Common use of Lavoro supplementare e straordinario Clause in Contracts

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nale, è consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impe- dimenti individuali. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore set- timanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disci- plina contrattuale di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 5 Febbraio 2021 Per I Lavoratori Addetti All’industria Metalmeccanica Privata E Alla Installazione Di Impianti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 5 Febbraio 2021 Per I Lavoratori Addetti All’industria Metalmeccanica Privata E Alla Installazione Di Impianti

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte le volte In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nalecaratterizzano i settori disciplinati dal presente c.c.n.l., quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impe- dimenti individualinon potrà superare il 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore set- timanali e settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua i lavoratori a tempo parziale ed pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part­time verticale è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per lavoro i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Per Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part­time o viceversa, le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%richieste dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. Per lo svolgimento L'azienda, tra le richieste di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disci- plina contrattuale trasformazione del rapporto di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo IIIlavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano comportano una discontinuità nella prestazione ridotta capacità lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parzialeparziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche. Le parti a livello regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. Per le imprese del settore orafo, argentiero ed affini la normativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dal 1° gennaio 2013. Fino al 31 dicembre 2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale. Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo pieno (determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività. Possono essere assunti lavoratori con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza contratto a tempo pieno; – necessità determinato per esigenze di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici carattere tecnico, organizzativo, produttivo e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda sostitutivo in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.seguenti ipotesi:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte Il lavoro supplementare può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico- produttive non fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonché per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'Azienda. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, in base alle disposizioni impartite dall'Azienda, fermo restando il limite, per le volte prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio, per non più del 7% del personale aziendale, a qualunque titolo assunto, salvo incremento di detta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all’art. 8, ed in ogni caso con il minimo di 1 (una) unità. La Direzione aziendale comunica alle Rappresentanze Sindacali, con cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nalelo hanno determinato. E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino alla concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso d orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è consentita la quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate, a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della Banca delle ore. Ogni ora di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: -lavoro supplementare: 15% -lavoro straordinario: 25% In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o produttive straordinario con notturno e/o amministrativefestivo), previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo comprovati impe- dimenti individualigiustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore set- timanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua a tempo parziale straordinario deve essere disposto ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disci- plina contrattuale di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate autorizzato dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiestaDirezione aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte le volte In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nalecaratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impe- dimenti individualinon potrà superare il 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore set- timanali e settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua i lavoratori a tempo parziale ed pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per lavoro i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Per Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. Per lo svolgimento L'Azienda, tra le richieste di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disci- plina contrattuale trasformazione del rapporto di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo IIIlavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano comportano una discontinuità nella prestazione ridotta capacità lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parzialeparziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa a richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più I lavoratori di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate cui al comma precedente alle lettere a) e b); i casi che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno clausole flessibili ed elastiche. Le parti a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzativerealtà territoriali. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva- Norma transitoria per il settore Orafo, sarà svolto un confronto con Argentiero ed Affini - Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzionenormativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dall’1/1/2013. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà Fino al 31/12/2012 continua a trovare applicazione la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiestaprevigente normativa contrattuale.

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Samples: Verbale Di Accordo 27/2/2008

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte le volte In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nalecaratterizzano i settori disciplinati dal presente C.C.N.L., quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impe- dimenti individualinon potrà superare il 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore set- timanali e settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua i lavoratori a tempo parziale ed pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per lavoro i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Per Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto dei lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. Per lo svolgimento L'Azienda, tra le richieste di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disci- plina contrattuale trasformazione del rapporto di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo IIIlavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano comportano una discontinuità nella prestazione ridotta capacità lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parzialeparziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa a richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più I lavoratori di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate cui al comma precedente alle lettere a) e b); i casi che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno clausole flessibili ed elastiche. Le parti a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzativerealtà territoriali. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessivaNorma transitoria per il settore Orafo, sarà svolto un confronto con Argentiero ed Affini Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzionenormativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà Fino al 31 dicembre 2012 continua a trovare applicazione la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiestaprevigente normativa contrattuale.

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Samples: www.eblart.it

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte Il lavoro supplementare può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonché per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'Azienda. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, in base alle disposizioni impartite dall'Azienda, fermo restando il limite, per le volte prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio, per non più del 7% del personale aziendale, a qualunque titolo assunto, salvo incremento di detta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all’art. 8, ed in ogni caso con il minimo di 1 (una) unità. La Direzione aziendale comunica alle Rappresentanze Sindacali, con cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nalelo hanno determinato. E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino alla concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso d orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è consentita la quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate, a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della Banca delle ore. Ogni ora di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: -lavoro supplementare: 15% -lavoro straordinario: 25% In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o produttive straordinario con notturno e/o amministrativefestivo), previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo comprovati impe- dimenti individualigiustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore set- timanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua a tempo parziale straordinario deve essere disposto ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disci- plina contrattuale di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate autorizzato dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiestaDirezione aziendale.

