Common use of Lavoro agile Clause in Contracts

Lavoro agile. È un nuovo capitolo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il lavoro agile ha un suo riconoscimento nell’ambito della contrattazione di I livello e una propria regolamentazione per il settore, fondata su tre aspetti fondamentali: volontarietà, tutela della dignità e rispetto della salute e sicurezza. Le nuove esigenze personali e familiari dei dipendenti in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro rendono necessarie nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa e l’evoluzione tecnologica, d’altro canto, rende possibile il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano tali richieste. Con tale premessa si è definita una regolamentazione del lavoro agile (c.d. smart working) inteso come forma innovativa e flessibile della prestazione lavorativa di lavoro subordinato eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione e con l’utilizzo di strumenti informatici forniti dal datore di lavoro. È solo su base volontaria e, salvo quanto stabilito dalla contrattazione aziendale, può essere svolto presso: • altra sede/hub aziendale adeguatamente attrezzate e idonee a tutelare dignità, salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori; • residenza privata/domicilio della lavoratrice/lavoratore; • altro luogo stabilito dalla contrattazione collettiva o indicato da lavoratrici/lavoratori e preventivamente autorizzato dall’azienda. L’orario di lavoro della prestazione, le pause e i riposi restano quelli previsti dal Contratto Nazionale di categoria. La Lavoratrice od il Lavoratore potrà essere contattato durante l’orario di lavoro ed eventuali impedimenti tecnici dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda. Il numero massimo di giornate in modalità di lavoro agile è di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali/di gruppo. Il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l’attività lavorativa viene prestata in altra sede/hub aziendale. Sono previsti specifici interventi formativi per le Lavoratrici e i Lavoratori coinvolti e sono garantiti tutti i diritti sindacali regolati dall’Accordo nazionale sulle libertà sindacali.

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Samples: www.firstcisl.it, www.sgbcisl.it

