2.000,00 annui netti (€. 2.666,66 lordi) – è valido solo per gli imprenditore e professionista. Non si applica pertanto agli enti non commerciali, riconosciuti e non riconosciuti che, nel concreto, non svolgano attività imprenditoriali. È prudenziale evitare la corresponsione di un importo mensile uguale, per evitare di fornire lo spunto per indebite interpretazioni restrittive della norma. Il vantaggio di questo regime è che il lavoratore beneficia della copertura assicurativa Inail e dei contributi previdenziali (difatti per ogni buono da €. 10,00, il lavoratore ne percepisce 7,50), mentre l’importo netto percepito, non è soggetto ad alcuna tassazione in capo al lavoratore

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LAVORO ACCESSORIO. Per molte collaborazioni – soprattutto per quelle svolte da pensionati – una soluzione può trovarsi nell’utilizzo del “lavoro accessorio”, compensabile con i buoni (voucher) Il limite per avvalersi di tale regime, è di €. 7.000,00 annui netti, pari a €. 9333,33 annui lordi (corrispondenti a €.777,77 mensili lordi e €. 583,33 mensili netti). Per tale tipologia di lavoro, l’unico parametro normativo richiesto è quello concernente l’ammontare del compenso, non sussistendo altri requisiti o limiti (quali la durata). L’altro limite - compenso che non può superare, per ciascun committente €. 2.000,00 annui netti (€. 2.666,66 lordi) – è valido solo per gli imprenditore e professionista. Non si applica pertanto agli enti non commerciali, riconosciuti e non riconosciuti che, nel concreto, non svolgano attività imprenditoriali. È prudenziale evitare la corresponsione di un importo mensile uguale, per evitare di fornire lo spunto per indebite interpretazioni restrittive della norma. Il vantaggio di questo regime è che il lavoratore beneficia della copertura assicurativa Inail INAIL e dei contributi previdenziali (difatti per ogni buono da €. 10,00, il lavoratore ne percepisce 7,50), mentre l’importo netto percepito, non è soggetto ad alcuna tassazione in capo al lavoratore

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