Common use of Legge applicabile, giurisdizione e foro competente Clause in Contracts

Legge applicabile, giurisdizione e foro competente. Le Condizioni Generali, i singoli contratti e, più in generale, tutte le forniture a qualsiasi titolo eseguite dal Fornitore in favore del Cliente sono disciplinate e regolate in ogni loro parte dalla legge italiana, con espressa esclusione dell’applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale dei beni mobili del 1980. Ogni controversia avente per oggetto la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi e, più in generale, l’interpretazione, l’esecuzione e/o la risoluzione delle Condizioni Generali, degli ordini e/o delle Conferme d’Ordine e/o dei singoli contratti di fornitura, sarà sempre e comunque, in via inderogabile, sottoposta alla giurisdizione italiana e sarà deferita, in via esclusiva, alla competenza del giudice del luogo in cui ha sede il Fornitore. Sul numero di pezzi dichiarato sulle confezioni sono ammessi gli scostamenti limite seguenti: Per le confezioni con meno di 100 pezzi: 0 per bulloneria con d > 12 mm; ±1 per bulloneria con d < 12 mm. Per le confezioni con 100 pezzi ed oltre: ± 1 % per bulloneria con d > 12 mm; ± 2 % per bulloneria con d < 12 mm.

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Legge applicabile, giurisdizione e foro competente. Le Condizioni Generali, i singoli contratti e, più in generale, tutte le forniture a qualsiasi titolo eseguite dal Fornitore in favore del Cliente sono disciplinate e regolate in ogni loro parte dalla legge italiana, con espressa esclusione dell’applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale dei beni mobili del 1980. Ogni controversia avente per oggetto la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi e, più in generale, l’interpretazione, l’esecuzione e/o la risoluzione delle Condizioni Generali, degli ordini e/o delle Conferme d’Ordine e/o dei singoli contratti di fornitura, sarà sempre e comunque, in via inderogabile, sottoposta alla giurisdizione italiana e sarà deferita, in via esclusiva, alla competenza del giudice del luogo in cui ha sede il Fornitore. Le presenti Condizioni Generali sono state redatte e decise da UPIVEB in data 16 giugno 2021 Sul numero di pezzi dichiarato sulle confezioni sono ammessi gli scostamenti limite seguenti: Per le confezioni con meno di 100 pezzi: 0 per bulloneria con d > 12 mm; ±1 per bulloneria con d < 12 mm. Per le confezioni con 100 pezzi ed oltre: ± 1 % per bulloneria con d > 12 mm; ± 2 % per bulloneria con d < 12 mm.

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