Fasi di verifica Clausole campione

Fasi di verifica. In considerazione della complessità del progetto di integrazione le Parti si incontreranno ogni 4 mesi a partire dalla data del presente accordo e sino al 31.12.24 per una verifica degli effetti prodotti dal presente accordo. In particolare, saranno oggetto di analisi congiunta le seguenti informazioni: numero delle risorse interessate da provvedimenti di mobilità straordinaria suddivisi per ‘polo di partenza’, numero delle risorse beneficiarie dell’accordo sullo smart working, numero dei percorsi di riconversione professionale avviati da sede a rete e viceversa, il numero dei distacchi disposti in attuazione del Piano con indicazione dell’azienda distaccataria. Le fasi di confronto si svolgeranno avendo a riferimento gli effetti dei diversi interventi organizzativi programmati. A fronte di situazioni di particolare interesse o urgenza, si potrà inoltre dar luogo a ulteriori incontri, su richiesta di una delle Parti.
Fasi di verifica. Le Parti si incontreranno entro il 25/5/2018 per verificare i livelli di adesione alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà. Qualora, nell’ambito del predetto incontro di verifica tra le Parti, dovesse emergere che non è pervenuto un numero di domande sufficienti a raggiungere l'obiettivo previsto di riduzione degli organici indicato al precedente articolo 2, comma 1, anche attraverso il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà su base volontaria, le Parti stabiliranno, entro il termine di 15 giorni, le conseguenti misure e gli strumenti atti a conseguire detto obiettivo. Qualora, nell’ambito del predetto incontro di verifica tra le Parti, dovesse emergere che è pervenuto un numero di domande superiore al limite massimo complessivo di cui al precedente articolo 6, comma 1, le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di prendere in considerazione tali richieste, valutando la sostituzione, anche parziale, con nuove assunzioni. L’Azienda continuerà, come da prassi in atto, a fornire a ciascuna Organizzazione Sindacale l’elenco dei lavoratori iscritti alla medesima preventivamente ad ogni sessione di formalizzazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita ai sensi del CCNL di settore.
Fasi di verifica. Le Parti si incontreranno entro il 25/6/2020 per constatare il numero complessivo delle/dei lavoratrici/lavoratori del Gruppo che hanno aderito ad una delle possibilità di cessazione anticipata dal servizio disciplinate dagli articoli che precedono. Qualora, nell’ambito del predetto incontro di verifica tra le Parti, dovesse risultare un numero di adesioni inferiore al numero di cessazioni anticipate dal servizio indicato al precedente articolo 2, comma 3, la Banca darà corso, quale unica iniziativa, all’avvio di un confronto con le XX.XX. firmatarie del presente Verbale di Accordo, da esaurirsi entro il termine di 15 giorni, finalizzato esclusivamente a valutare la possibilità di attivare una finestra suppletiva di accesso volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà a decorrere dall’1/7/2023, con cessazione dal servizio in data 30/6/2023 (ultimo giorno di servizio), riservata a coloro che maturino il diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici pubblici a partire dall’1/2/2028 ed entro l’1/7/2028, ovvero di ricorrere a strumenti legislativi in quel momento disponibili finalizzati ad agevolare cessazioni volontarie dal servizio. L’Azienda continuerà, come da prassi in atto, a fornire a ciascuna Organizzazione Sindacale l’elenco dei lavoratori iscritti alla medesima preventivamente ad ogni sessione di formalizzazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita ai sensi del CCNL di settore.
Fasi di verifica. Le Parti si incontreranno entro la data del ... per verificare lo stato di applicazione del nuovo modello commerciale e distributivo anche in relazione alle previsioni relative alle nuove figure professionali.
Fasi di verifica. Le Parti si incontreranno entro la data del 30 giugno 2018 per verificare gli effetti dell’applicazione delle previsioni inerenti le richieste di avvicinamento alla residenza (intesa come dimora abituale).

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  • Verifica Il Concessore di licenza ha il diritto di verificare il rispetto del presente Contratto da parte dell'Utente. L'Utente accetta di: (1) implementare misure di protezione interne per prevenire qualsiasi copia, distribuzione, installazione, utilizzo o accesso non autorizzato al Software o alle Offerte di sottoscrizione; b) conservare record sufficienti a certificare la conformità al Contratto e, su richiesta del Licenziante, fornire e certificare le metriche e/o i rapporti basati su tali record che giustificano il numero di copie (per prodotto e versione) e architetture di rete ragionevolmente ricollegabili alle licenze e alla distribuzione del Software o delle Offerte di sottoscrizione; (3) consentire a un rappresentante del Licenziante o a un revisore indipendente ("Revisore") di ispezionare ed esaminare i computer e i record dell'Utente (inclusi quelli dei suoi contraenti o delle sue affiliate/consociate con accesso) durante i normali orari di lavoro, per verificarne la conformità ai termini di licenza per i prodotti software e/o le Offerte di sottoscrizione del Licenziante. Su presentazione della dichiarazione di riservatezza sottoscritta dal Licenziatario e dal Revisore per la salvaguardia delle informazioni riservate dell'Utente, l'Utente dovrà cooperare pienamente alla revisione e fornire l'assistenza necessaria e l'accesso a record e computer. Se una verifica dovesse rivelare che l'Utente ha o abbia in passato installato, utilizzato o effettuato l'accesso al Software o alle offerte di sottoscrizione senza possedere una licenza, dovrà, entro 30 giorni, acquistare un numero di licenze o offerte di sottoscrizioni sufficienti per rimediare a tali ammanchi senza poter beneficiare di alcuni sconto e sarà soggetto ai costi di licenza relativi alla durata dell'ammanco. Se viene riscontrata una carenza di licenze pari almeno al 5%, l'Utente dovrà rimborsare al Licenziante i costi sostenuti per la revisione.

  • Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

  • Controlli e verifiche l’Azienda Sanitaria esercita la funzione di controllo sul buon andamento dei lavori e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

  • VERIFICATO che alle risorse finanziarie disponibili previste nel documento di programmazione finanziaria 2018 si sommano quelle derivanti dalle economie di alcune Regioni e Province autonome, residuate dal precedente esercizio finanziario (2017) nell’ambito della quota del Fondo nazionale per il servizio civile alle stesse assegnata; TENUTO CONTO della possibilità di incrementare il contingente dei volontari previsto dal Documento di programmazione finanziaria, in applicazione dei citati principi di efficientamento della spesa indicati dallo stesso, in quanto il numero di progetti sperimentali e dei progetti approvati da alcune Regioni e Province autonome risulta inferiore a quelli finanziabili con le risorse ad essi assegnate per l’anno 2018; TENUTO CONTO altresì della presentazione, da parte degli enti di servizio civile, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, di richieste di riduzione del numero di volontari da impiegare e di ritiro di alcuni progetti;

  • IL DIRIGENTE Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

  • VERIFICA DI CONFORMITA’ Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertar- ne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al mo- mento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazio- ne; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattua- li. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certi- ficato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo tota- le ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformi- tà sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

  • Norme di riferimento Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.