Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare che non potrà superare il 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. - Norma transitoria per il settore Orafo, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la normativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013. Fino al 31/12/2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale.
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Samples: CCNL
Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di Il lavoro supplementare può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico-produttive non potrà superare fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonché per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'Azienda. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il 50lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, in base alle disposizioni impartite dall'Azienda, fermo restando il limite, per le prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio, per non più del 7% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementarepersonale aziendale, verrà compensatoa qualunque titolo assunto, salvo condizioni incremento di miglior favoredetta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all’art.8, ed in ogni caso con il minimo di 1 (una) unità. La Direzione aziendale comunica alle Rappresentanze Sindacali, con la maggiorazione del 10% cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le ore svolte nei limiti opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato. E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino alla concorrenza delle 8 ore giornaliere e delle 40 3 (tre) ore settimanali. Per E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista settimanali per i lavoratori a tempo pieno "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso d orario in caso applicazione di lavoro straordinarioquelli previsti al precedente art.32, è quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito Le maggiorazioni per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competentenon siano altrimenti recuperate nello stesso mese, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticalevengono accreditate, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della Banca delle ore. I lavoratori Ogni ora di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. - Norma transitoria per il settore Orafo, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la normativa sul lavoro supplementare prevista o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: -lavoro supplementare: 15% -lavoro straordinario: 25% In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Fino al 31/12/2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattualeIl lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
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Samples: CCNL Renewal Agreement
Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative Il tetto annuo di ore supplementari e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte straordinarie non può superare di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di norma le 180 ore annue per dipendente. È considerato lavoro supplementare che non potrà superare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il 50% personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del normale orario di lavoroD4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Il Viene invece considerato lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per straordinario quello oltre le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali. Per le All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro supplementare e straordinario, notturno oltre il tetto annuo di 120 e festivo"fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le rappresentanze sindacali di cui all'art. Ai sensi del D.Lgs77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e Il lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinarie straordinario può, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratorelavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). I lavoratori Ferme restando le facoltà di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di clausole flessibili ed elasticheprogrammazione del lavoro. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. - Norma transitoria per il settore Orafo, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la normativa sul prestazioni di lavoro supplementare prevista dal presente accordo e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art. 58, diviso il divisore mensile indicato all'art. 58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6; si applica a partire dall’1/1/2013considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. Fino al 31/12/2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'Amministrazione della Struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall'art. 20 della banca delle ore.
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Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di Il lavoro supplementare può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico- produttive non potrà superare fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonché per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'Azienda. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il 50lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, in base alle disposizioni impartite dall'Azienda, fermo restando il limite, per le prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio, per non più del 7% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementarepersonale aziendale, verrà compensatoa qualunque titolo assunto, salvo condizioni incremento di miglior favoredetta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all’art. 8, ed in ogni caso con il minimo di 1 (una) unità. La Direzione aziendale comunica alle Rappresentanze Sindacali, con la maggiorazione del 10% cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le ore svolte nei limiti opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato. E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino alla concorrenza delle 8 ore giornaliere e delle 40 3 (tre) ore settimanali. Per E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista settimanali per i lavoratori a tempo pieno "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso d orario in caso applicazione di lavoro straordinarioquelli previsti al precedente art. Nel caso di part-time verticale 32, è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito programmato e comunicato al lavoratore. Le maggiorazioni per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competentenon siano altrimenti recuperate nello stesso mese, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticalevengono accreditate, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della Banca delle ore. I lavoratori Ogni ora di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. - Norma transitoria per il settore Orafo, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la normativa sul lavoro supplementare prevista o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: -lavoro supplementare: 15% -lavoro straordinario: 25% In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Fino al 31/12/2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattualeIl lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
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Lavoro supplementare e straordinario. Il lavoro supplementare e/o straordinario può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell’Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, entro il limite di 180 ore annue individuali e in base alle disposizioni impartite dall’Azienda. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio per non più del 7% del personale aziendale ed in ogni caso con il minimo di una unità. La Direzione aziendale comunica trimestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato. E’ considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell’orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti “normalisti”, mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all’orario programmato e comunicato al lavoratore, fino a concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali. E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i “normalisti” mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è quello che decorre dalla quarta ora successiva all’orario programmato e comunicato al lavoratore. In considerazione ogni caso, è lavoro straordinario quello eccedente le 1799 ore a seguito di conguaglio annuale. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione ore. Ogni ora di lavoro supplementare che non potrà superare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: - lavoro supplementare: 12%; - lavoro straordinario: 25%. In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il 50% del normale orario lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di lavoroimpedimento. Il lavoro supplementaresupplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Con riferimento a specifiche posizioni organizzative, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, comportanti lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari mansioni e/o personali. I funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l'esecuzione della prestazione lavorativa, in relazione, in particolare, al personale inquadrato nell'area direttiva (area D), come previsto dalla legislazione vigente ed in conformità alla direttiva Europea n. 93/104, la Direzione aziendale stabilisce, previa consultazione con le Rappresentanze Sindacali, che i lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticaleed alla conseguente disciplina, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. - Norma transitoria per il settore Orafoprevista nel presente articolo, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la normativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013. Fino al 31/12/2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattualee straordinario, e che agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento della prestazione.