Lavoro agile. È Per gestire un nuovo capitolo del Contratto Collettivo Nazionale approccio organizzativo basato sulla flessibilità di Lavorotempo e di spazio, è necessario individuare, di comune accordo tra le Parti collettive, delle previsioni organizzative di lavoro agile. Il lavoro agile ha un suo riconoscimento nell’ambito della contrattazione di I livello e una propria regolamentazione per il settore, fondata su tre aspetti fondamentaliagile: volontarietà, tutela della dignità e rispetto della salute e sicurezza. Le nuove esigenze personali e familiari •deve essere strumento conciliativo dei dipendenti in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; •deve essere strumento di limitazione della mobilità territoriale involontaria; •deve prevedere i medesimi criteri di valutazione di tutto il personale. Nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro rendono necessarie nuove forme giornaliero e settimanale individuale il lavoro agile: •può essere svolto dal domicilio del dipendente, da hub aziendale e da altro luogo, purché concordato; •deve svolgersi: a) con il rispetto della pausa pranzo e il riconoscimento del lavoro straordinario, da svolgersi comunque nei limiti previsti contrattualmente; b) nel rispetto di flessibilità della pause e riposi previsti dalla legge; c) prevedendo la volontarietà e un numero massimo di giorni lavorativi e settimane per anno solare. La modulistica contrattuale individuale deve essere concordata a livello aziendale. Prevedere la consegna annuale dei dati relativi a lavoratrici/tori che applicano lo SW (numero lavoratrici/tori coinvolte/i per genere, luoghi di lavoro, orari, valutazioni, inquadramenti). Il datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza della/del Lavoratrice/tore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile deve consegnare, con cadenza annuale, una informativa scritta sui rischi generali e l’evoluzione tecnologica, d’altro canto, rende possibile il diffondersi specifici connessi alla particolare modalità di modelli organizzativi che favoriscano tali richieste. Con tale premessa si è definita una regolamentazione svolgimento del lavoro agile (c.d. smart working) inteso come forma innovativa e flessibile della prestazione lavorativa rapporto di lavoro subordinato eseguita in parte in luogo diverso dalla sede e sull’utilizzo di assegnazione attrezzature e con l’utilizzo di strumenti informatici forniti dal datore di lavoro. È solo su base volontaria e, salvo quanto stabilito dalla contrattazione aziendale, può essere svolto presso: • altra sede/hub aziendale adeguatamente attrezzate e idonee apparecchiature messe a tutelare dignità, salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori; • residenza privata/domicilio della lavoratrice/lavoratore; • altro luogo stabilito dalla contrattazione collettiva o indicato da lavoratrici/lavoratori e preventivamente autorizzato dall’azienda. L’orario di lavoro disposizione per lo svolgimento della prestazione, inoltre va previsto un momento formativo/informativo (in aula o online) preventivo e successivamente una volta l’anno sulle regole di utilizzo delle dotazioni assegnate (secondo policy, privacy e salute e sicurezza). I supporti hardware e software devono essere comunque forniti dall’azienda. Nel dare attuazione all’art. 23 della legge 81/2017 vanno rispettate le pause previsioni della Circolare Inail nr. 48. Le/i Lavoratrici/tori sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e i riposi restano quelli previsti le malattie professionali e sono anche tutelati per l’infortunio in itinere inteso come quello che avviene durante “il normale percorso di andata e ritorno dal Contratto Nazionale luogo di categoriaabitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali” quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da: •esigenze connesse alla prestazione stessa; •necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro; •risponda a criteri di ragionevolezza. La Lavoratrice od il Lavoratore potrà essere contattato durante l’orario di lavoro ed eventuali impedimenti tecnici dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda. Il numero massimo di giornate È opportuno a tal proposito prevedere che: •l’attività lavorativa in modalità agile possa essere svolta presso qualsiasi locale aziendale opportunamente attrezzato; •nei casi esclusi dalla Circolare Inail nr. 48 dell’Inail e dalla difficile individuazione dei criteri di lavoro agile è ragionevolezza, si attivi la polizza di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali/di gruppo. Il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l’attività lavorativa viene prestata in altra sede/hub aziendale. Sono previsti specifici interventi formativi per le Lavoratrici e i Lavoratori coinvolti e sono garantiti tutti i diritti sindacali regolati dall’Accordo nazionale sulle libertà sindacalicopertura assicurativa extraprofessionale.

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Samples: www.firstcisl.it, www.falcri-is.com

Lavoro agile. È un nuovo capitolo del Contratto Collettivo Nazionale Le Parti condividono l'obiettivo di Lavoro. Il lavoro agile ha un suo riconoscimento nell’ambito della contrattazione promuovere nuove forme flessibili e semplificate di I livello lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e una propria regolamentazione per il settore, fondata su tre aspetti fondamentali: volontarietà, tutela della dignità e rispetto della salute e sicurezza. Le nuove esigenze personali e familiari di favorire la conciliazione dei dipendenti in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. A tal fine considerano "il lavoro rendono agile" una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi. "Il lavoro agile" consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati. Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali. Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le Parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa e l’evoluzione tecnologica, d’altro canto, rende possibile il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano tali richieste. Con tale premessa si è definita una regolamentazione per la concessione del lavoro agile (c.d. smart working) inteso come forma innovativa e flessibile della prestazione lavorativa è di lavoro subordinato eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione e con l’utilizzo di strumenti informatici forniti dal esclusiva competenza del datore di lavoro. È solo su base volontaria Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e, salvo quanto stabilito dalla contrattazione /o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza. L'esecuzione dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata stabilita tra le Parti. L'azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di "lavoro agile" se non diversamente pattuito nell'apposito accordo attuativo. La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può essere svolto presso: • altra sede/hub aziendale adeguatamente attrezzate sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e idonee a tutelare dignità, salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori; • residenza privata/domicilio non comporta nessuna modifica della lavoratrice/lavoratore; • altro luogo stabilito dalla contrattazione collettiva o indicato da lavoratrici/lavoratori e preventivamente autorizzato dall’azienda. L’orario sede di lavoro della prestazioneai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, le pause sul livello retributivo e i riposi restano quelli previsti dal Contratto Nazionale sulle possibilità di categoria. La Lavoratrice od il Lavoratore potrà essere contattato durante l’orario crescita professionale, ai sensi del presente CCNL Il dipendente in regime di "lavoro ed eventuali impedimenti tecnici dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda. Il numero massimo di giornate in modalità di lavoro agile è di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali/di gruppo. Il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l’attività lavorativa viene prestata in altra sede/hub aziendale. Sono previsti specifici interventi formativi per le Lavoratrici e i Lavoratori coinvolti e sono garantiti tutti agile" conserva integralmente i diritti sindacali regolati dall’Accordo nazionale sulle libertà sindacaliesistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge nell'impresa. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il "lavoro agile", le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse e eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo. Le Parti si impegnano a effettuare interventi congiunti per contribuire all'implementazione delle normative afferenti la materia in questione.

