Flessibilità oraria Clausole campione

Flessibilità oraria. Le Parti, con l’intento di continuare a sostenere gli istituti in grado di favorire il Work- life balance già attivi nelle realtà aziendali sul territorio nazionale, rimandano al confronto tra Azienda ed RSU di ciascun sito il dialogo sulle possibili innovazioni in termini di flessibilità oraria.
Flessibilità oraria. 1. Possono essere concordate clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. In tali casi il consenso del Lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il Lavoratore può farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria o, in assenza, a livello territoriale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L.
Flessibilità oraria. Sono possibili forme di flessibilità sotto forma di scambio di orario tra docenti, purché vi sia intesa tra i docenti e approvazione del Dirigente Scolastico.
Flessibilità oraria. 1. il personale è adibito ad orari che si differenziano da quanto previsto dal CCNL (6 ore continuative, di norma antimeridiane), ed è impiegato con flessibilità organizzativa specie in occasione di eventi e progetti che prevedano la loro presenza fino a sera.
Flessibilità oraria. SONO POSSIBILI FORME DI FLESSIBILITÀ SOTTO FORMA DI: (NFORMAZIONE PREVENTIVA DEL 12/9/2016)
Flessibilità oraria. In relazione alle difficoltà di lavoro connesse con l’andamento stagionale, non- ché per esigenze di servizio, può essere introdotta da parte del datore di lavoro, una flessibilità dell’orario di lavoro esercitata nei limiti minimo e massimo rispettivamente di 5 e 10 ore giornaliere. Tale norma è sancita da accordi tra le parti. Il limite massimo di ore annue da accantonare è stabilito in relazione alla ripresa dell’attività lavorativa, ciò per permettere la maturazione delle giornate utili alla frui- zione dei benefici previsti dalla legge sull’integrazione salariale secondo la seguente tabella: È consentito il superamento del normale orario di lavoro fino a un massimo di 240 ore annue. In presenza di orario di lavoro costante con dei soli picchi lavorativi, le ore pre- state in più non recuperabili per l’assenza dei corrispondenti periodi con diminuzione di orario di lavoro saranno pagate a tutti gli effetti come lavoro straordinario. È data facoltà al dipendente di optare, in alternativa alla corresponsione del com- penso per lavoro straordinario, per l’accantonamento di parte delle ore medesime da utilizzarsi successivamente come permessi retribuiti entro il 30 novembre. Tale recu- pero è consentito sia a ore che a giornate intere. Qualora non sia possibile il recupero delle ore entro il 30 novembre, le stesse verranno retribuite con la maggiorazione per lavoro straordinario previsto dall’art. 50 CCNL, con il cedolino paga dello stesso mese di novembre. Diverse modalità o termini di fruizione delle ore di flessibilità saranno definite nei rispettivi accordi aziendali.
Flessibilità oraria. 1. Possono essere attivate forme di flessibilità orarie individuali legate ad esigenze personali e non didattiche.
Flessibilità oraria. Su richiesta dei docenti interessati sarà consentito effettuare cambi di turno nella scuola primaria e di ore nella scuola secondaria, previa richiesta scritta e consenso del D.S.. Nella scuola secondaria il recupero delle ore non prestate verrà effettuato preferibilmente nelle stesse classi dove non si è tenuta la lezione "prestata". I cambi di turno decadono in caso di assenza del richiedente perché può non esserci disponibilità di sostituzione.
Flessibilità oraria. 1. Allo scopo di favorire un bilanciamento tra gli impegni lavorativi e familiari, fermo restando l’orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti, viene estesa la flessibilità dell’ora- rio di lavoro della sede e dei centri di recupero secondo le seguenti regole:
Flessibilità oraria. 1. Al fine di favorire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è riconosciuta la flessibilità in entrata dalle ore 7,45 alle 8,45 ed in uscita dalle 13,00 alle 14,45 nelle giornate di non rientro e dalle 17,15 alle 19,15 nelle giornate di rientro. Su motivata richiesta del dipendente potranno essere autorizzate ulteriori fasce di flessibilità in relazione a particolari situazioni personali, sociali o famigliari. Sono favoriti nella fruizione dell’orario di lavoro flessibile i dipendenti che: - beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al X.Xxx. n. 151/2001, - assistano familiari portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992, - siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44 del C.C.N.L., - si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie, - siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti. In caso di articolazione dell’orario di lavoro senza rientri pomeridiani, è prevista la flessibilità in entrata ed in uscita della durata di 60 minuti. Compatibilmente alle esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.