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Samples: Verbale Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Del CCNL Federculture

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte le volte In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nalecaratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impe- dimenti individualinon potrà superare il 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore set- timanali e settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua i lavoratori a tempo parziale ed pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all’orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per lavoro i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall’articolo rubricato “Lavoro straordinario, notturno e festivo. Per Ai sensi del D. Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l’Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. Per lo svolgimento L’Azienda, tra le richieste di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disci- plina contrattuale trasformazione del rapporto di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo IIIlavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano comportano una discontinuità nella prestazione ridotta capacità lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parzialeparziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa a richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più I lavoratori di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate cui al comma precedente alle lettere a) e b); i casi che precede sono esclusi dall’applicazione delle norme in materia di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno clausole flessibili ed elastiche. Le parti a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull’andamento dell’istituto contrattuale tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzativerealtà territoriali. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessivaPer le imprese del settore Orafo, sarà svolto un confronto con Argentiero ed Affini la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzionenormativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà Fino al 31 dicembre 2012 continua a trovare applicazione la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiestaprevigente normativa contrattuale.

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Lavoro supplementare e straordinario. Tutte Il lavoro supplementare e/o straordinario può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell’Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, entro il limite di 180 ore annue individuali e in base alle disposizioni impartite dall’Azienda. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio per non più del 7% del personale aziendale ed in ogni caso con il minimo di una unità. La Direzione aziendale comunica trimestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le volte parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che l’orario concordato sia inferiore lo hanno determinato. E’ considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell’orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti “normalisti”, mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all’orario normale settima- naleprogrammato e comunicato al lavoratore, fino a concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali. E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i “normalisti” mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è consentita la quello che decorre dalla quarta ora successiva all’orario programmato e comunicato al lavoratore. In ogni caso, è lavoro straordinario quello eccedente le 1799 ore a seguito di conguaglio annuale. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca delle ore. Ogni ora di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: - lavoro supplementare: 12%; - lavoro straordinario: 25%. In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o produttive straordinario con notturno e/o amministrativefestivo), previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo comprovati impe- dimenti individualigiustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore set- timanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Con riferimento a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni per lavoro straordinariospecifiche posizioni organizzative, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per comportanti lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l'esecuzione della prestazione lavorativa, in relazione, in particolare, al personale inquadrato nell'area direttiva (area D), come previsto dalla legislazione vigente ed in conformità alla direttiva Europea n. 93/104, la disci- plina contrattuale Direzione aziendale stabilisce, previa consultazione con le Rappresentanze Sindacali, che i lavoratori assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all'applicazione di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto rigide normative sull'orario di lavoro a tempo pieno in ed alla conseguente disciplina, prevista nel presente articolo, sul lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figlisupplementare e straordinario, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenzache agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento tenga conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiestaprestazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte Il lavoro supplementare può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico- produttive non fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonché per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'Azienda. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, in base alle disposizioni impartite dall'Azienda, fermo restando il limite, per le volte prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio, per non più del 7% del personale aziendale, a qualunque titolo assunto, salvo incremento di detta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all’art. 8, ed in ogni caso con il minimo di 1 (una) unità. La Direzione aziendale comunica alle Rappresentanze Sindacali, con cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nalelo hanno determinato. E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino alla concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è consentita la quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate, a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della Banca delle ore. Ogni ora di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: - lavoro supplementare: 15% - lavoro straordinario: 25% In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o produttive straordinario con notturno e/o amministrativefestivo), previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo comprovati impe- dimenti individualigiustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore set- timanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Con riferimento a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni per lavoro straordinariospecifiche posizioni organizzative, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per comportanti lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l’esecuzione della prestazione lavorativa, in relazione, in particolare, al personale inquadrato nell’area direttiva (area D), come previsto dalla legislazione vigente ed in conformità alla Direttiva Europea n. 93/104, la disci- plina contrattuale Direzione aziendale stabilisce, previa consultazione con le Rappresentanze Sindacali, che i lavoratori assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all’applicazione di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto rigide normative sull’orario di lavoro a tempo pieno in ed alla conseguente disciplina, prevista nel presente articolo, sul lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figlisupplementare e straordinario, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenzache agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento tenga conto dell’entità dell’eventuale maggior impegno temporale richiesto dall’assolvimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiestaprestazione.