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Lavoro agile. È Per gestire un nuovo capitolo del Contratto Collettivo Nazionale approccio organizzativo basato sulla flessibilità di Lavorotempo e di spazio, è necessario individuare, di comune Accordo tra le Parti collettive, delle previsioni organizzative di lavoro agile. Il lavoro agile ha un suo riconoscimento nell’ambito della contrattazione di I livello e una propria regolamentazione per il settore, fondata su tre aspetti fondamentaliagile: volontarietà, tutela della dignità e rispetto della salute e sicurezza. Le nuove esigenze personali e familiari • deve essere strumento conciliativo dei dipendenti in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro rendono necessarie nuove forme lavoro; • deve essere strumento di flessibilità limitazione della prestazione lavorativa e l’evoluzione tecnologica, d’altro canto, rende possibile mobilità territoriale involontaria; • deve prevedere i medesimi criteri di valutazione di tutto il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano tali richiestepersonale. Con tale premessa si è definita una regolamentazione del lavoro agile (c.d. smart working) inteso come forma innovativa e flessibile Nel rispetto della prestazione lavorativa durata massima dell’orario di lavoro subordinato eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione giornaliero e con l’utilizzo di strumenti informatici forniti dal datore di lavoro. È solo su base volontaria e, salvo quanto stabilito dalla contrattazione aziendale, settimanale individuale il lavoro agile: • può essere svolto presso: • altra sede/dal domicilio del dipendente, da hub aziendale adeguatamente attrezzate e idonee da altro luogo, purché concordato; • deve svolgersi: a) con il rispetto della pausa pranzo e il riconoscimento del lavoro straordinario, da svolgersi comunque nei limiti previsti contrattualmente; b) nel rispetto di pause e riposi previsti dalla legge; c) prevedendo la volontarietà e un numero massimo di giorni lavorativi e settimane per anno solare. La modulistica contrattuale individuale deve essere concordata a tutelare dignitàlivello aziendale. Prevedere la consegna annuale dei dati relativi a lavoratrici/tori che applicano lo SW (numero lavoratrici/tori coinvolte/i per genere, luoghi di lavoro, orari, valutazioni, inquadramenti). Il datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza della/del Lavoratrice/tore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile deve consegnare, con cadenza annuale, una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di lavoratrici e lavoratori; • residenza privata/domicilio della lavoratrice/lavoratore; • altro luogo stabilito dalla contrattazione collettiva o indicato da lavoratrici/lavoratori e preventivamente autorizzato dall’azienda. L’orario svolgimento del rapporto di lavoro e sull’utilizzo di attrezzature e apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione, inoltre va previsto un momento formativo/informativo (in aula o online) preventivo e successivamente una volta l’anno sulle regole di utilizzo delle dotazioni assegnate (secondo policy, privacy e salute e sicurezza). I supporti hardware e software devono essere comunque forniti dall’azienda. Nel dare attuazione all’art. 23 della legge 81/2017 vanno rispettate le pause previsioni della Circolare Inail nr. 48. Le/i Lavoratrici/tori sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e i riposi restano quelli previsti le malattie professionali e sono anche tutelati per l’infortunio in itinere inteso come quello che avviene durante “il normale percorso di andata e ritorno dal Contratto Nazionale luogo di categoriaabitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali” quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da: • esigenze connesse alla prestazione stessa; • necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro; • risponda a criteri di ragionevolezza. La Lavoratrice od il Lavoratore potrà essere contattato durante l’orario di lavoro ed eventuali impedimenti tecnici dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda. Il numero massimo di giornate È opportuno a tal proposito prevedere che: • l’attività lavorativa in modalità agile possa essere svolta presso qualsiasi locale aziendale opportunamente attrezzato; • nei casi esclusi dalla Circolare Inail nr. 48 dell’Inail e dalla difficile individuazione dei criteri di lavoro agile è ragionevolezza, si attivi la polizza di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali/di gruppo. Il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l’attività lavorativa viene prestata in altra sede/hub aziendale. Sono previsti specifici interventi formativi per le Lavoratrici e i Lavoratori coinvolti e sono garantiti tutti i diritti sindacali regolati dall’Accordo nazionale sulle libertà sindacalicopertura assicurativa extraprofessionale.

