Formazione professionale e continua Clausole campione

Formazione professionale e continua. Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del pre- sente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale per la for- mazione continua in agricoltura FOR.AGRI. I corsi di formazione ai quali potranno essere avviati i dipendenti consortili debbono riguardare le mate- rie relative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica. Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei lavorato- ri dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili, sosten- gono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi. tra le Amministrazioni e le RSA/RSU in sede aziendale.
Formazione professionale e continua. Le problematiche della formazione, con la possibilità di individuare azio- ni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani – Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore Incentivazione e orientamento dell’offerta formativa utile al settore
Formazione professionale e continua. Le parti considerano strategico l'investimento delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione professionale e continua, finalizzata ad aggiornare, perfezionare o sviluppare conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo e del lavoro. A far data dalla data di stipula del presente c.c.n.l., le aziende offriranno ai lavoratori in forza, nell'arco del triennio di durata del c.c.n.l., percorsi di formazione continua, anche in modalità in affiancamento e on the job, della durata di 24 ore pro-capite, realizzabili secondo i programmi formativi definiti dalle parti, in sede di Commissione aziendale e/o di Commissione territoriale, per iniziative formative finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, utili nel contesto lavorativo dell'azienda o del territorio. Le parti, potranno altresì convenire di aderire a progetti territoriali o settoriali offerti da soggetti formatori quali: - Enti paritetici di formazione professionale; - enti di cui all'art. 1 della legge n. 40/1987 riconosciuti dal Ministero del lavoro; - enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consente di svolgere attività di formazione continua; - enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività formative; - Università pubbliche e private riconosciute e Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per partecipare alle iniziative formative, salvo diversa intesa aziendale, non dovranno superare il 3% della forza occupata nell'unità produttiva. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore. Le ore eventualmente non fruite dal lavoratore per ragioni connesse ad esigenze tecnico-organizzative delle imprese, saranno cumulabili con le ore di competenza nel triennio successivo. Dichiarazione a verbale Le parti, ai fini dell'effettiva realizzazione delle iniziative formative di cui al presente articolo, porranno in essere tutte le azioni utili per il finanziamento dei costi attingendo a risorse regionali, nazionali e comunitarie, oltre a quelle delle imprese direttamente interessate.".
Formazione professionale e continua. Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura FOR.AGRI. I corsi di formazione ai quali potranno essere avviati i dipendenti consortili debbono riguardare le materie relative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica. Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili, sostengono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi. Al fine di incentivare l'attività di formazione professionale le parti s'impegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo di promozione e d'indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione di programmi di formazione. I criteri d'individuazione dei lavoratori e le modalità d'orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi saranno oggetto di confronto tra le Amministrazioni e le R.S.A./R.S.U. in sede aziendale.
Formazione professionale e continua. Organismo Paritetico Sicurezza, previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.
Formazione professionale e continua. Le problematiche della formazione, con la possibilità di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli Organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani.
Formazione professionale e continua. Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, fermo rimanendo che la partecipazione finanziaria di cui all’ultimo periodo del 1° comma del citato art. 118, si limita alla quota relativa ai dipendenti per i quali i Consorzi siano tenuti a versare la contribuzione per la disoccupazione involontaria. Rimane altresì fermo che i corsi di formazione debbono riguardare le materie relative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica. Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei lavorato- ri dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili, sosten- gono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi. Al fine di incentivare l’attività di formazione professionale le parti s’im- pegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo di promozione e d’in- dirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità di risor- se pubbliche adeguate a garantire l’attuazione di programmi di formazio- ne. I criteri d’individuazione dei lavoratori e le modalità d’orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi saranno oggetto di confronto tra le Amministrazioni e le RSA/RSU in sede aziendale.
Formazione professionale e continua. Le norme contrattuali in materia di formazione professionale sono state profondamente riviste, al fine di realizzare un sistema più rispondente alle esigenze formative dei lavoratori e delle aziende, anche alla luce delle intervenute disposizioni legislative che hanno significativamente riformato la materia (legge 53/2000 e legge 388/2000). Il nuovo sistema di formazione professionale si articola su tre pilastri: il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, Agriform ed i Centri di Formazione Agricola. Nel delineato sistema, particolare rilievo assume il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, di cui è prevista la costituzione a livello nazionale entro la fine dell'anno corrente, ai sensi dell'art. 118 della legge 388/2000. Detto fondo provvedere a finanziare i progetti di formazione concordati tra le parti (a livello aziendale, territoriale, settoriale) e quelli realizzati in proprio dalle singole aziende. Oltre alla costituzione del Fondo interprofessionale, è stato ribadito e rafforzato il ruolo di Agriform, che svolgerà le proprie funzioni in stretta correlazione con gli altri due pilastri del nuovo sistema formativo. È stata infine prevista la possibilità di costituire a livello regionale, interregionale, provinciale o di bacino, una struttura territoriale flessibile, denominata Centro di Formazione Agricola, secondo le modalità ed i criteri che saranno fissati dalla contrattazione provinciale. Tali organismi, ove istituiti, dovranno perseguire, anche in xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx di stabilizzazione dell'occupazione, tenendo conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale e delle esigenze di capacità e competenze professionali dei lavoratori. Infine è stato aumentato da 150 a 200 il numero di ore di permesso retribuito usufruitale, nell'arco di un triennio, dal lavoratore per partecipare, su sua iniziativa, a corsi di formazione professionale di interesse agrario tenuti da Enti qualificati e riconosciuti. Resta confermato che le predette ore di permesso possono essere cumulate in un solo anno.

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  • Formazione professionale (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

  • SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

  • Consultazione La consultazione delle Organizzazioni Sindacali, prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su: a. organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza e variazione degli organici; b. casi di cui all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ai fini degli aspetti applicativi del predetto D. Lgs, le parti rinviano ad un apposito Regolamento che, adottato dalla Fondazione nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali, contenga i seguenti principi: - numero di rappresentanti per la sicurezza pari a 6; - elezione dei rappresentanti per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali di tutto il personale della Fondazione; - fruizione, ai fini dell’espletamento dei compiti di cui all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

  • Malattie professionali La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

  • Requisiti di idoneità professionale (art. 46, dir. 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992) 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

  • Prestazioni assicurate La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- toriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:

  • Profili professionali Ausiliario specializzato