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Samples: Verbale Definitivo Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Normativo E Biennale Economico Del CCNL Federculture

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte le volte In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nalecaratterizzano i settori disciplinati dal presente c.c.n.l., quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impe- dimenti individualinon potrà superare il 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore set- timanali e settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua i lavoratori a tempo parziale ed pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per lavoro i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Per Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%richieste dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. Per lo svolgimento L'azienda, tra le richieste di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disci- plina contrattuale trasformazione del rapporto di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo IIIlavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano comportano una discontinuità nella prestazione ridotta capacità lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parzialeparziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche. Le parti a livello regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali. Per le imprese del settore orafo, argentiero ed affini la normativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dal 1° gennaio 2013. Fino al 31 dicembre 2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale. Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo pieno (determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività. Possono essere assunti lavoratori con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza contratto a tempo pieno; – necessità determinato per esigenze di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici carattere tecnico, organizzativo, produttivo e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda sostitutivo in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.seguenti ipotesi:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte le volte In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nalecaratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impe- dimenti individualinon potrà superare il 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore set- timanali e settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua i lavoratori a tempo parziale ed pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all’orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per lavoro i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall’articolo rubricato “Lavoro straordinario, notturno e festivo. Per Ai sensi del D. Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l’Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. Per lo svolgimento L’Azienda, tra le richieste di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disci- plina contrattuale trasformazione del rapporto di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo IIIlavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano comportano una discontinuità nella prestazione ridotta capacità lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parzialeparziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa a richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più I lavoratori di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate cui al comma precedente alle lettere a) e b); i casi che precede sono esclusi dall’applicazione delle norme in materia di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno clausole flessibili ed elastiche. Le parti a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull’andamento dell’istituto contrattuale tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzativerealtà territoriali. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessivaNorma transitoria per il settore Orafo, sarà svolto un confronto con Argentiero ed Affini Per le imprese del settore Orafo, Argentiero ed Affini la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzionenormativa sul lavoro supplementare prevista dal presente accordo si applica a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà Fino al 31 dicembre 2012 continua a trovare applicazione la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiestaprevigente normativa contrattuale.

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Samples: www.flaica.it

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte le volte In considerazione delle specifiche esigenze organizzative, produttive e sostitutive che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nalecaratterizzano il settore, è consentita la prestazione il datore di lavoro, nelle ipotesi di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impe- dimenti individuali. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore set- timanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua a tempo parziale ed è compensato di tipo orizzontale o misto con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni riferimento, per lavoro straordinarioquest’ultima tipologia, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per alle giornate lavorative con orario ridotto rispetto all’orario normale, ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disci- plina contrattuale di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano una discontinuità nella lavoro supplementare rispetto alla prestazione lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente competenteconcordata per: • sostituzione di lavoratori assenti; • punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili od a situazioni straordinarie che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale; • esecuzione di servizi definiti definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico; • necessità di sostituzione di titolari, hanno diritto alla trasformazione del soci, familiari e collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro a tempo pieno in subordinato. Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, sono autorizzate prestazioni di lavoro a tempo parzialesupplementare sino alla concorrenza dell’orario normale di cui all’art. Il 29 e seguenti del presente CCNL. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è trasformato nuovamente in rapporto consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratoresettimanale previsto dal presente contratto. Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire Per i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza lavoratori che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto svolgono un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore in ragione di anno, con una prestazione che si articola per le suddette motivazioniuno o più mesi a tempo pieno è consentita, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto durante tali periodi, la effettuazione di lavoro da tempo pieno in rapporto straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate ai sensi della vigente disciplina legale e contrattuale per i lavoratori a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, pieno. Le ore di norma non sarà inferiore a 6 mesi lavoro supplementare sono retribuite con una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 5%. Le parti concordano che la maggiorazione fissata è omnicomprensiva ed esclude ogni incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e superiore a 24 mesidifferiti (es. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiestaTFR).