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Lavoro agile. È un nuovo capitolo del Contratto Collettivo Nazionale Le Parti condividono l'obiettivo di Lavoro. Il lavoro agile ha un suo riconoscimento nell’ambito della contrattazione promuovere nuove forme flessibili e semplificate di I livello lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e una propria regolamentazione per il settore, fondata su tre aspetti fondamentali: volontarietà, tutela della dignità e rispetto della salute e sicurezza. Le nuove esigenze personali e familiari di favorire la conciliazione dei dipendenti in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. A tal fine considerano "il lavoro rendono agile" una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi. "Il lavoro agile" consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati. Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali. Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le Parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa e l’evoluzione tecnologica, d’altro canto, rende possibile il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano tali richieste. Con tale premessa si è definita una regolamentazione per la concessione del lavoro agile (c.d. smart working) inteso come forma innovativa e flessibile della prestazione lavorativa è di lavoro subordinato eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione e con l’utilizzo di strumenti informatici forniti dal esclusiva competenza del datore di lavoro. È solo su base volontaria Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e, salvo quanto stabilito dalla contrattazione /o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza. L'esecuzione dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata stabilita tra le Parti. L'azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli strumenti. informatici e/o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di "lavoro agile" se non diversamente pattuito nell'apposito accordo attuativo. La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavornture ndl'oq;anizzaziune aziendale, può essere svolto presso: • altra sede/hub aziendale adeguatamente attrezzate �ulla t:onnotazione giuri<lka <lel rapporto subordinato e idonee a tutelare dignità, salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori; • residenza privata/domicilio non comporta nessuna modifica della lavoratrice/lavoratore; • altro luogo stabilito dalla contrattazione collettiva o indicato da lavoratrici/lavoratori e preventivamente autorizzato dall’azienda. L’orario sede di lavoro della prestazioneai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, le pause sul livello retributivo e i riposi restano quelli previsti dal Contratto Nazionale sulle possibilità di categoria. La Lavoratrice od il Lavoratore potrà essere contattato durante l’orario di lavoro ed eventuali impedimenti tecnici dovranno essere tempestivamente comunicati all’aziendacrescita professionale, ai sensi del presente c.c.n.l. Il numero massimo dipendente in regime di giornate in modalità di "lavoro agile è di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali/di gruppo. Il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l’attività lavorativa viene prestata in altra sede/hub aziendale. Sono previsti specifici interventi formativi per le Lavoratrici e i Lavoratori coinvolti e sono garantiti tutti agile" conserva integralmente i diritti sindacali regolati dall’Accordo nazionale sulle libertà sindacaliesistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge nell'impresa. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il "lavoro agile", le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse e eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo. Le Parti si impegnano a effettuare interventi congiunti per contribuire all'implementazione delle normative afferenti la materia in questione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro agile. È un nuovo capitolo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il lavoro agile ha un suo riconoscimento nell’ambito della contrattazione di I livello e una propria regolamentazione per il settore, fondata su tre aspetti fondamentali: volontarietà, tutela della dignità e rispetto della salute e sicurezza. Le nuove esigenze personali e familiari dei dipendenti in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro rendono necessarie nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa e l’evoluzione tecnologica, d’altro canto, rende possibile il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano tali richieste. Con tale premessa si è definita una regolamentazione del lavoro agile (c.d. smart working) inteso come forma innovativa e flessibile della prestazione lavorativa di lavoro subordinato eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione e con l’utilizzo di strumenti informatici forniti dal datore di lavoro. È solo su base volontaria e, salvo quanto stabilito dalla contrattazione aziendale, può essere svolto presso: altra sede/hub aziendale adeguatamente attrezzate e idonee a tutelare dignità, salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori; residenza privata/domicilio della lavoratrice/lavoratore; altro luogo stabilito dalla contrattazione collettiva o indicato da lavoratrici/lavoratori e preventivamente autorizzato dall’azienda. L’orario di lavoro della prestazione, le pause e i riposi restano quelli previsti dal Contratto Nazionale di categoria. La Lavoratrice od il Lavoratore potrà essere contattato durante l’orario di lavoro ed eventuali impedimenti tecnici dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda. Il numero massimo di giornate in modalità di lavoro agile è di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali/di gruppo. Il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l’attività lavorativa viene prestata in altra sede/hub aziendale. Sono previsti specifici interventi formativi per le Lavoratrici e i Lavoratori coinvolti e sono garantiti tutti i diritti sindacali regolati dall’Accordo nazionale sulle libertà sindacali.