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Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative organizzative, produttive e produttive sostitutive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNLil settore, quali ad esempio il datore di lavoro, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto con riferimento, per quest’ultima tipologia, alle giornate lavorative con orario ridotto rispetto all’orario normale, ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto alla prestazione lavorativa concordata per: • sostituzione di lavoratori assenti; • punte di più intensa attività, attività connesse a richieste di mercato indifferibili od a situazioni straordinarie che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale; • esecuzione di servizi definiti definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico; • necessità di sostituzione di lavoratori assentititolari, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione soci, familiari e collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinato. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare che non potrà superare il 50% sino alla concorrenza dell’orario normale di cui all’art. 29 e seguenti del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanalipresente CCNL. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione che svolgono un rapporto di lavoro a tempo pienoparziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuitostraordinarie, sulla base intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di quanto stabilito lavoro settimanale previsto dal presente contratto. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate ai sensi della vigente disciplina legale e contrattuale per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni . Le ore di lavoro supplementare sono retribuite sulla base con una percentuale di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. I lavoratori di cui fatto pari al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche5%. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto concordano che la maggiorazione fissata è omnicomprensiva ed esclude ogni incidenza della retribuzione delle realtà territorialiore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti (es. - Norma transitoria per il settore Orafo, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la normativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013. Fino al 31/12/2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattualeTFR).
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare che non potrà superare il 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario all’orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo dall’articolo rubricato "“Lavoro straordinario, notturno e festivo"”. Ai sensi del D.LgsD. Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda l’Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'AziendaL’Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione dall’applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto sull’andamento dell’istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. - Norma transitoria per il settore Orafo, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la normativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013dal 1° gennaio 2013. Fino al 31/12/2012 31 dicembre 2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL
Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di Il lavoro supplementare può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico- produttive non potrà superare fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonché per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'Azienda. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il 50lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, in base alle disposizioni impartite dall'Azienda, fermo restando il limite, per le prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio, per non più del 7% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementarepersonale aziendale, verrà compensatoa qualunque titolo assunto, salvo condizioni incremento di miglior favoredetta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all’art. 8, ed in ogni caso con il minimo di 1 (una) unità. La Direzione aziendale comunica alle Rappresentanze Sindacali, con la maggiorazione del 10% cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le ore svolte nei limiti opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato. E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino alla concorrenza delle 8 ore giornaliere e delle 40 3 (tre) ore settimanali. Per E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista settimanali per i lavoratori a tempo pieno "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in caso applicazione di lavoro straordinarioquelli previsti al precedente art. Nel caso di part-time verticale 32, è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito programmato e comunicato al lavoratore. Le maggiorazioni per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competentenon siano altrimenti recuperate nello stesso mese, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticalevengono accreditate, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della Banca delle ore. I Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: - lavoro supplementare: 15% - lavoro straordinario: 25% In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Con riferimento a specifiche posizioni organizzative, comportanti lo svolgimento di mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l’esecuzione della prestazione lavorativa, in relazione, in particolare, al personale inquadrato nell’area direttiva (area D), come previsto dalla legislazione vigente ed in conformità alla Direttiva Europea n. 93/104, la Direzione aziendale stabilisce, previa consultazione con le Rappresentanze Sindacali, che i lavoratori assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all’applicazione di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia rigide normative sull’orario di clausole flessibili lavoro ed elastiche. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. - Norma transitoria per il settore Orafoalla conseguente disciplina, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafoprevista nel presente articolo, Argentiero ed Affini la normativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013. Fino al 31/12/2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattualee straordinario, e che agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), che tenga conto dell’entità dell’eventuale maggior impegno temporale richiesto dall’assolvimento della prestazione.
