Lavoro e occupazione Clausole campione

Lavoro e occupazione. Il totale degli occupati sulla popolazione in età lavorativa (15-64enni) è di 69,9%. Questa percentuale è sostanzialmente in linea con il dato di ATS Milano Metropolitana e con quello di Regione Lombardia. (rispettivamente 71,0% e 69,4%), mentre è superiore di 8 punti percentuali rispetto al dato nazionale.
Lavoro e occupazione. 1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’ac- cessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disa- bilità durante il proprio lavoro, prendendo approprite iniziative – anche attra- verso misure legislative - in particolare al fine di: (a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclu- tamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro; (b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l’eguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, con- dizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie; (c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i pro- pri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri; (d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai pro- grammi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti; (e) Promuovere le opportunità di impiego e l’avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l’assistenza nel tro- vare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro; (f) Promuovere la possibilità di esercitare un’attività indipendente, l’impren- ditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di un’attività in proprio; (g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico; (h) Favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraver- so politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure; (i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro; (j) Promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di espe- rienze lavorative nel mercato apert...
Lavoro e occupazione. Il totale degli occupati in rapporto al totale della popolazione in età lavorativa (15-64enni) è del 72,4%. Questa percentuale è superiore rispetto al dato di ATS Milano Metropolitana, Regione Lombardia e Italia (rispettivamente 71,0%, 69,4% e 61,9%). Come per la Lombardia, la percentuale di occupati è in crescita nel 2019 rispetto al 2018. I disoccupati sono pari al 7,2% della forza lavoro del Distretto di Cernusco sul Naviglio, dato inferiore ad ATS, Regione Lombardia e al dato Nazionale (rispettivamente 9,3%, 8,8% e 13,1%). Il tasso di disoccupazione risulta in calo dal 2018 al 2019. Per quanto riguarda la struttura produttiva le imprese attive al 31/12/2020 sono pari a 7.339, di cui 2220 sono quelle artigiane.
Lavoro e occupazione. Il tasso di occupazione in Lombardia nel 2019 è aumentato dello 0,7% rispetto all’anno precedente, attestandosi al 68,4% a seguito di un trend positivo iniziato nel 2013. L’aumento del numero di occupati è stato principalmente determinato da tre categorie di lavoratori: le donne (+1,6%), gli individui con un basso livello di scolarizzazione (+2,4%) e, anche in seguito alle riforme pensionistiche, i lavoratori anziani (+4,1% per gli occupati tra i 55 e i 64 anni). Si registrano miglioramenti anche relativamente al tasso di disoccupazione lombardo che è calato dello 0,4% rispetto all’anno precedente e nel 2019 risulta pari al 5,6%. La dinamica positiva dell’ultimo anno conferma il trend di medio periodo, con una variazione negativa del tasso di disoccupazione a partire dal 2015. A livello provinciale, i risultati migliori in termini di tasso di occupazione si registrano a Milano (70,6%), Lecco (68,9%), Monza e Brianza (68,4%) e Mantova (68,3%). I tassi più bassi si verificano a Varese (66,7%), Bergamo (66,3%) e Lodi (65,5%). Anche il trend occupazionale subirà inevitabilmente gli effetti dell’emergenza da Covid-19, tuttavia a oggi risulta difficile avere previsioni accurate. Gli unici indicatori già in grado di percepire tali cambiamenti sono il tasso di occupazione e il tasso di inattività registrati ad aprile 2020. Il primo cala dell’1,2% rispetto al mese precedente, mentre il secondo aumenta del 2%. Nello stesso mese si registra anche un calo del tasso di disoccupazione dell’1,7% che è però conseguenza dell’aumento degli inattivi. Gravi recessioni, come quella prevista a seguito della pandemia, possono infatti indurre i disoccupati ad abbandonare la ricerca di un lavoro, alimentando il fenomeno dei «lavoratori scoraggiati». Le fasce più deboli della forza lavoro (donne, anziani, immigrati, lavoratori con basso livello d’istruzione e impiegati in turni di lavoro più lunghi e in piccole imprese) sono quelle che subiranno maggiormente le conseguenze del distanziamento sociale: una prima stima riporta un elevato rischio per 45 milioni di posti di lavoro nell’UE27 (il 23% dell’occupazione totale) e per un ulteriore 22% della forza lavoro, rappresentato proprio dalle fasce più vulnerabili. A livello di Ambito Territoriale disponiamo dell’Atlante Statico del lavoro di Milano Città Metropolitana che offre un’analisi dei dati occupazionali confrontando il periodo dal 01/01/2020 al 30/4/2020 con l’analogo arco temporale dell’anno precedente dal 01/01/2019 al 30/4/2...

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  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.