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Lavoro agile. È un nuovo capitolo del Contratto Collettivo Nazionale Le Parti condividono l'obiettivo di Lavoro. Il lavoro agile ha un suo riconoscimento nell’ambito della contrattazione promuovere nuove forme flessibili e semplificate di I livello lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e una propria regolamentazione per il settore, fondata su tre aspetti fondamentali: volontarietà, tutela della dignità e rispetto della salute e sicurezza. Le nuove esigenze personali e familiari di favorire la conciliazione dei dipendenti in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. A tal fine considerano "il lavoro rendono agile" una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi. "Il lavoro agile" consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati. Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali. Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le Parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa e l’evoluzione tecnologica, d’altro canto, rende possibile il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano tali richieste. Con tale premessa si è definita una regolamentazione per la concessione del lavoro agile (c.d. smart working) inteso come forma innovativa e flessibile della prestazione lavorativa è di lavoro subordinato eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione e con l’utilizzo di strumenti informatici forniti dal esclusiva competenza del datore di lavoro. È solo su base volontaria Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e, salvo quanto stabilito dalla contrattazione /o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza. L'esecuzione dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata stabilita tra le Parti. L'azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di "lavoro agile" se non diversamente pattuito nell'apposito accordo attuativo. La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può essere svolto presso: • altra sede/hub aziendale adeguatamente attrezzate sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e idonee a tutelare dignità, salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori; • residenza privata/domicilio non comporta nessuna modifica della lavoratrice/lavoratore; • altro luogo stabilito dalla contrattazione collettiva o indicato da lavoratrici/lavoratori e preventivamente autorizzato dall’azienda. L’orario sede di lavoro della prestazioneai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, le pause sul livello retributivo e i riposi restano quelli previsti dal Contratto Nazionale sulle possibilità di categoria. La Lavoratrice od il Lavoratore potrà essere contattato durante l’orario di lavoro ed eventuali impedimenti tecnici dovranno essere tempestivamente comunicati all’aziendacrescita professionale, ai sensi del presente c.c.n.l. Il numero massimo dipendente in regime di giornate in modalità di "lavoro agile è di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali/di gruppo. Il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l’attività lavorativa viene prestata in altra sede/hub aziendale. Sono previsti specifici interventi formativi per le Lavoratrici e i Lavoratori coinvolti e sono garantiti tutti agile" conserva integralmente i diritti sindacali regolati dall’Accordo nazionale sulle libertà sindacaliesistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge nell'impresa. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il "lavoro agile", le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse e eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo. Le Parti si impegnano a effettuare interventi congiunti per contribuire all'implementazione delle normative afferenti la materia in questione.

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