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNLc.c.n.l., quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare che non potrà superare il 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; parti; a questo proposito l'Azienda l'azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta richieste dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'AziendaL'azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche. Le parti a livello Regionale regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. - Norma transitoria per il settore Orafo, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafoorafo, Argentiero argentiero ed Affini affini la normativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013dal 1° gennaio 2013. Fino al 31/12/2012 31 dicembre 2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale.
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Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare che non potrà superare il 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario all’orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo dall’articolo rubricato "“Lavoro straordinario, notturno e festivo"”. Ai sensi del D.LgsD. Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda l’Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'AziendaL’Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione dall’applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto sull’andamento dell’istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. - Norma transitoria per il settore Orafo, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la normativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013dal 1° gennaio 2013. Fino al 31/12/2012 31 dicembre 2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL
Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di Il lavoro supplementare può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico-produttive non potrà superare fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonché per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'Azienda. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il 50lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, in base alle disposizioni impartite dall'Azienda, fermo restando il limite, per le prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio, per non più del 7% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementarepersonale aziendale, verrà compensatoa qualunque titolo assunto, salvo condizioni incremento di miglior favoredetta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all’art. 8, ed in ogni caso con il minimo di 1 (una) unità. La Direzione aziendale comunica alle Rappresentanze Sindacali, con la maggiorazione del 10% cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le ore svolte nei limiti opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato. E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino alla concorrenza delle 8 ore giornaliere e delle 40 3 (tre) ore settimanali. Per E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista settimanali per i lavoratori a tempo pieno "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso d orario in caso applicazione di lavoro straordinarioquelli previsti al precedente art. Nel caso di part-time verticale 32, è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito programmato e comunicato al lavoratore. Le maggiorazioni per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competentenon siano altrimenti recuperate nello stesso mese, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticalevengono accreditate, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della Banca delle ore. I lavoratori Ogni ora di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. - Norma transitoria per il settore Orafo, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la normativa sul lavoro supplementare prevista o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: -lavoro supplementare: 15% -lavoro straordinario: 25% In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Fino al 31/12/2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattualeIl lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
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Lavoro supplementare e straordinario. Il lavoro supplementare e/o straordinario può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell’Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, entro il limite di 180 ore annue individuali e in base alle disposizioni impartite dall’Azienda. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio per non più del 7% del personale aziendale ed in ogni caso con il minimo di una unità. La Direzione aziendale comunica trimestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato. E’ considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell’orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, multiperiodale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all’orario programmato e comunicato al lavoratore, fino a concorrenza delle due ore settimanali. E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è quello che decorre dalla quarta ora successiva all’orario programmato e comunicato al lavoratore. In considerazione ogni caso, è lavoro straordinario quello eccedente le 1799 ore a seguito di conguaglio annuale. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione ore. Ogni ora di lavoro supplementare che non potrà superare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: - lavoro supplementare: 12%; - lavoro straordinario: 25%. In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il 50% del normale orario lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di lavoroimpedimento. Il lavoro supplementaresupplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Con riferimento a specifiche posizioni organizzative, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, comportanti lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari mansioni e/o personali. I funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l'esecuzione della prestazione lavorativa, in relazione, in particolare, al personale inquadrato nell'area direttiva (area D), come previsto dalla legislazione vigente ed in conformità alla direttiva Europea n. 93/104, la Direzione aziendale stabilisce, previa consultazione con le Rappresentanze Sindacali, che i lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticaleed alla conseguente disciplina, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. - Norma transitoria per il settore Orafoprevista nel presente articolo, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la normativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013. Fino al 31/12/2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattualee straordinario, e che agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento della prestazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNLC.C.N.L., quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare che non potrà superare il 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto del dei lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche. Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. - Norma transitoria per il settore Orafo, Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la normativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013dal 1° gennaio 2013. Fino al 31/12/2012 31 dicembre 2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale.
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Samples: Contrattazione Collettiva