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte Il lavoro supplementare e/o straordinario può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell’Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, entro il limite di 180 ore annue individuali e in base alle disposizioni impartite dall’Azienda. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio per non più del 7% del personale aziendale ed in ogni caso con il minimo di una unità. La Direzione aziendale comunica trimestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le volte parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che l’orario concordato sia inferiore lo hanno determinato. E’ considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell’orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, multiperiodale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all’orario normale settima- naleprogrammato e comunicato al lavoratore, fino a concorrenza delle due ore settimanali. E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è consentita la quello che decorre dalla quarta ora successiva all’orario programmato e comunicato al lavoratore. In ogni caso, è lavoro straordinario quello eccedente le 1799 ore a seguito di conguaglio annuale. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca delle ore. Ogni ora di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: - lavoro supplementare: 12%; - lavoro straordinario: 25%. In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o produttive straordinario con notturno e/o amministrativefestivo), previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo comprovati impe- dimenti individualigiustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore set- timanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Con riferimento a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni per lavoro straordinariospecifiche posizioni organizzative, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per comportanti lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l'esecuzione della prestazione lavorativa, in relazione, in particolare, al personale inquadrato nell'area direttiva (area D), come previsto dalla legislazione vigente ed in conformità alla direttiva Europea n. 93/104, la disci- plina contrattuale Direzione aziendale stabilisce, previa consultazione con le Rappresentanze Sindacali, che i lavoratori assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all'applicazione di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto rigide normative sull'orario di lavoro a tempo pieno in ed alla conseguente disciplina, prevista nel presente articolo, sul lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figlisupplementare e straordinario, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenzache agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento tenga conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiestaprestazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Delle Aziende, Imprese, Societa' Ed Enti

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nalesettimanale, è consentita la prestazione di lavoro supplementare supple- mentare in riferimento a specifi- che specifiche esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze Rappresen- tanze sindacali unitarie e salvo comprovati impe- dimenti impedimenti individuali. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle del- le 40 ore set- timanali settimanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione prestazione annua a tempo parziale ed è compensato com- pensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare com- putare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite li- mite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica ap- plica la disci- plina disciplina contrattuale di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita sal- vavita che com- portano comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sani- taria sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno pie- no in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): pieno: – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa pos- sibilità alternativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione riabilitazione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma di- ploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): Nelle aziende fino a 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 3 per cento dei lavoratori in forza a tempo pieno: – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- satola- voratore interessato, le richieste motivate e debitamente documentatedocumenta- te, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part- part-time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; . – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze esi- genze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione relazio- ne alla infun- gibilità infungibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale sinda- cale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione relazio- ne alle esi- genze esigenze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale sindacale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione comunicazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti All’industria Metalmec Canica Privata E Alla Installazione Di Impianti

Lavoro supplementare e straordinario. Tutte Il lavoro supplementare può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'Azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonché per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'Azienda. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, in base alle disposizioni impartite dall'Azienda, fermo restando il limite, per le volte prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio, per non più del 7% del personale aziendale, a qualunque titolo assunto, salvo incremento di detta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all’art.8, ed in ogni caso con il minimo di 1 (una) unità. La Direzione aziendale comunica alle Rappresentanze Sindacali, con cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nalelo hanno determinato. E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino alla concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso d orario in applicazione di quelli previsti al precedente art.32, è consentita la quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate, a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della Banca delle ore. Ogni ora di lavoro supplementare in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: -lavoro supplementare: 15% -lavoro straordinario: 25% In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o produttive straordinario con notturno e/o amministrativefestivo), previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo comprovati impe- dimenti individualigiustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore set- timanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua a tempo parziale straordinario deve essere disposto ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disci- plina contrattuale di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate autorizzato dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiestaDirezione aziendale.

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Lavoro supplementare e straordinario. Tutte Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nale, è consentita la prestazione di 180 ore annue per dipendente. È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in riferimento a specifi- che esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa comunicazione alle Rappresentanze consultazione e parere delle rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impe- dimenti individualidi cui all'art. 77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare è consentito e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino al raggiungimento delle 40 ore set- timanali a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77 ove richiesto, per comprovate e per motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quantità annua non superiore al 50 per cento quota oraria della normale pre- stazione annua a tempo parziale ed è compensato retribuzione in atto, come da art. 58, diviso il divisore mensile indicato all'art. 58, con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per lo svolgimento il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di prestazioni lavorative straordinarie retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6; si applica la disci- plina contrattuale considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo IIIall'art. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratoresupplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'Amministrazione della Struttura sanitaria. Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito Sono fatte salve le condizioni previste dall'art. 20 della percen- tuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore): – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la sud- detta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del perso- nale in forza a tempo pieno; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alter- nativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilita- zione per tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; arrotondamento all’unità superiore): – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interes- sato, le richieste motivate e debitamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part- time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni sa- ranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno; – valuterà l’accoglimento banca delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infun- gibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esi- genze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sinda- cale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comuni- cazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiestaore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro